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Decisione

15.2010.89

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Imposte. Tredicesima

9 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.89

Data decisione, Autorità:

09.08.2010, CEF

Titolo:

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Imposte. Tredicesima

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2010.89

Lugano

9 agosto 2010

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 12 luglio 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notificazione

di pignoramento di salario 30 giugno 2010 avvenuta nelle esecuzioni n. 796'122,

796'124, 796'125 e 796’126 promosse da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

entrambi rappr. dall’RA 1

viste le

osservazioni 2 agosto 2010 dell’RA 1 e 3 agosto 2010 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con

il provvedimento impugnato, l’UEF Locarno ha notificato al datore di lavoro di RI

1.

il pignoramento della parte del suo salario eccedente il suo minimo di esistenza

stabilito in fr. 3'035.--;

che

l’escusso si aggrava contro il calcolo del minimo di esistenza, ritenendo che

con il minimo di base di fr. 1'200.-- riconosciutogli egli non potrà far fronte

al pagamento delle prossime imposte comunali, cantonali e federali a partire

dal 2009, “mettendo in moto una catena senza fine (coprire un buco facendone un

altro)”;

che segnalando

di aver presentato una domanda di condono per le imposte degli anni dal 2006 al

2008, chiede una revisione del calcolo del proprio minimo di esistenza, così da

stabilire una trattenuta mensile massima di fr. 500.--, l’annullamento del pignoramento

della tredicesima mensilità e la concessione dell’effetto sospensivo fino

all’evasione della domanda di condono;

che sia i

procedenti che l’Ufficio propongono la reiezione del ricorso;

che la

cifra di fr. 1'200.-- stabilita dall’Ufficio quale minimo d’esi­stenza di base

corrisponde alle direttive di questa Camera (cfr. la cifra I/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che le

imposte non sono spese computabili nel minimo di esistenza (cfr. Tabella

precitata, ad III; DTF 126 III

89, 92 seg.; STF 17.11.2003,7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.);

che

infatti non sono spese assolutamente necessarie al sostentamento dell’escusso e

della sua famiglia ai sensi dell’art. 93 LEF;

che tale

norma non ha quale scopo di ridurre o di sopprimere l’aumento

dell’indebitamento dell’escusso – obiettivo questo affidato ad altre norme

(art. 333 segg., 293 segg. o 191 LEF) – bensì unicamente di lasciargli i redditi

necessari per far fronte al pagamento delle spese vitali (tra cui non si

annoverano le imposte);

che in

queste condizioni va anche respinta, a questo stadio della procedura di pignoramento,

la domanda volta ad escludere la tredicesima mensilità dal pignoramento: nella

misura in cui, sommata con il salario di dicembre, essa eccederà il minimo di

esistenza del ricorrente andrà interamente pignorata;

che non è

destinata a miglior fine la richiesta tesa a sospendere la procedura esecutiva

fino all’evasione della domanda di condono, siccome le autorità di esecuzione

forzata possono sospendere un’esecuzione solo se lo ordina un’autorità

giudiziaria (art. 85 o 85a LEF) o se lo richiede il creditore, ipotesi che non

si verificano nella fattispecie (cfr. in particolare le osservazioni dell’RA 1);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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