15.2010.91
Fallimento. Insinuazione tardiva. Inammissibilità di una domanda tendente all'aumento del tasso d'interesse per una pretesa, garantita da una cartella ipotecaria, già iscritta nella graduatoria
13 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2010.91
Data decisione, Autorità:
13.09.2010, CEF
Titolo:
Fallimento. Insinuazione tardiva. Inammissibilità di una domanda tendente all'aumento del tasso d'interesse per una pretesa, garantita da una cartella ipotecaria, già iscritta nella graduatoria
INSINUAZIONE TARDIVA
art. 251 LEF
Incarto n.
15.2010.91
Lugano
13 settembre 2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 agosto 2010 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la modifica dell’elenco
oneri relativo al fondo part. n. __________ RFD __________ notificata il 30
luglio 2010 nel fallimento di
PI 2
e riferita alle
pretese insinuate da
PI 1, __________
rappr. da PI 1,
__________
viste le
osservazioni 6 settembre 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
27 marzo 2009, PI 1 ha insinuato tre crediti, per fr. 11'704'200,47, fr. 889,05
e fr. 15'887.--, indicati come garantiti da quattro cartelle ipotecarie di fr.
1'000'000.-- cedutele a titolo di garanzia e gravanti dal primo al quarto rango
il fondo mapp. n. __________ RFD di __________, nonché da due altre cartelle
ipotecarie gravanti in 1° e 2° rango il fondo mapp. n. __________ RFD di __________
(insinuazione n. 69).
2. Il
7 dicembre 2009, unitamente alla graduatoria, è stato depositato l’elenco oneri
relativo al fondo mapp. n. __________ RFD di __________, in cui le quattro cartelle
ipotecarie di PI 1 sono state iscritte ognuna per fr. 1'000'000.-- oltre
interessi al 7% dal 1° gennaio 2006, per un totale di fr. 5'352'571,73, mentre
le pretese della società RI 1, garantite da nove cartelle ipotecarie dal quinto
al decimo rango, sono state iscritte per complessivi fr. 1'309'166,66. Siffatte
posizioni non sono state contestate.
3. Il
23 luglio 2010, PI 1 ha chiesto all’Ufficio di modificare il tasso d’interesse
delle sue cartelle ipotecarie, portandolo dal 7% al 10% “come pattuito mediante
“Atto di cessione in garanzia” del 09.09.2000, sottoscritto per accordo in data
20.06.2000”, allegando al suo scritto l’atto di cessione in questione e una
sentenza del Tribunale federale (DTF 115 II 349).
4. Il
2 agosto 2010, dando seguito alla richiesta di PI 1, l’Ufficio ha nuovamente
depositato l’elenco oneri relativo al fondo mapp. n. __________ RFD di __________,
in cui le cartelle ipotecarie della banca sono state registrate con un tasso
d’interesse del 10%.
5. Con
il ricorso in esame, RI 1 contesta la modifica dell’elenco oneri, che considera
cresciuto in giudicato, in quanto non ritiene adempiute le condizioni per
ammettere la differenza d’interessi richiesta dalla banca quale insinuazione
tardiva ai sensi dell’art. 251 LEF.
6. Giusta
l’art. 251 cpv. 1 LEF, le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura
del fallimento. Tuttavia, interpretando il testo della legge in modo
restrittivo (cosiddetta riduzione teleologica, DTF 121 III 225), giurisprudenza
e dottrina hanno stabilito che, per motivi di sicurezza del diritto e di
garanzia di una procedura ordinata, un’insinuazione tardiva è ammissibile
unicamente se si riferisce ad una pretesa fatta valere per la prima volta e non
se si prefigge di modificare una graduatoria diventata definitiva. Tale
presupposto è adempiuto quando la nuova pretesa ha un fondamento fattuale o
giuridico diverso da quella precedentemente insinuata o quando il creditore,
che rivendica per una pretesa già insinuata in precedenza l’ammissione di un
importo superiore o di un miglior rango, si fonda su fatti nuovi che non era in
grado di far valere prima (DTF 115 III 73, cons. 1, con rif.; CEF 28 dicembre 2009 inc. 15.09.104, cons.
Fatti
3.4; Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco
1998, n. 3 ad art. 251; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 251; Jaques, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 251). Il motivo di
questa limitazione, non esplicitamente contemplata all'art. 251 LEF, è quello
di evitare la rimessa in discussione di una decisione di collocazione
definitiva (cfr. DTF 106 III 44, cons. 4; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art.
251; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 2 ad art. 251).
7. Nel
caso in esame, la richiesta 23 luglio 2010 di PI 1 tende all’aumento
dell’importo della garanzia reale a favore della propria pretesa, mediante
ammissione di un tasso d’interesse del 10% invece del 7%. Non fa valere in
merito alcun fatto nuovo e così non può sicuramente essere considerata la
sentenza del 2 novembre 1989 del Tribunale federale (DTF 115 II 349). Non ha del
resto ritenuto necessario presentare osservazioni al ricorso. La domanda di modifica
dell’elenco oneri è quindi inammissibile.
8. A titolo
abbondanziale, occorre peraltro rilevare come il riferimento alla summenzionata
sentenza sia in concreto inconferente. Il Tribunale federale vi si limita
infatti a stabilire che, qualora sia stata ceduta fiduciariamente a garanzia di
un credito chirografario, la cartella ipotecaria garantisce detto credito a
concorrenza non solo dell’importo del capitale della cartella ma anche di tre
interessi annuali scaduti (art. 818 CC), seppure gli interessi del credito
chirografario siano stati pagati. Per quanto concerne il caso in esame (cfr.
atto di cessione in garanzia 20 giugno 2000 prodotto dalla banca con la sua
richiesta 23 luglio, ad 2), occorre invece ricordare che, in virtù del
principio dell'iscrizione (art. 799 cpv. 1 CC), gli interessi supplementari
pattuiti tra le parti per i crediti di cartella non sono garantiti da pegno
immobiliare – hanno il carattere di semplici debiti chirografari – fintanto che
non sono stati iscritti nel registro fondiario e sulla cartella ipotecaria (CEF
23 giugno 2005 inc. 14.03.107, cons. 4.1, RtiD I-2005, 895 segg. n. 115c).
Orbene, nella fattispecie le cartelle ipotecarie detenute da PI 1 sono iscritte
a registro fondiario con un tasso del 7%.
9. Il
ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 251 LEF; 799 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la modifica dell’elenco oneri relativo al fondo part.
n. __________ RFD __________ notificata il 30 luglio 2010 nel fallimento di PI
Considerandi
2.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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