15.2010.92
Comminatoria di fallimento. Pagamento (di parte) del debito nella mani dell'escutente. Ammissione da parte di quest'ultimo formulata in sede di osservazioni al ricorso
10 settembre 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.92
Data decisione, Autorità:
10.09.2010, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Pagamento (di parte) del debito nella mani dell'escutente. Ammissione da parte di quest'ultimo formulata in sede di osservazioni al ricorso
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 12 LEF
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2010.92
Lugano
10 settembre
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 agosto 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 9 agosto 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI 1
rappr. dall’RA 1
viste le
osservazioni 23 agosto 2010 di PI 1 e 1° settembre 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la
comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente
incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente chiede l’annullamento
dell’esecuzione in virtù dell’art. 85 LEF, affermando di aver pagato due delle
tre fatture menzionate sul precetto esecutivo;
che come
già indicato nell’ordinanza 17 agosto 2010, con cui la Camera ha trasmesso il
ricorso all’Ufficio per l’istruttoria, l’azione di annullamento dell’esecuzione
ai sensi dell’art. 85 LEF non va promossa davanti a questa Camera bensì al
“tribunale del luogo dell’esecuzione”, ovvero nella fattispecie davanti alla
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio (art. 15 LALEF);
che la
ricorrente sostiene però anche che la comminatoria di fallimento non sarebbe
conforme alle pretese del creditore, siccome l’unica fattura non ancora saldata
è quella del 10 luglio 2009 di fr. 484,20;
che in
realtà il pagamento della prima fattura, del 27 dicembre 2007, è chiaramente
indicato sulla comminatoria di fallimento (cfr. l’ultima riga della “Richiesta
di pagamento”: “dedurre 01) Fr. 484,20 d’acconto dal 04.06.2010”);
che il
pagamento della seconda fattura, del 3 novembre 2008, è stato effettuato dopo
l’udienza di rigetto dell’opposizione, ovvero il 26 luglio 2010, direttamente
nelle mani della creditrice;
che
soltanto i pagamenti effettuati direttamente all’Ufficio estinguono automaticamente
l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2 LEF);
che per
contro l’Ufficio può tenere conto dei versamenti eseguiti nelle mani del creditore
solo se quest’ultimo glielo comunica o se glielo ordina il giudice competente
in virtù degli art. 85 o 85a LEF (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 ad art. 12; Dallèves, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 12);
che nel
caso concreto, la procedente ha ammesso, con le osservazioni, di aver ricevuto,
dopo l’udienza di rigetto dell’opposizione, un acconto di fr. 484,20.--;
che si
tratta però di un fatto successivo all’inoltro del ricorso, di cui l’Ufficio
non poteva tenere conto al momento – anteriore – dell’allestimento della
comminatoria di fallimento e che non può nemmeno essere considerato nella
presente procedura;
che la
ricorrente potrà comunque avvalersi di tale circostanza per chiedere
all’Ufficio d’iscrivere nei suoi registri l’acconto in questione;
che in
ogni caso si evince sia dal ricorso che dalle osservazioni dell’Ufficio che la
ricorrente non ha ancora saldato la terza fattura né le spese esecutive;
che in
queste condizioni la comminatoria di fallimento, che risulta conforme alle norme
di diritto esecutivo, rimane tuttora valida;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
1.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster