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Decisione

15.2010.97

Fallimento. Rimunerazione dell'amministratore speciale. Tariffa maggiorata per singole prestazioni identificate di accresciuta difficoltà. Non assogettamento all'IVA

18 ottobre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

fallimento in oggetto è aperto dal 9 ottobre 2007.

In occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza di

essi ha designato l’avv. IS 1 quale amministratrice speciale e una delegazione

dei creditori composta degli avv. __________, __________ e __________.

B. Nella

seconda assemblea dei creditori, tenutasi il 23 aprile 2010, l’amministratrice

speciale non è stata riconfermata, avendo la maggioranza dei creditori deciso

di nuovamente affidare la liquidazione all’ufficio dei fallimenti.

C. Con

l’istanza in esame, l’avv. IS 1 sottopone a questa Camera per approvazione

parte della sua parcella legale (che complessivamente ammonta a fr. 30'662,80),

limitatamente all’onorario professionale, pari a fr. 650.-- (3,25 ore a fr.

200.--/ora), esposto in relazione alla pratica giudiziaria relativa ad una

procedura di iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori promossa

dalla fallita.

D. Così

come richiesta da questa Camera il 10 settembre 2010, l’avv. IS 1 ha prodotto l’approvazione della propria nota d’onorario da parte della delegazione dei creditori giusta

l’art. 237 cpv. 3 LEF.

Considerando in diritto

1. Secondo l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente

la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a

una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,

prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente

autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata

delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.

L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare

all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è

impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia civile (cfr. art. 19

LEF che rinvia alla LTF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

a) Nel

caso concreto, l’amministratrice speciale ha giustamente limitato la sua

istanza agli onorari che non ha calcolato in funzione delle regole ordinarie poste

agli art. 44 a 46 OTLEF.

b) In

un secondo tempo, l’istante ha però esteso la sua richiesta all’onorario di fr.

220.

-- relativo ad un’udienza tenutasi il 19 agosto 2009 presso l’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione (in relazione con la disdetta del

contratto di locazione concluso dalla massa fallimentare con la società C__________

SA), che per svista aveva omesso d’indicare nell’istanza del 25 agosto 2010.

c) Nella

distinta prodotta dall’avv. IS 1 figurano inoltre due voci tassate

esplicitamente in applicazione dell’art. 47 OTLEF con una tariffa oraria di fr.

220.

--/ora: si tratta dell’onorario di fr. 165.-- del 1° dicembre 2009 per

l’esame della problematica dei debiti di massa e quello di fr. 660.-- del 17

dicembre 2009 relativo alla notifica al Consiglio di Stato della pretesa della

massa fallimentare riferito al risarcimento per i debiti di massa insorti nella

pregressa procedura concordataria con il consenso del commissario.

d) Nella

nota d’onorario dell’ammini­stra­trice speciale, la Camera ha inoltre rilevato

diverse voci indicate come tassate in virtù del’art. 1 cpv. 2 OTLEF, secondo cui per operazioni non espressamente previste nell’ordinanza

può essere riscossa una tassa di 150 franchi al massimo, fatta salva la facoltà

dell'autorità di vigilanza di stabilire tasse più elevate se la difficoltà del

caso, il volume del lavoro o il tempo impiegato lo giustificano. In realtà,

l’amministra­trice ha tassato quelle operazioni applicando una tariffa oraria

di fr. 150.--, per un totale di fr. 1’625.-- (cfr. operazioni del 4 e 17 dicembre

2008, 8 gennaio, 2 e 4 febbraio, 7 e 13 maggio, 29 luglio, 27 agosto, 25 e 30

novembre, 15 dicembre 2009 nonché 12 gennaio e 23 marzo 2010).

e) L’onorario

totale sul quale verte la presente decisione ammonta pertanto a fr. 3'375.--.

3.

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

3.1

Con

“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra

altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché

necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi

che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea

di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un

calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e

lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in

categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra

nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130

III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di

complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),

mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004

[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

3.2

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.

Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF

che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate

(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,

cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

3.3

Fatta

salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di

vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori

manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese

esposte dall’amministrazione speciale.

