15.2010.73
Tardività. Condizioni d'asta passate in giudicato
5 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2010.73
Data decisione, Autorità:
05.07.2010, CEF
Titolo:
Tardività. Condizioni d'asta passate in giudicato
CONDIZIONI D'INCANTO
TERMINI
art. 17 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2010.73
Lugano
5 luglio 2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 giugno 2010 di
RI 1
2. RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro le condizioni d’asta depositate a decorrere
dal __________ maggio 2010 nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ promossa nei confronti del ricorrente RI 1 da
PI 2
rappr. da: __________. __________, __________
viste le osservazioni:
- 21 giugno 2010 di PI 2;
- 24 giugno 2010 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 10 giugno 2010 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con PE n. __________ del 24 settembre 2003 RA 1
procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro RI 1 per l’incasso
del proprio credito;
che oggetto del pegno è la part. n. __________ RFD di __________;
che
il 3 giugno 2008 RA 1 ha chiesto la realizzazione del fondo oggetto del diritto
di pegno, nel frattempo frazionato, con estensione ai fondi n. __________, __________
e __________ RFD di __________;
che
con avviso d‘incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________
febbraio 2009, l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni al __________
marzo 2009, il deposito delle condizioni d’asta a decorrere dal __________ __________
2009 e la vendita per il __________ __________ 2009;
che
a seguito della richiesta formulata in tal senso dalla procedente, il __________
aprile 2009 l’Ufficio ha depositato le condizioni d’asta prevedendo la messa
all’incanto degli immobili con il doppio turno d’asta;
che
con ricorso 7 maggio 2009 RI 1 e RI 2 si sono aggravati contro le condizioni
d’asta, postulando la messa all’incanto senza doppio turno d’asta;
che
il ricorso è stato accolto da questa Camera con pronunciato di data 23 giugno
2009 (inc. n. 15.2009.51);
che
essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, con provvedimento
pubblicato sul FUCT n. __________/2009 del __________ 2009 l’Ufficio aveva
annullato l’incanto;
che
con avviso d’incanto pubblicato sul FUCT del __________ 2010, l’Ufficio ha
fissato la nuova data dell’incanto al __________ 2010 e il deposito delle
condizioni d’incanto e dell’elenco degli oneri al __________ 2010;
che
con ricorso 7 giugno 2010 RI 1 e RI 2 si aggravano contro le condizioni d’asta postulando
la declaratoria di nullità delle stesse e la retrocessione degli atti
all’Ufficio affinché stabilisca se i fondi verranno venduti in blocco, in gruppi
o singolarmente;
che
Fatti
i ricorrenti rilevano che le condizioni d’asta non indicano se i fondi saranno
messi all’asta in blocco, singolarmente o in gruppi ed eventualmente in quale
ordine;
che
a mente dei ricorrenti sarebbe determinante poter conoscere le modalità di
messa all’incanto dei fondi;
che
secondo i ricorrenti, conformemente all’art. 107 RFF, occorrerà fare in modo
che venga realizzato soltanto quanto basti per soddisfare il creditore
pignoratizio istante;
che
nelle condizioni d’asta occorrerà indicare che la vendita dei fondi avverrà
dapprima separatamente e, in seguito, in blocco, e l’aggiudicazione potrà
avvenire solo al prezzo maggiore ottenuto;
che
con osservazioni 21 giugno 2010 PI 2 si oppone al gravame rilevando che già il __________
__________ 2009 l’Ufficio aveva depositato le condizioni d’asta contro le quali
venne interposto ricorso limitatamente alla modalità di aggiudicazione secondo
il principio del doppio turno d’asta e che sui rimanenti contenuti delle
condizioni d’asta non vi è stato ricorso;
che
pertanto i rimanenti contenuti delle condizioni d’asta sarebbero da tempo
cresciuti in giudicato e il ricorso di conseguenza tardivo;
che
nel merito la creditrice solleva dei dubbi sull’applicabilità alla fattispecie
dell’art. 107 RFF, atteso che in concreto la particella n. __________ RFD di __________
è stata frazionata solo dopo l’avvio della procedura esecutiva;
che
Considerandi
delle osservazioni 24 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso,
si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
nel caso di specie le condizioni d’incanto delle particelle n. __________, __________
e __________ RFD di __________ sono state depositate una prima volta a
decorrere dal __________ 2009;
che
contro le stesse, il 7 maggio 2009 è stato presentato
ricorso limitatamente alla decisione di messa all’incanto con il doppio turno
d’asta;
che
sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stata contestazione;
che
le condizioni d’asta in riferimento agli stessi sono pertanto passate in
giudicato, per mancanza d’impugnativa;
che
con pronunciato di data 23 giugno 2009 questa Camera ha accolto il ricorso 7
maggio 2009, ordinando all’Ufficio di stralciare delle
condizioni di asta depositate il __________ __________ 2009 la formulazione con la quale era prevista
la vendita con il doppio turno d’asta;
che
il __________ 2010 l’Ufficio ha ridepositato le
condizioni d’asta, modificate conformemente a quanto ordinatogli da questa
Camera e in merito al piede d’asta, ridotto da fr. 7'906.15 a fr. 6'216.30;
che
i rimanenti contenuti delle stesse sono rimasti immutati;
che il ricorso presentato
solo il 7 giugno 2010 risulta pertanto ampiamente tardivo e come tale va
dichiarato irricevibile;
che non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 cpv. 2. LEF; 61
cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
__________. PA 1, __________;
-
__________. __________, __________.
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Contro la presente decisione
-a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla
notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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