15.2011.1
Notifica di precetto esecutivo e opposizione allo stesso
18 gennaio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2011.1
Data decisione, Autorità:
18.01.2010, CEF
Titolo:
Notifica di precetto esecutivo e opposizione allo stesso
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
OPPOSIZIONE
art. 74 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2011.1
Lugano
18 gennaio
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
(rappresentata da PA 1)
in tema di notifica di precetto esecutivo;
viste le osservazioni
10 gennaio 2011 dell’CO 1;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un
credito di fr. 3'135.35 oltre accessori. Dal precetto, emesso il 3 agosto 2010,
risulta che esso è stato notificato il 24 settembre 2010. Al precetto non è
stata interposta opposizione.
B. Avendo chiesto
la creditrice il proseguimento dell’esecuzione, il 29 novembre 2010 l’Ufficio ha
emesso l’avviso di pignoramento.
C.
Con ricorso 13 dicembre 2010 RI 1 postula la
declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento perché mai gli sarebbe
stato notificato il precetto esecutivo.
D. Con
scritti 3 dicembre 2010 e 22 dicembre 2010 il sergente __________ __________
della polizia comunale di __________ ha comunicato all’CO 1 di aver notificato
il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le ore 19.00,
rispettivamente di notte, sulla strada, durante il servizio notturno, quando egli,
con un collega, si trovava in via __________ a __________ e l’escusso
casualmente passò di lì e si fermò. L’agente di polizia ha altresì precisato
che dopo alcune settimane sarebbe stato contattato da RI 1 che gli avrebbe
chiesto di aiutarlo perché non avrebbe capito che ritirando il precetto
esecutivo senza fare opposizione al momento della consegna o entro 10 giorni
dalla stessa, l’esecuzione sarebbe proseguita con il pignoramento (scritto 3
dicembre 2010).
E. Delle
osservazioni 10 gennaio 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di
esecuzione.
2.
L'opposizione al
PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che
dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre
opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta
opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3.
Nel
caso concreto il sergente __________ __________ della polizia
comunale di __________ è stato in grado di ricordare di
aver notificato il precetto esecutivo a RI 1 il 24 settembre 2010 verso le 19.00,
rispettivamente di notte. Questa dichiarazione dell’agente di polizia di __________,
persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo
alcun dubbio, ritenuto che l’escusso, a differenza di quanto da lui preteso,
non deve sottoscrivere il precetto esecutivo a conferma dell’avvenuta consegna
dello stesso. Avendo l’escusso regolarmente ricevuto il precetto ma non
avendo interposto opposizione, l’Ufficio ha dato correttamente seguito alla
richiesta di proseguire l’esecuzione presentata dalla
creditrice.
4.
Da
quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
-PA 1, ____________________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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