4.

Nel

caso concreto, le operazioni per cui l’istante chiede una rimunerazione maggiorata

giusta l’art. 47 OTLEF possono essere qualificate come complesse ai sensi di

tale norma, giacché sono interventi in procedure giudiziarie o pregiudiziali.

4.1

La

tariffa oraria proposta dall’istante (fr. 200.--, risp. fr. 220.--) supera

quella massima riconosciuta da questa Camera (fr.

150.

--/180.-- per i liberi professionisti con titolo accademico, CEF 1° marzo 2010, inc. 15.09.102, cons. 4.2/b). Quest’ultima è però una tariffa media che

si applica a tutti gli atti di conduzione della procedura che l’amministratore

speciale esegue personalmente (stessa sentenza, cons. 4). Una maggiorazione

della rimunerazione oraria è ammessa per singole prestazioni identificate e debitamente

motivate – e non per l’insieme delle prestazioni dell’amministratore speciale

(CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.07.112, cons. 4.2). Nel caso di specie, le

richieste dell’istante fondate sull’art. 47 OTLEF (supra ad cons. 2a-c)

soddisfano questo requisito e vanno pertanto ammesse, le tariffe proposte

essendo consone con gli atti di tipo giudiziario eseguiti dall’amministratrice

speciale.

4.2

D’altronde,

le ore lavorative indicate nella nota d’onora­rio appaiono congrue, avuto

riguardo alle circostanze concrete della procedura.

5.

Le

operazioni tassate in virtù dell’art. 1 cpv. 2 OTLEF (supra cons. 2d) non appaiono

invece complesse (si tratta essenzialmente di compilazione di dichiarazioni

fiscali e di altri moduli) e non giustificherebbero una rimunerazione

maggiorata. In assenza di norme particolari (come l’art. 44 lett. c OTLEF per

quanto concerne l’ispezione dell’archivio dell’UEF del 29 luglio 2009), tali

operazioni andrebbero remunerate con una tariffa oraria di fr. 100.--/ora (cfr.

art. 44, 46 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 lett. b OTLEF). (600 min. x fr. 1,66/min.),

per un totale di fr. 1'075.—invece di fr. 1’625.--. Sennonché, considerando

complessivamente la nota d’onorario dell’istante come prescritto dall’art. 47

OTLEF, non si può non rilevare come la stessa abbia omesso di esporre onorari

per l’esame degli atti ricevuti nell’ambito del suo mandato, sicché appare

giusto accogliere interamente le sue richieste.

6.

Giusta

l’art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi

dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto

(IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK

2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” [n.

610.545

] pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni –

AFC). Pertanto, gli importi fatturati a questo titolo non

possono venire riconosciuti (CEF 17 dicembre 2007, inc.

15.07

, cons. 4.4). La situazione non è cambiata con la nuova legge, entrata

in vigore il 1° gennaio 2010, siccome gli atti degli uffici di esecuzione e

fallimenti, come pure degli organi non statali incaricati di compiti ufficiali

di natura esecutiva (amministratori speciali, commissari, liquidatori ecc.),

non soggiacciono all’IVA, in quanto si tratta di attività sovrane (cfr. art. 3

lett. g nLIVA in relazione con gli art. 12 cpv. 4 LIVA e 14 OIVA; Info IVA n. 26

concernente il settore Uffici di esecuzione e fallimenti, edita dall’AFC

nell’agosto 2010, ad 1 pag. 7, www.estv.admin.ch/mwst/

dokumentation/00130/00947/01033/ index.html?lang=it).

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 3 e 12 LIVA, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

è parzialmente accolta.

1.1

Di

conseguenza, la rimunerazione dell’amministratrice fallimentare speciale del fallimento

di PI 1 per le operazioni di cui al considerando 2 è determinata in fr.

3'375.--.

1.2

Non è

ammesso il prelievo di fr. 2'164,55 a titolo d’IVA.

2.

Intimazione

all’avv. IS 1, __________.

Comunicazione

alla delegazione dei creditori, per il tramite dell’avv. __________, e

all’Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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