15.2010.99
Domanda di esecuzione presentata dal patrocinatore del curatore dell'escutente. Accertamento d’ufficio della capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva. Capacità civile del curatelato. Cons
10 settembre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.99
Data decisione, Autorità:
10.09.2010, CEF
Titolo:
Domanda di esecuzione presentata dal patrocinatore del curatore dell'escutente. Accertamento d’ufficio della capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva. Capacità civile del curatelato. Consenso dell’autorità tutoria non richiesto
DOMANDA DI ESECUZIONE
RAPPRESENTANZA
art. 417 cpv. 1 CC
art. 421 cf. 8 CC
art. 22 LEF
art. 67 cpv. 1 cf. 1 LEF
Incarto n.
15.2010.99
Lugano
10 settembre
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 agosto 2010 di
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
entrambi patrocinati dall’ PA 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione dei
precetti esecutivi n. __________ e __________ notificati loro il 3 agosto 2010 a domanda di
1.
PI 2
rappr. dalla sua
curatrice PI 3
2.
PI 1
entrambi patrocinati dall’ PA 1
viste le
osservazioni 26 agosto 2010 di PI 2 e 31 agosto 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che i
ricorrenti ritengono nulle, rispettivamente annullabili le domande di
esecuzione presentate dall’avv. PA 1 a nome di PI 2, siccome né la curatrice di
PI 2, a favore del quale è stata istituita una curatela mista (di
rappresentanza ex art. 391 n. 1 CC e di gestione ex art. 393 n. 2 CC), né
l’autorità tutoria avrebbero validamente approvato le domande in questione;
che il
ricorso è manifestamente tardivo, dal momento che è stato inoltrato, in data 23
agosto 2010, ben oltre la scadenza del termine di dieci giorni stabilito
dall’art. 17 cpv. 2 LEF, termine che nel caso concreto ha iniziato a decorrere al
momento della notifica dei precetti esecutivi, ovvero il 3 agosto 2010;
che
invero le autorità di esecuzione forzata devono esaminare d’ufficio la capacità
dell’escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell’esercizio dei
diritti civili) mentre l’autorità di vigilanza è tenuta, giusta l’art. 22 LEF, ad
accertare d’ufficio la nullità degli emessi a richiesta di un escutente privo
dell’esercizio dei diritti civili (cfr. Kofmel
Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 18 ad art. 67 e, per analogia, n. 13 e 16 ad art. 68c);
che tuttavia l’istituzione
di una curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato, riservate
le disposizioni sull’inabilitazione di cui all’art. 395 CC (art. 417 cpv. 1
CC);
che nel caso concreto non
risulta dalla decisione 25 giugno 2010 della Commissione tutoria regionale 5
che l’esercizio dei diritti civili di PI 2 sia stato limitato, sicché i
precetti esecutivi presentati (anche) a suo nome non possono essere in alcun
caso ritenuti nulli;
che in ogni caso l’avv. PA
1, come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti, ha agito a nome di PI 2 in base ad una procura rilasciata il 19 luglio 2010 dalla sua curatrice, procura che non può essere
considerata “del tutto generale”, giacché si riferisce esplicitamente alla
“pratica civile ed esecutiva contro i signori RI 2 e RI 1”;
che l’art. 421 n. 8 CC, relativo
agli atti per cui è necessario il consenso dell’autorità tutoria, non menziona
la promozione di un’esecuzione, la quale non è assimilabile ad una “causa” giudiziaria;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 67 LEF; 391, 393, 417, 421 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 2, __________;
– avv.
PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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