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Decisione

15.2011.101

Emanazione dell'avviso di pignoramento senza aspettare la scadenza del termine di reclamo contro la sentenza che rigetta l'opposizione. Interrogatorio dell'escusso. Competenza territoriale. Delega all

20 dicembre 2011Italiano6 min

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Fatti

15.2011.101

Data decisione, Autorità:

20.12.2011, CEF

Titolo:

Emanazione dell'avviso di pignoramento senza aspettare la scadenza del termine di reclamo contro la sentenza che rigetta l'opposizione. Interrogatorio dell'escusso. Competenza territoriale. Delega all'ufficio nel cui circondario l'amministratore unico dell'escussa ha il domicilio

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 4 LEF

art. 89 LEF

art. 90 LEF

art. 91 LEF

Incarto n.

15.2011.101

Lugano

20 dicembre

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 novembre 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di

pignoramento emessi in via rogatoria il 16 novembre 2011 nei confronti della ricorrente

nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano

promosse da

PI 1

rappr. dall’__________, __________

viste le

osservazioni 12 dicembre 2011 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con

decisioni 27 settembre 2011, il giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha

rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla ricorrente ai

precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione di

Lugano, emessi per l’incasso di multe di fr. 300.-- (oltre accessori),

rispettivamente di fr. 180.--;

che

l’escutente ha presentato le domande di proseguire le esecuzioni in questione

il 12 ottobre 2011;

che il 10

novembre 2011, l’UE di Lugano ha affidato all’CO 1 l’incarico rogatorio di

pignorare i beni dell’escussa;

che il 16

novembre, l’CO 1 ha emesso i relativi avvisi di pignoramento per il 24 novembre

2011;

che

l’amministratore unico dell’escussa, con reclamo (recte: ricorso) del 23 novembre,

contesta la tempistica di questi avvisi, rimproverando all’Ufficio di non aver aspettato

il termine di 10 giorni per interporre reclamo contro la sentenza di rigetto

dell’op­posizione;

che giusta

l’art. 90 LEF, il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il

giorno prima;

che gli

avvisi contestati rispettano indubbiamente tale presupposto;

che

siccome l’unico rimedio giuridico contro le sentenze di rigetto

dell’opposizione è, dal 1° gennaio 2011, il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e

319 lett. a CPC), il quale ha carattere straordinario e per legge non preclude

né l’efficacia (in tedesco: “Rechtskraft”) né l’esecuzione della

decisione impugnata (art. 325 e 336 cpv. 1 lett. a CPC), gli uffici

d’esecuzione devono dare seguito alle domande di proseguire l’esecuzione immediatamente

(“senza indugio”, art. 89 LEF; cfr. DTF 126 III 479 segg.), fermo restando che

l’escusso, se inoltra un reclamo, chiede ed ottiene l’effetto sospensivo (art.

325 CPC), potrà successivamente far sospendere o annullare il pignoramento;

che nel caso concreto, non

è quindi necessario verificare se gli avvisi di pignoramento impugnati sono

stati emessi durante il termine di reclamo contro le sentenze di rigetto

dell’opposizione né se le istanze di proseguimento delle esecuzioni sono state

presentate prima della scadenza del medesimo termine;

che la ricorrente contesta

inoltre il fatto che il pignoramento possa essere eseguito al domicilio

dell’amministratore unico a __________, sostenendo che dovrebbe invece essere

effettuato presso la sua sede di Lugano;

che giusta l’art. 4 cpv. 2

LEF, la competenza per il pignoramento appartiene esclusivamente all’ufficio

nel cui circondario si trovano i beni da pignorare, sicché se essi sono situati

fuori dal foro esecutivo il pignoramento dev’essere eseguito in via rogatoria

(art. 89 LEF);

che nella fattispecie non

è dato di sapere dove sono situati i beni della società escussa;

che sarà proprio

l’interrogatorio del suo amministratore unico (giusta l’art. 91 LEF), in vista

del quale sono stati emessi gli avvisi di pignoramento impugnati, a permettere

all’UE di Lugano di determinare se esistono e dove si trovano i beni

dell’escussa, e ad ordinarne il pignoramento, in via diretta o rogatoria;

che l’interrogatorio

dell’escusso spetta sì, in linea di massima, all’ufficio competente nel foro

esecutivo;

che tuttavia, nel caso

concreto, l’UE di Lugano, in una precedente esecuzione (n. __________), aveva

provato, l’11 aprile 2011, ad eseguire il pignoramento presso la sede

dell’escussa in via __________ a Lugano, ma, dopo averla inutilmente diffidata

due volte (il 18 e il 28 aprile 2011) e fatto intervenire la Polizia cantonale

(cfr. rapporto di segnalazione 7 luglio 2011), aveva dovuto risolversi ad affidare

l’incarico all’CO 1, stante la reiterata mancata comparizione

dell’amministratore unico;

che nelle esecuzioni in

esame l’UE di Lugano ha quindi ritenuto inutile convocare nuovamente

l’amministratore unico dell’escus­sa e, da subito, ha chiesto l’intervento

dell’CO 1;

che invero l’UE di Lugano

avrebbe anche potuto esigere dalla Polizia cantonale – la cui competenza si

estende all’intero territorio cantonale – di prelevare l’amministratore unico

al proprio domicilio di __________ per portarlo a Lugano;

che comunque la scelta dell’UE

di Lugano non ha pregiudicato gli interessi legittimi dell’escussa né del suo

amministratore unico, il quale ha sempre avuto – e avrebbe tuttora – la facoltà

di presentarsi spontaneamente all’UE di Lugano o di concordare un appuntamento

presso la sede dell’escussa;

che la censura è pertanto

irricevibile;

che infine la ricorrente

contesta eventuali spese esecutive riferite all’incarico rogatorio;

che le spese di esecuzione

di un pignoramento in via rogatoria sono sostanzialmente identiche a quelle per

l’esecuzione di un normale pignoramento;

che in ogni caso, la

rogatoria si è in concreto resa necessaria a causa del comportamento gravemente

negligente dell’ammini­stratore unico dell’escussa, che avrebbe potuto evitarla

dando seguito alle numerose diffide impartitegli;

che le spese – effettive

(art. 13 cpv. 1 OTLEF) – connesse ad una richiesta d’intervento della polizia

sarebbero certamente state più elevate della tassa per l’allestimento

dell’incarico rogatorio (cfr. art. 9 OTLEF);

che il

ricorso va pertanto integralmente respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 4, 17, 20a, 89, 90, 91 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. __________, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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