15.2011.10
Contenuti e contestazione dell'elenco oneri. Ipoteca legale per le imposte comunali e per contributi di canalizzazione
18 febbraio 2011Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2011.10
Data decisione, Autorità:
18.02.2011, CEF
Titolo:
Contenuti e contestazione dell'elenco oneri. Ipoteca legale per le imposte comunali e per contributi di canalizzazione
CONDIZIONI D'INCANTO
ELENCO ONERI
art. 836 CC
art. 183 LAC
art. 106 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 193 LT
art. 240 LT
art. 252 LT
art. 253 LT
art. 274 cpv. 1 LT
art. 275 LT
art. 297 LT
art. 36 cpv. 1 RFF
art. 36 cpv. 2 RFF
art. 37 cpv. 2 RFF
art. 49 cpv. 1 RFF
art. 102 RFF
Incarto n.
15.2011.10
Lugano
18 febbraio
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri
riferito alle PPP n. __________.
n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ del fondo base
part. n. __________ RFD di __________ allestito nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
(rappr. da RA 1, __________)
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3, __________
(2 e 3 rappr. dall’ RA 2)
4. PI 3
(rappr. dall’ RA 3)
5. PI 4
(rappr. dall’ RA 4 a)
viste le osservazioni:
- 26 gennaio 2011 del PI 3, __________;
- 2 febbraio 2011 dell’CO
1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare
RA 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 650'430.95 oltre
accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno le PPP
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ del
fondo base part. n. __________ RFD di __________.
L’opposizione
di PI 1 è stata rigettata con pronunciato 8 aprile 2009 dal Pretore supplente
della giurisdizione di __________.
B. Il 26 maggio 2009 RA 1 ha chiesto la realizzazione del pegno. Il
28 maggio 2009 l’CO 1 ha dato comunicazione all’escussa della domanda di
realizzazione.
C. Con
avviso d‘incanto unico datato 25 gennaio 2010, pubblicato sul FUC del __________
2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari __________
__________ 2010, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________
__________ 2010 e l’incanto delle PPP n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________ e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________
per il __________ __________ 2010.
D. Il
15 marzo 2010 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alle menzionate
particelle.
E. Con ricorso 16 marzo 2010 RA 1 si è aggravata contro l’elenco
oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a favore dello PI 2
e del PI 3.
F. Con
sentenza 30 aprile 2010 (inc. n. 15.2010.43) questa
Camera ha stralciato dall’elenco oneri sub. A n. 2 i
crediti iscritti a favore del PI 3 relativi all’imposta immobiliare per gli
anni dal 2000 al 2002 a carico delle PPP n. __________, n. __________, n. __________
mentre ha modificato varie altre poste sub A n. 1 e n. 2., con contestuale
conseguente rettifica dell'importo totale.
G. Con
nuovo avviso d‘incanto pubblicato sul FUC del __________ __________ 2010 l’Ufficio
ha fissato il termine per le insinuazioni al __________ __________ 2010, il
deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2011
e l’incanto delle PPP n. __________, n. __________, n. __________, n. __________
e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ per il __________
__________ 2011.
H. Il
4 gennaio 2011 l’Ufficio ha allestito un nuovo elenco oneri riferito alle
menzionate particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i seguenti
crediti:
2.
Comune di __________
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 2'171.30
Imposta
sull’utile 2005 4'825.20
Imposta
sull’utile 2006 4'583.90
Imposta
sull’utile 2007 4'583.90
Imposta
sull’utile 2008 4'342.65
Imposta
sull’utile 2009 4'342.65
Imposta
sull’utile 2010 4'362.65
Imposta
immobiliare 2003 322.15
Imposta
immobiliare 2004 622.50
Imposta
immobiliare 2005 567.25
Imposta
immobiliare 2006 567.25
Imposta
immobiliare 2007 567.25
Imposta
immobiliare 2008 567.25
Imposta
immobiliare 2009 567.25
Imposta
immobiliare 2010 567.25
Contributi
costruzione 10'471.15
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 1'101.40
Imposta
sull’utile 2005 2'447.55
Imposta
sull’utile 2006 2'325.20
Imposta
sull’utile 2007 2'325.20
Imposta
sull’utile 2008 2'202.80
Imposta
sull’utile 2009 2'202.80
Imposta
sull’utile 2010 2'202.80
Imposta
immobiliare 2003 152.35
Imposta
immobiliare 2004 622.50
Imposta
immobiliare 2005 567.25
Imposta
immobiliare 2006 567.25
Imposta
immobiliare 2007 567.25
Imposta
immobiliare 2008 567.25
Imposta
immobiliare 2009 567.25
Imposta
immobiliare 2010 567.25
Contributi
costruzione 5'311.65
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 912.60
Imposta
sull’utile 2005 2'028.00
Imposta
sull’utile 2006 1'926.60
Imposta
sull’utile 2007 1'926.60
Imposta
sull’utile 2008 1'825.20
Imposta
sull’utile 2009 1'825.20
Imposta
sull’utile 2010 1'825.20
Imposta
immobiliare 2003 152.35
Imposta
immobiliare 2004 622.50
Imposta
immobiliare 2005 567.25
Imposta
immobiliare 2006 567.25
Imposta
immobiliare 2007 567.25
Imposta
immobiliare 2008 567.25
Imposta
immobiliare 2009 567.25
Imposta
immobiliare 2010 567.25
Contributi
costruzione 4'400.90
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 157.35
Imposta
sull’utile 2005 349.65
Imposta
sull’utile 2006 332.15
Imposta
sull’utile 2007 332.15
Imposta
sull’utile 2008 314.70
Imposta
sull’utile 2009 314.70
Imposta
sull’utile 2010 314.70
Imposta
immobiliare 2000 322.15
Imposta
immobiliare 2001 322.15
Imposta
immobiliare 2002 322.15
Imposta
immobiliare 2003 322.15
Imposta
immobiliare 2004 43.55
Imposta
immobiliare 2005 79.35
Imposta
immobiliare 2006 49.60
Imposta
immobiliare 2007 49.60
Imposta
immobiliare 2008 39.65
Imposta
immobiliare 2009 59.50
Imposta
immobiliare 2010 59.50
Contributi
costruzione 758.65
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 157.35
Imposta
sull’utile 2005 349.65
Imposta
sull’utile 2006 332.15
Imposta
sull’utile 2007 332.15
Imposta
sull’utile 2008 314.70
Imposta
sull’utile 2009 314.70
Imposta
sull’utile 2010 314.70
Imposta
immobiliare 2000 322.15
Imposta
immobiliare 2001 322.15
Imposta
immobiliare 2002 322.15
Imposta
immobiliare 2003 322.15
Imposta
immobiliare 2004 43.55
Imposta
immobiliare 2005 79.35
Imposta
immobiliare 2006 49.60
Imposta
immobiliare 2007 49.60
Imposta
immobiliare 2008 39.65
Imposta
immobiliare 2009 59.50
Imposta
immobiliare 2010 59.50
Contributi
costruzione 758.65
I. Con
ricorso 17 gennaio 2011 RI 1 si aggrava contro l’elenco oneri, chiedendo di modificare,
in ossequio alla prassi applicata dall’amministrazione cantonale, i crediti
iscritti a favore del PI 3, limitandone il privilegio agli importi aggiornati
relativi all’imposta immobiliare e ai contributi di canalizzazione.
