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Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Imposte. Tredicesima
9 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.89
Data decisione, Autorità:
09.08.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Imposte. Tredicesima
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2010.89
Lugano
9 agosto 2010
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 luglio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notificazione
di pignoramento di salario 30 giugno 2010 avvenuta nelle esecuzioni n. 796'122,
796'124, 796'125 e 796’126 promosse da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
entrambi rappr. dall’RA 1
viste le
osservazioni 2 agosto 2010 dell’RA 1 e 3 agosto 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
il provvedimento impugnato, l’UEF Locarno ha notificato al datore di lavoro di RI
1.
il pignoramento della parte del suo salario eccedente il suo minimo di esistenza
stabilito in fr. 3'035.--;
che
l’escusso si aggrava contro il calcolo del minimo di esistenza, ritenendo che
con il minimo di base di fr. 1'200.-- riconosciutogli egli non potrà far fronte
al pagamento delle prossime imposte comunali, cantonali e federali a partire
dal 2009, “mettendo in moto una catena senza fine (coprire un buco facendone un
altro)”;
che segnalando
di aver presentato una domanda di condono per le imposte degli anni dal 2006 al
2008, chiede una revisione del calcolo del proprio minimo di esistenza, così da
stabilire una trattenuta mensile massima di fr. 500.--, l’annullamento del pignoramento
della tredicesima mensilità e la concessione dell’effetto sospensivo fino
all’evasione della domanda di condono;
che sia i
procedenti che l’Ufficio propongono la reiezione del ricorso;
che la
cifra di fr. 1'200.-- stabilita dall’Ufficio quale minimo d’esistenza di base
corrisponde alle direttive di questa Camera (cfr. la cifra I/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che le
imposte non sono spese computabili nel minimo di esistenza (cfr. Tabella
precitata, ad III; DTF 126 III
89, 92 seg.; STF 17.11.2003,7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.);
che
infatti non sono spese assolutamente necessarie al sostentamento dell’escusso e
della sua famiglia ai sensi dell’art. 93 LEF;
che tale
norma non ha quale scopo di ridurre o di sopprimere l’aumento
dell’indebitamento dell’escusso – obiettivo questo affidato ad altre norme
(art. 333 segg., 293 segg. o 191 LEF) – bensì unicamente di lasciargli i redditi
necessari per far fronte al pagamento delle spese vitali (tra cui non si
annoverano le imposte);
che in
queste condizioni va anche respinta, a questo stadio della procedura di pignoramento,
la domanda volta ad escludere la tredicesima mensilità dal pignoramento: nella
misura in cui, sommata con il salario di dicembre, essa eccederà il minimo di
esistenza del ricorrente andrà interamente pignorata;
che non è
destinata a miglior fine la richiesta tesa a sospendere la procedura esecutiva
fino all’evasione della domanda di condono, siccome le autorità di esecuzione
forzata possono sospendere un’esecuzione solo se lo ordina un’autorità
giudiziaria (art. 85 o 85a LEF) o se lo richiede il creditore, ipotesi che non
si verificano nella fattispecie (cfr. in particolare le osservazioni dell’RA 1);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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