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Decisione

15.2010.99

Domanda di esecuzione presentata dal patrocinatore del curatore dell'escutente. Accertamento d’ufficio della capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva. Capacità civile del curatelato. Cons

10 settembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.99

Data decisione, Autorità:

10.09.2010, CEF

Titolo:

Domanda di esecuzione presentata dal patrocinatore del curatore dell'escutente. Accertamento d’ufficio della capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva. Capacità civile del curatelato. Consenso dell’autorità tutoria non richiesto

DOMANDA DI ESECUZIONE

RAPPRESENTANZA

art. 417 cpv. 1 CC

art. 421 cf. 8 CC

art. 22 LEF

art. 67 cpv. 1 cf. 1 LEF

Incarto n.

15.2010.99

Lugano

10 settembre

2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 agosto 2010 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

entrambi patrocinati dall’ PA 2

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione dei

precetti esecutivi n. __________ e __________ notificati loro il 3 agosto 2010 a domanda di

1.

PI 2

rappr. dalla sua

curatrice PI 3

2.

PI 1

entrambi patrocinati dall’ PA 1

viste le

osservazioni 26 agosto 2010 di PI 2 e 31 agosto 2010 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che i

ricorrenti ritengono nulle, rispettivamente annullabili le domande di

esecuzione presentate dall’avv. PA 1 a nome di PI 2, siccome né la curatrice di

PI 2, a favore del quale è stata istituita una curatela mista (di

rappresentanza ex art. 391 n. 1 CC e di gestione ex art. 393 n. 2 CC), né

l’autorità tutoria avrebbero validamente approvato le domande in questione;

che il

ricorso è manifestamente tardivo, dal momento che è stato inoltrato, in data 23

agosto 2010, ben oltre la scadenza del termine di dieci giorni stabilito

dall’art. 17 cpv. 2 LEF, termine che nel caso concreto ha iniziato a decorrere al

momento della notifica dei precetti esecutivi, ovvero il 3 agosto 2010;

che

invero le autorità di esecuzione forzata devono esaminare d’ufficio la capacità

dell’escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell’esercizio dei

diritti civili) mentre l’autorità di vigilanza è tenuta, giusta l’art. 22 LEF, ad

accertare d’ufficio la nullità degli emessi a richiesta di un escutente privo

dell’esercizio dei diritti civili (cfr. Kofmel

Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 18 ad art. 67 e, per analogia, n. 13 e 16 ad art. 68c);

che tuttavia l’istituzione

di una curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato, riservate

le disposizioni sull’inabilitazione di cui all’art. 395 CC (art. 417 cpv. 1

CC);

che nel caso concreto non

risulta dalla decisione 25 giugno 2010 della Commissione tutoria regionale 5

che l’esercizio dei diritti civili di PI 2 sia stato limitato, sicché i

precetti esecutivi presentati (anche) a suo nome non possono essere in alcun

caso ritenuti nulli;

che in ogni caso l’avv. PA

1, come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti, ha agito a nome di PI 2 in base ad una procura rilasciata il 19 luglio 2010 dalla sua curatrice, procura che non può essere

considerata “del tutto generale”, giacché si riferisce esplicitamente alla

“pratica civile ed esecutiva contro i signori RI 2 e RI 1”;

che l’art. 421 n. 8 CC, relativo

agli atti per cui è necessario il consenso dell’autorità tutoria, non menziona

la promozione di un’esecuzione, la quale non è assimilabile ad una “causa” giudiziaria;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 22, 67 LEF; 391, 393, 417, 421 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 2, __________;

– avv.

PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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