15.2010.97
Fallimento. Rimunerazione dell'amministratore speciale. Tariffa maggiorata per singole prestazioni identificate di accresciuta difficoltà. Non assogettamento all'IVA
18 ottobre 2010Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.97
Data decisione, Autorità:
18.10.2010, CEF
Titolo:
Fallimento. Rimunerazione dell'amministratore speciale. Tariffa maggiorata per singole prestazioni identificate di accresciuta difficoltà. Non assogettamento all'IVA
SPESE ESECUTIVE
art. 3 let. g LIVA
art. 1 cpv. 2 OTLEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2010.97
Lugano
18 ottobre
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 25 agosto 2010 di
IS 1
tendente alla determinazione della sua rimunerazione
quale amministratrice speciale del fallimento di
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
fallimento in oggetto è aperto dal 9 ottobre 2007.
In occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza di
essi ha designato l’avv. IS 1 quale amministratrice speciale e una delegazione
dei creditori composta degli avv. __________, __________ e __________.
B. Nella
seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 23 aprile 2010, l’amministratrice
speciale non è stata riconfermata, avendo la maggioranza dei creditori deciso
di nuovamente affidare la liquidazione all’ufficio dei fallimenti.
C. Con
l’istanza in esame, l’avv. IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione
parte della sua parcella legale (che complessivamente ammonta a fr. 30'662,80),
limitatamente all’onorario professionale, pari a fr. 650.-- (3,25 ore a fr.
200.--/ora), esposto in relazione alla pratica giudiziaria relativa ad una
procedura di iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori promossa
dalla fallita.
D. Così
come richiesta da questa Camera il 10 settembre 2010, l’avv. IS 1 ha prodotto l’approvazione della propria nota d’onorario da parte della delegazione dei creditori giusta
l’art. 237 cpv. 3 LEF.
Considerando in diritto
1. Secondo l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente
la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a
una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,
prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente
autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata
delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.
L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare
all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è
impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (cfr. art. 19
LEF che rinvia alla LTF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
a) Nel
caso concreto, l’amministratrice speciale ha giustamente limitato la sua
istanza agli onorari che non ha calcolato in funzione delle regole ordinarie poste
agli art. 44 a 46 OTLEF.
b) In
un secondo tempo, l’istante ha però esteso la sua richiesta all’onorario di fr.
220.
-- relativo ad un’udienza tenutasi il 19 agosto 2009 presso l’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione (in relazione con la disdetta del
contratto di locazione concluso dalla massa fallimentare con la società C__________
SA), che per svista aveva omesso d’indicare nell’istanza del 25 agosto 2010.
c) Nella
distinta prodotta dall’avv. IS 1 figurano inoltre due voci tassate
esplicitamente in applicazione dell’art. 47 OTLEF con una tariffa oraria di fr.
220.
--/ora: si tratta dell’onorario di fr. 165.-- del 1° dicembre 2009 per
l’esame della problematica dei debiti di massa e quello di fr. 660.-- del 17
dicembre 2009 relativo alla notifica al Consiglio di Stato della pretesa della
massa fallimentare riferito al risarcimento per i debiti di massa insorti nella
pregressa procedura concordataria con il consenso del commissario.
d) Nella
nota d’onorario dell’amministratrice speciale, la Camera ha inoltre rilevato
diverse voci indicate come tassate in virtù del’art. 1 cpv. 2 OTLEF, secondo cui per operazioni non espressamente previste nell’ordinanza
può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo, fatta salva la facoltà
dell'autorità di vigilanza di stabilire tasse più elevate se la difficoltà del
caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. In realtà,
l’amministratrice ha tassato quelle operazioni applicando una tariffa oraria
di fr. 150.--, per un totale di fr. 1’625.-- (cfr. operazioni del 4 e 17 dicembre
2008, 8 gennaio, 2 e 4 febbraio, 7 e 13 maggio, 29 luglio, 27 agosto, 25 e 30
novembre, 15 dicembre 2009 nonché 12 gennaio e 23 marzo 2010).
e) L’onorario
totale sul quale verte la presente decisione ammonta pertanto a fr. 3'375.--.
3.
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
3.1
Con
“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un
calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e
lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in
categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra
nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130
III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),
mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004
[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
3.2
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.
Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF
che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate
(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,
cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
3.3
Fatta
salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di
vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori
manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese
esposte dall’amministrazione speciale.
4.
Nel
caso concreto, le operazioni per cui l’istante chiede una rimunerazione maggiorata
giusta l’art. 47 OTLEF possono essere qualificate come complesse ai sensi di
tale norma, giacché sono interventi in procedure giudiziarie o pregiudiziali.
4.1
La
tariffa oraria proposta dall’istante (fr. 200.--, risp. fr. 220.--) supera
quella massima riconosciuta da questa Camera (fr.
150.
--/180.-- per i liberi professionisti con titolo accademico, CEF 1° marzo 2010, inc. 15.09.102, cons. 4.2/b). Quest’ultima è però una tariffa media che
si applica a tutti gli atti di conduzione della procedura che l’amministratore
speciale esegue personalmente (stessa sentenza, cons. 4). Una maggiorazione
della rimunerazione oraria è ammessa per singole prestazioni identificate e debitamente
motivate – e non per l’insieme delle prestazioni dell’amministratore speciale
(CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons. 4.2). Nel caso di specie, le
richieste dell’istante fondate sull’art. 47 OTLEF (supra ad cons. 2a-c)
soddisfano questo requisito e vanno pertanto ammesse, le tariffe proposte
essendo consone con gli atti di tipo giudiziario eseguiti dall’amministratrice
speciale.
4.2
D’altronde,
le ore lavorative indicate nella nota d’onorario appaiono congrue, avuto
riguardo alle circostanze concrete della procedura.
5.
Le
operazioni tassate in virtù dell’art. 1 cpv. 2 OTLEF (supra cons. 2d) non appaiono
invece complesse (si tratta essenzialmente di compilazione di dichiarazioni
fiscali e di altri moduli) e non giustificherebbero una rimunerazione
maggiorata. In assenza di norme particolari (come l’art. 44 lett. c OTLEF per
quanto concerne l’ispezione dell’archivio dell’UEF del 29 luglio 2009), tali
operazioni andrebbero remunerate con una tariffa oraria di fr. 100.--/ora (cfr.
art. 44, 46 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 lett. b OTLEF). (600 min. x fr. 1,66/min.),
per un totale di fr. 1'075.—invece di fr. 1’625.--. Sennonché, considerando
complessivamente la nota d’onorario dell’istante come prescritto dall’art. 47
OTLEF, non si può non rilevare come la stessa abbia omesso di esporre onorari
per l’esame degli atti ricevuti nell’ambito del suo mandato, sicché appare
giusto accogliere interamente le sue richieste.
6.
Giusta
l’art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi
dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto
(IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK
2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” [n.
610.545
] pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni –
AFC). Pertanto, gli importi fatturati a questo titolo non
possono venire riconosciuti (CEF 17 dicembre 2007, inc.
15.07
, cons. 4.4). La situazione non è cambiata con la nuova legge, entrata
in vigore il 1° gennaio 2010, siccome gli atti degli uffici di esecuzione e
fallimenti, come pure degli organi non statali incaricati di compiti ufficiali
di natura esecutiva (amministratori speciali, commissari, liquidatori ecc.),
non soggiacciono all’IVA, in quanto si tratta di attività sovrane (cfr. art. 3
lett. g nLIVA in relazione con gli art. 12 cpv. 4 LIVA e 14 OIVA; Info IVA n. 26
concernente il settore Uffici di esecuzione e fallimenti, edita dall’AFC
nell’agosto 2010, ad 1 pag. 7, www.estv.admin.ch/mwst/
dokumentation/00130/00947/01033/ index.html?lang=it).
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 3 e 12 LIVA, 47 OTLEF;
pronuncia:
1.
L’istanza
è parzialmente accolta.
1.1
Di
conseguenza, la rimunerazione dell’amministratrice fallimentare speciale del fallimento
di PI 1 per le operazioni di cui al considerando 2 è determinata in fr.
3'375.--.
1.2
Non è
ammesso il prelievo di fr. 2'164,55 a titolo d’IVA.
2.
Intimazione
all’avv. IS 1, __________.
Comunicazione
alla delegazione dei creditori, per il tramite dell’avv. __________, e
all’Ufficio __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster