Lexipedia

Decisione

15.2010.73

Tardività. Condizioni d'asta passate in giudicato

5 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti rilevano che le condizioni d’asta non indicano se i fondi saranno

messi all’asta in blocco, singolarmente o in gruppi ed eventualmente in quale

ordine;

che

a mente dei ricorrenti sarebbe determinante poter conoscere le modalità di

messa all’incanto dei fondi;

che

secondo i ricorrenti, conformemente all’art. 107 RFF, occorrerà fare in modo

che venga realizzato soltanto quanto basti per soddisfare il creditore

pignoratizio istante;

che

nelle condizioni d’asta occorrerà indicare che la vendita dei fondi avverrà

dapprima separatamente e, in seguito, in blocco, e l’aggiudicazione potrà

avvenire solo al prezzo maggiore ottenuto;

che

con osservazioni 21 giugno 2010 PI 2 si oppone al gravame rilevando che già il __________

__________ 2009 l’Ufficio aveva depositato le condizioni d’asta contro le quali

venne interposto ricorso limitatamente alla modalità di aggiudicazione secondo

il principio del doppio turno d’asta e che sui rimanenti contenuti delle

condizioni d’asta non vi è stato ricorso;

che

pertanto i rimanenti contenuti delle condizioni d’asta sarebbero da tempo

cresciuti in giudicato e il ricorso di conseguenza tardivo;

che

nel merito la creditrice solleva dei dubbi sull’applicabilità alla fattispecie

dell’art. 107 RFF, atteso che in concreto la particella n. __________ RFD di __________

è stata frazionata solo dopo l’avvio della procedura esecutiva;

che

Considerandi

delle osservazioni 24 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso,

si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

che

nel caso di specie le condizioni d’incanto delle particelle n. __________, __________

e __________ RFD di __________ sono state depositate una prima volta a

decorrere dal __________ 2009;

che

contro le stesse, il 7 maggio 2009 è stato presentato

ricorso limitatamente alla decisione di messa all’incanto con il doppio turno

d’asta;

che

sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stata contestazione;

che

le condizioni d’asta in riferimento agli stessi sono pertanto passate in

giudicato, per mancanza d’impugnativa;

che

con pronunciato di data 23 giugno 2009 questa Camera ha accolto il ricorso 7

maggio 2009, ordinando all’Ufficio di stralciare delle

condizioni di asta depositate il __________ __________ 2009 la formulazione con la quale era prevista

la vendita con il doppio turno d’asta;

che

il __________ 2010 l’Ufficio ha ridepositato le

condizioni d’asta, modificate conformemente a quanto ordinatogli da questa

Camera e in merito al piede d’asta, ridotto da fr. 7'906.15 a fr. 6'216.30;

che

i rimanenti contenuti delle stesse sono rimasti immutati;

che il ricorso presentato

solo il 7 giugno 2010 risulta pertanto ampiamente tardivo e come tale va

dichiarato irricevibile;

che non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 cpv. 2. LEF; 61

cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

__________. PA 1, __________;

-

__________. __________, __________.

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Contro la presente decisione

-a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla

notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster