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Decisione

15.2011.10

Contenuti e contestazione dell'elenco oneri. Ipoteca legale per le imposte comunali e per contributi di canalizzazione

18 febbraio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare

RA 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 650'430.95 oltre

accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno le PPP

n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ del

fondo base part. n. __________ RFD di __________.

L’opposizione

di PI 1 è stata rigettata con pronunciato 8 aprile 2009 dal Pretore supplente

della giurisdizione di __________.

B. Il 26 maggio 2009 RA 1 ha chiesto la realizzazione del pegno. Il

28 maggio 2009 l’CO 1 ha dato comunicazione all’escussa della domanda di

realizzazione.

C. Con

avviso d‘incanto unico datato 25 gennaio 2010, pubblicato sul FUC del __________

2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari __________

__________ 2010, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________

__________ 2010 e l’incanto delle PPP n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________ e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________

per il __________ __________ 2010.

D. Il

15 marzo 2010 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alle menzionate

particelle.

E. Con ricorso 16 marzo 2010 RA 1 si è aggravata contro l’elenco

oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a favore dello PI 2

e del PI 3.

F. Con

sentenza 30 aprile 2010 (inc. n. 15.2010.43) questa

Camera ha stralciato dall’elenco oneri sub. A n. 2 i

crediti iscritti a favore del PI 3 relativi all’imposta immobiliare per gli

anni dal 2000 al 2002 a carico delle PPP n. __________, n. __________, n. __________

mentre ha modificato varie altre poste sub A n. 1 e n. 2., con contestuale

conseguente rettifica dell'importo totale.

G. Con

nuovo avviso d‘incanto pubblicato sul FUC del __________ __________ 2010 l’Ufficio

ha fissato il termine per le insinuazioni al __________ __________ 2010, il

deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2011

e l’incanto delle PPP n. __________, n. __________, n. __________, n. __________

e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ per il __________

__________ 2011.

H. Il

4 gennaio 2011 l’Ufficio ha allestito un nuovo elenco oneri riferito alle

menzionate particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i seguenti

crediti:

2.

Comune di __________

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 2'171.30

Imposta

sull’utile 2005 4'825.20

Imposta

sull’utile 2006 4'583.90

Imposta

sull’utile 2007 4'583.90

Imposta

sull’utile 2008 4'342.65

Imposta

sull’utile 2009 4'342.65

Imposta

sull’utile 2010 4'362.65

Imposta

immobiliare 2003 322.15

Imposta

immobiliare 2004 622.50

Imposta

immobiliare 2005 567.25

Imposta

immobiliare 2006 567.25

Imposta

immobiliare 2007 567.25

Imposta

immobiliare 2008 567.25

Imposta

immobiliare 2009 567.25

Imposta

immobiliare 2010 567.25

Contributi

costruzione 10'471.15

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 1'101.40

Imposta

sull’utile 2005 2'447.55

Imposta

sull’utile 2006 2'325.20

Imposta

sull’utile 2007 2'325.20

Imposta

sull’utile 2008 2'202.80

Imposta

sull’utile 2009 2'202.80

Imposta

sull’utile 2010 2'202.80

Imposta

immobiliare 2003 152.35

Imposta

immobiliare 2004 622.50

Imposta

immobiliare 2005 567.25

Imposta

immobiliare 2006 567.25

Imposta

immobiliare 2007 567.25

Imposta

immobiliare 2008 567.25

Imposta

immobiliare 2009 567.25

Imposta

immobiliare 2010 567.25

Contributi

costruzione 5'311.65

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 912.60

Imposta

sull’utile 2005 2'028.00

Imposta

sull’utile 2006 1'926.60

Imposta

sull’utile 2007 1'926.60

Imposta

sull’utile 2008 1'825.20

Imposta

sull’utile 2009 1'825.20

Imposta

sull’utile 2010 1'825.20

Imposta

immobiliare 2003 152.35

Imposta

immobiliare 2004 622.50

Imposta

immobiliare 2005 567.25

Imposta

immobiliare 2006 567.25

Imposta

immobiliare 2007 567.25

Imposta

immobiliare 2008 567.25

Imposta

immobiliare 2009 567.25

Imposta

immobiliare 2010 567.25

Contributi

costruzione 4'400.90

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 157.35

Imposta

sull’utile 2005 349.65

Imposta

sull’utile 2006 332.15

Imposta

sull’utile 2007 332.15

Imposta

sull’utile 2008 314.70

Imposta

sull’utile 2009 314.70

Imposta

sull’utile 2010 314.70

Imposta

immobiliare 2000 322.15

Imposta

immobiliare 2001 322.15

Imposta

immobiliare 2002 322.15

Imposta

immobiliare 2003 322.15

Imposta

immobiliare 2004 43.55

Imposta

immobiliare 2005 79.35

Imposta

immobiliare 2006 49.60

Imposta

immobiliare 2007 49.60

Imposta

immobiliare 2008 39.65

Imposta

immobiliare 2009 59.50

Imposta

immobiliare 2010 59.50

Contributi

costruzione 758.65

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 157.35

Imposta

sull’utile 2005 349.65

Imposta

sull’utile 2006 332.15

Imposta

sull’utile 2007 332.15

Imposta

sull’utile 2008 314.70

Imposta

sull’utile 2009 314.70

Imposta

sull’utile 2010 314.70

Imposta

immobiliare 2000 322.15

Imposta

immobiliare 2001 322.15

Imposta

immobiliare 2002 322.15

Imposta

immobiliare 2003 322.15

Imposta

immobiliare 2004 43.55

Imposta

immobiliare 2005 79.35

Imposta

immobiliare 2006 49.60

Imposta

immobiliare 2007 49.60

Imposta

immobiliare 2008 39.65

Imposta

immobiliare 2009 59.50

Imposta

immobiliare 2010 59.50

Contributi

costruzione 758.65

I. Con

ricorso 17 gennaio 2011 RI 1 si aggrava contro l’elenco oneri, chiedendo di modificare,

in ossequio alla prassi applicata dall’amministrazione cantonale, i crediti

iscritti a favore del PI 3, limitandone il privilegio agli importi aggiornati

relativi all’imposta immobiliare e ai contributi di canalizzazione.

F. Delle

osservazioni 26 gennaio 2011 del PI 3 e 2 febbraio 2011 dell’CO 1 si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione

del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili,

in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si

opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima

proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui

di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione

del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

2.

Per

l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle

insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri

gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con

l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2

LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese

ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in

corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se

la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere

avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40

RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza

decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,

p. 236/237).

L’art.

39.

cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,

l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle

formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF

112.

III 111).

3.

Scopo

dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/

Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31

ad art. 138).

4.

L’ufficio esecuzione non può

rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro

fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né

contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere

di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto

limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente

notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un

onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da

ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale

che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).

Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio

a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45

i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare

l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,

ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra,

cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

5.

L’art.

836.

CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od

altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di

fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la

garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel

registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo

contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con

iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).

Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore

dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo

per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n.

2380d e rif.).

6.

L’art.

183.

LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro

fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo

Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il

pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione

particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e

prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per

l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che

hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836

CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato

della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo

183.

LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,

per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).

L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente

all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).

6.1

Per

l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla

fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo

incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio

dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in

seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al

riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte comunali più vecchie [2003,

2004.

e 2005]), non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di

dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo

notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare

l’elenco oneri presso il giudice competente.

7.

Il

beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i

tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che

sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale

non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta

relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

8.

Imposte immobiliari comunali

La

stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare

comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.

LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche

conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è

l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione –

essa viene calcolata (cfr. Pedroli,

L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT

1995.

I 535 ad 4.4; Allidi,

L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione

speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio

1998.

[15.96.164], cons. 4).

8.1

I

crediti del PI 3 iscritti nell’elenco oneri quali “Imposta immobiliare” dal 2000

al 2010 sono da ritenere, a prima vista e con riserva di diverso avviso da

parte del giudice di merito, garantiti in principio da ipoteca legale.

8.2

Il

credito d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere

l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).

8.2.1

La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità

di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),

è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte

cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,

con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è

applicabile l’art. 240 LT.

8.2.2

Per

l’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi

d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2011 (RL 10.2.2.1,

pubblicato in BU 2010, 549), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta

dovuta per l’anno fiscale 2011 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono

prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo

presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Giusta il terzo

capoverso della medesima norma, i termini di scadenza delle tre rate d’acconto

sono fissati al 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre 2011. Anche in caso di

tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per

legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il

maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).

8.3

A

scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte

immobiliari fossero fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è

d’ostacolo alla loro iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta,

indipendentemente da qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si

realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne

subordina il prelievo, e l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento

(cfr. Pedroli, op. cit., p. 545

ad 10.1, con rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 8.2.2), il credito

fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso,

trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il

conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge

va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253

cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p.

545.

s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione

nell’elenco oneri del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale.

Del resto, gli altri creditori, in particolare, hanno sempre la facoltà, nel

termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne

l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli

art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera),

l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140

cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op. cit., n.

114.

e 123 ad art. 140; Gilliéron,

op. cit., n. 129 ad art. 140).

9.

Imposte

sul reddito e sulla sostanza immobiliari

La

dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF

122.

I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo

1988, p. 43 ad 3.3; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 292 ad

1; Oberson, Droit fiscal suisse,

Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier,

Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la

fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il rapporto speciale

che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il legislatore cantonale

possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca

legale, è sufficiente quando l’imposta considerata, indipendentemente dal suo

carattere generale o speciale, ha il suo fondamento nella proprietà

dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare l’importo che

si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.

L’imposta

sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può

essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile

(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese

di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla

sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

9.1

Nel

caso di specie i crediti per le imposte comunali per gli anni 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009 e 2010 insinuati dal PI 3 (importi annui varianti per le varie

PPP tra fr. 157.35 e fr. 4’825), appaiono a prima vista, nei limiti di

cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso da

parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale, siccome compresi

nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.

Appare

infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte comunali con

il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto d'esecuzione.

Indipendentemente

dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, debiti del

resto che in raffronto al valore di stima peritale dei fondi non possono essere

ritenuti rilevanti, questi crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati

notificati, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia

valida senza iscrizione a registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale

contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e

alla loro esigibilità.

10.

Ne

consegue che il ricorso è respinto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv.

1.

e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 240, 274

cpv. 1 lett. c, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 107 cpv. 2, 110 LALIA; 61 cpv.

2.

lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

-

RA 1, __________;

-

PI 1, __________;

-

PI 2, __________;

-

PI 3, __________;

-

RA 3, __________;

-

RA 4,__________.

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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