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Decisione

15.2011.1

Notifica di precetto esecutivo e opposizione allo stesso

18 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un

credito di fr. 3'135.35 oltre accessori. Dal precetto, emesso il 3 agosto 2010,

risulta che esso è stato notificato il 24 settembre 2010. Al precetto non è

stata interposta opposizione.

B. Avendo chiesto

la creditrice il proseguimento dell’esecuzione, il 29 novembre 2010 l’Ufficio ha

emesso l’avviso di pignoramento.

C.

Con ricorso 13 dicembre 2010 RI 1 postula la

declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento perché mai gli sarebbe

stato notificato il precetto esecutivo.

D. Con

scritti 3 dicembre 2010 e 22 dicembre 2010 il sergente __________ __________

della polizia comunale di __________ ha comunicato all’CO 1 di aver notificato

il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le ore 19.00,

rispettivamente di notte, sulla strada, durante il servizio notturno, quando egli,

con un collega, si trovava in via __________ a __________ e l’escusso

casualmente passò di lì e si fermò. L’agente di polizia ha altresì precisato

che dopo alcune settimane sarebbe stato contattato da RI 1 che gli avrebbe

chiesto di aiutarlo perché non avrebbe capito che ritirando il precetto

esecutivo senza fare opposizione al momento della consegna o entro 10 giorni

dalla stessa, l’esecuzione sarebbe proseguita con il pignoramento (scritto 3

dicembre 2010).

E. Delle

osservazioni 10 gennaio 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve

dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di

esecuzione.

2.

L'opposizione al

PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che

dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre

opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta

opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

3.

Nel

caso concreto il sergente __________ __________ della polizia

comunale di __________ è stato in grado di ricordare di

aver notificato il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le 19.00,

rispettivamente di notte. Questa dichiarazione dell’agente di polizia di __________,

persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo

alcun dubbio, ritenuto che l’escusso, a differenza di quanto da lui preteso,

non deve sottoscrivere il precetto esecutivo a conferma dell’avvenuta consegna

dello stesso. Avendo l’escusso regolarmente ricevuto il precetto ma non

avendo interposto opposizione, l’Ufficio ha dato correttamente seguito alla

richiesta di proseguire l’esecuzione presentata dalla

creditrice.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va

respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI 1, __________;

-PA 1, ____________________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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