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Decisione

15.2010.92

Comminatoria di fallimento. Pagamento (di parte) del debito nella mani dell'escutente. Ammissione da parte di quest'ultimo formulata in sede di osservazioni al ricorso

10 settembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.92

Data decisione, Autorità:

10.09.2010, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Pagamento (di parte) del debito nella mani dell'escutente. Ammissione da parte di quest'ultimo formulata in sede di osservazioni al ricorso

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 12 LEF

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2010.92

Lugano

10 settembre

2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 12 agosto 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 9 agosto 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti della ricorrente da

PI 1

rappr. dall’RA 1

viste le

osservazioni 23 agosto 2010 di PI 1 e 1° settembre 2010 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39

e 40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione

di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso sostiene che la

comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente

incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

che per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto la ricorrente chiede l’annullamento

dell’esecuzione in virtù dell’art. 85 LEF, affermando di aver pagato due delle

tre fatture menzionate sul precetto esecutivo;

che come

già indicato nell’ordinanza 17 agosto 2010, con cui la Camera ha trasmesso il

ricorso all’Ufficio per l’istruttoria, l’azione di annullamento dell’esecuzione

ai sensi dell’art. 85 LEF non va promossa davanti a questa Camera bensì al

“tribunale del luogo dell’esecuzione”, ovvero nella fattispecie davanti alla

Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio (art. 15 LALEF);

che la

ricorrente sostiene però anche che la comminatoria di fallimento non sarebbe

conforme alle pretese del creditore, siccome l’unica fattura non ancora saldata

è quella del 10 luglio 2009 di fr. 484,20;

che in

realtà il pagamento della prima fattura, del 27 dicembre 2007, è chiaramente

indicato sulla comminatoria di fallimento (cfr. l’ultima riga della “Richiesta

di pagamento”: “dedurre 01) Fr. 484,20 d’acconto dal 04.06.2010”);

che il

pagamento della seconda fattura, del 3 novembre 2008, è stato effettuato dopo

l’udienza di rigetto dell’opposizione, ovvero il 26 luglio 2010, direttamente

nelle mani della creditrice;

che

soltanto i pagamenti effettuati direttamente all’Ufficio estinguono automaticamente

l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2 LEF);

che per

contro l’Ufficio può tenere conto dei versamenti eseguiti nelle mani del creditore

solo se quest’ultimo glielo comunica o se glielo ordina il giudice competente

in virtù degli art. 85 o 85a LEF (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 ad art. 12; Dallèves, Commentaire

romand de la LP, Basi­lea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 12);

che nel

caso concreto, la procedente ha ammesso, con le osservazioni, di aver ricevuto,

dopo l’udienza di rigetto dell’opposizio­ne, un acconto di fr. 484,20.--;

che si

tratta però di un fatto successivo all’inoltro del ricorso, di cui l’Ufficio

non poteva tenere conto al momento – anteriore – dell’allestimento della

comminatoria di fallimento e che non può nemmeno essere considerato nella

presente procedura;

che la

ricorrente potrà comunque avvalersi di tale circostanza per chiedere

all’Ufficio d’iscrivere nei suoi registri l’acconto in questione;

che in

ogni caso si evince sia dal ricorso che dalle osservazioni dell’Ufficio che la

ricorrente non ha ancora saldato la terza fattura né le spese esecutive;

che in

queste condizioni la comminatoria di fallimento, che risulta conforme alle norme

di diritto esecutivo, rimane tuttora valida;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RA

1.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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