F. Delle
osservazioni 26 gennaio 2011 del PI 3 e 2 febbraio 2011 dell’CO 1 si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia
nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione
del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili,
in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si
opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima
proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui
di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).
2.
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,
p. 236/237).
L’art.
39.
cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF
112.
III 111).
3.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/
Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31
ad art. 138).
4.
L’ufficio esecuzione non può
rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro
fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere
di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto
limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente
notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un
onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da
ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale
che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).
Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio
a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45
i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,
ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra,
cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
5.
L’art.
836.
CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel
registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n.
2380d e rif.).
6.
L’art.
183.
LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro
fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo
Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Per
l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836
CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo
183.
LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,
per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).
L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).
6.1
Per
l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo
incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio
dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in
seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al
riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte comunali più vecchie [2003,
2004.
e 2005]), non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di
dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo
notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente.
7.
Il
beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i
tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che
sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale
non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
8.
Imposte immobiliari comunali
La
stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare
comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.
LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche
conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è
l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione –
essa viene calcolata (cfr. Pedroli,
L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT
1995.
I 535 ad 4.4; Allidi,
L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione
speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio
1998.
[15.96.164], cons. 4).
8.1
I
crediti del PI 3 iscritti nell’elenco oneri quali “Imposta immobiliare” dal 2000
al 2010 sono da ritenere, a prima vista e con riserva di diverso avviso da
parte del giudice di merito, garantiti in principio da ipoteca legale.
8.2
Il
credito d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere
l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).
8.2.1
La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità
di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),
è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte
cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,
con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è
applicabile l’art. 240 LT.
8.2.2
Per
l’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi
d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2011 (RL 10.2.2.1,
pubblicato in BU 2010, 549), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta
dovuta per l’anno fiscale 2011 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono
prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo
presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Giusta il terzo
capoverso della medesima norma, i termini di scadenza delle tre rate d’acconto
sono fissati al 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre 2011. Anche in caso di
tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per
legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il
maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).
8.3
A
scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte
immobiliari fossero fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è
d’ostacolo alla loro iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta,
indipendentemente da qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si
realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne
subordina il prelievo, e l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento
(cfr. Pedroli, op. cit., p. 545
ad 10.1, con rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 8.2.2), il credito
fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso,
trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il
conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge
va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253
cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p.
545.
s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione
nell’elenco oneri del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale.
Del resto, gli altri creditori, in particolare, hanno sempre la facoltà, nel
termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne
l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli
art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera),
l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140
cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op. cit., n.
114.
e 123 ad art. 140; Gilliéron,
op. cit., n. 129 ad art. 140).
9.
Imposte
sul reddito e sulla sostanza immobiliari
La
dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF
122.
I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo
1988, p. 43 ad 3.3; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 292 ad
1; Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier,
Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la
fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il rapporto speciale
che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il legislatore cantonale
possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca
legale, è sufficiente quando l’imposta considerata, indipendentemente dal suo
carattere generale o speciale, ha il suo fondamento nella proprietà
dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare l’importo che
si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.
L’imposta
sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può
essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile
(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese
di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla
sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).
9.1
Nel
caso di specie i crediti per le imposte comunali per gli anni 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010 insinuati dal PI 3 (importi annui varianti per le varie
PPP tra fr. 157.35 e fr. 4’825), appaiono a prima vista, nei limiti di
cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso da
parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale, siccome compresi
nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.
Appare
infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte comunali con
il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto d'esecuzione.
Indipendentemente
dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, debiti del
resto che in raffronto al valore di stima peritale dei fondi non possono essere
ritenuti rilevanti, questi crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati
notificati, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia
valida senza iscrizione a registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale
contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e
alla loro esigibilità.
10.
Ne
consegue che il ricorso è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv.
1.
e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 240, 274
cpv. 1 lett. c, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 107 cpv. 2, 110 LALIA; 61 cpv.
2.
lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
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RA 1, __________;
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PI 1, __________;
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PI 2, __________;
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PI 3, __________;
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RA 3, __________;
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RA 4,__________.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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