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Decisione

15.2010.91

Fallimento. Insinuazione tardiva. Inammissibilità di una domanda tendente all'aumento del tasso d'interesse per una pretesa, garantita da una cartella ipotecaria, già iscritta nella graduatoria

13 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

3.4; Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco

1998, n. 3 ad art. 251; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 251; Jaques, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Mona­co 2005, n. 3 ad art. 251). Il motivo di

questa limitazione, non esplicitamente contemplata all'art. 251 LEF, è quello

di evitare la rimessa in discussione di una decisione di collocazione

definitiva (cfr. DTF 106 III 44, cons. 4; Gillié­ron, op. cit., n. 11 ad art.

251; Jaeger/Walder/Kull/Kot­t­mann,

Bundesgesetz über Schuld­betreibung und Konkurs, vol. II,

4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 2 ad art. 251).

7. Nel

caso in esame, la richiesta 23 luglio 2010 di PI 1 tende all’aumento

dell’importo della garanzia reale a favore della propria pretesa, mediante

ammissione di un tasso d’interesse del 10% invece del 7%. Non fa valere in

merito alcun fatto nuovo e così non può sicuramente essere considerata la

sentenza del 2 novembre 1989 del Tribunale federale (DTF 115 II 349). Non ha del

resto ritenuto necessario presentare osservazioni al ricorso. La domanda di modifica

dell’elenco oneri è quindi inammissibile.

8. A titolo

abbondanziale, occorre peraltro rilevare come il riferimento alla summenzionata

sentenza sia in concreto inconferente. Il Tribunale federale vi si limita

infatti a stabilire che, qualora sia stata ceduta fiduciariamente a garanzia di

un credito chirografario, la cartella ipotecaria garantisce detto credito a

concorrenza non solo dell’importo del capitale della cartella ma anche di tre

interessi annuali scaduti (art. 818 CC), seppure gli interessi del credito

chirografario siano stati pagati. Per quanto concerne il caso in esame (cfr.

atto di cessione in garanzia 20 giugno 2000 prodotto dalla banca con la sua

richiesta 23 luglio, ad 2), occorre invece ricordare che, in virtù del

principio dell'iscrizione (art. 799 cpv. 1 CC), gli interessi supplementari

pattuiti tra le parti per i crediti di cartella non sono garantiti da pegno

immobiliare – hanno il carattere di semplici debiti chirografari – fintanto che

non sono stati iscritti nel registro fondiario e sulla cartella ipotecaria (CEF

23 giugno 2005 inc. 14.03.107, cons. 4.1, RtiD I-2005, 895 segg. n. 115c).

Orbene, nella fattispecie le cartelle ipotecarie detenute da PI 1 sono iscritte

a registro fondiario con un tasso del 7%.

9. Il

ricorso va pertanto accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 251 LEF; 799 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, è annullata la modifica dell’elenco oneri relativo al fondo part.

n. __________ RFD __________ notificata il 30 luglio 2010 nel fallimento di PI

Considerandi

2.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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