15.2010.74
Impignorabilità delle rendite AVS/AI/IPG. Credito maturato dall'assicurato per rendite arretrate
29 luglio 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.74
Data decisione, Autorità:
29.07.2010, CEF
Titolo:
Impignorabilità delle rendite AVS/AI/IPG. Credito maturato dall'assicurato per rendite arretrate
BENE IMPIGNORABILE
IMPIGNORABILITÀ
art. 92 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2010.74
Lugano
29 luglio
2010
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 giugno 2010 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di
un credito verso terzi eseguito il 28 maggio 2010 nell’ambito delle diverse
esecuzioni promosse contro il ricorrente da
1. PI 2
Considerandi
2.
PI 3
1, 2 rappr. dall’RA 1
3.
PI 4
viste le
osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, __________;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 14 giugno 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 28 maggio 2010 l’CO
1.
ha pignorato un credito di fr. 57'921.25 vantato dall’escusso nei confronti
della PI 1 __________ __________ (in seguito: PI 1);
che
con ricorso 8 giugno 2010 RI 1 chiede di annullare il pignoramento perché il
suo credito nei confronti della PI 1 sarebbe impignorabile;
che
il ricorrente rileva che con decisioni 10 luglio 2009 e 31 marzo 2010 gli
sarebbe stata riconosciuta una rendita d’invalidità retroattiva a decorrere dal
mese marzo 2004;
che
avendogli la PI 1 corrisposto delle indennità, il 6 agosto 2009 essa ha chiesto
all’AI il versamento di fr. 94'778.35, corrispondente al sovraindennizzo
maturato sino al 30 giugno 2009, importo puntualmente versatole dall’AI;
che
a seguito di sua contestazione del conteggio allestito dalla PI 1, quest’ultima
con decisione 26 aprile 2010 ha riconoscosciuto che l’ammontare del sovraindennizzo
è inferiore a quanto richiesto e che quindi al ricorrente deve essere
restituito l’importo di fr. 57'921.25, corripondente a rendite AI spettantigli per
il periodo marzo 2004 - giugno 2009;
che
conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo sarebbe pertanto
impignorabile;
che
delle osservazioni 30 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del
gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che
le rendite AVS/AI/PC sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF), ma devono essere prese in considerazione nel calcolo tendente a
determinare la misura in cui altri redditi pignorabili possono essere pignorati
ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 104 III 38);
che,
come i versamenti mensili, anche il credito accumulato dall’assicurato per gli
importi arretrati maturati a seguito del mancato versamento della rendita dal
giorno in cui egli ne ha avuto diritto, è assolutamente impignorabile (Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 38 ad art. 92);
che
nel caso concreto l’importo pignorato di fr. 57'921.25 corrisponde a rendite AI spettanti a RI 1 per
il periodo intercorrente dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2009 (doc. C, D e E);
che
pertanto conformemente all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF questo importo è impignorabile;
che il ricorso è dunque accolto;
che non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 9a LEF; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza il
credito dell’escusso di fr. 57'921.25 nei confronti
della PI 1, __________ __________, non può essere
pignorato.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
- __________. PA 1, __________;
- RA 1, __________;
- PI 4, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster