15.2011.101
Emanazione dell'avviso di pignoramento senza aspettare la scadenza del termine di reclamo contro la sentenza che rigetta l'opposizione. Interrogatorio dell'escusso. Competenza territoriale. Delega all
20 dicembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.101
Data decisione, Autorità:
20.12.2011, CEF
Titolo:
Emanazione dell'avviso di pignoramento senza aspettare la scadenza del termine di reclamo contro la sentenza che rigetta l'opposizione. Interrogatorio dell'escusso. Competenza territoriale. Delega all'ufficio nel cui circondario l'amministratore unico dell'escussa ha il domicilio
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 4 LEF
art. 89 LEF
art. 90 LEF
art. 91 LEF
Incarto n.
15.2011.101
Lugano
20 dicembre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 novembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di
pignoramento emessi in via rogatoria il 16 novembre 2011 nei confronti della ricorrente
nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano
promosse da
PI 1
rappr. dall’__________, __________
viste le
osservazioni 12 dicembre 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
decisioni 27 settembre 2011, il giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha
rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla ricorrente ai
precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione di
Lugano, emessi per l’incasso di multe di fr. 300.-- (oltre accessori),
rispettivamente di fr. 180.--;
che
l’escutente ha presentato le domande di proseguire le esecuzioni in questione
il 12 ottobre 2011;
che il 10
novembre 2011, l’UE di Lugano ha affidato all’CO 1 l’incarico rogatorio di
pignorare i beni dell’escussa;
che il 16
novembre, l’CO 1 ha emesso i relativi avvisi di pignoramento per il 24 novembre
2011;
che
l’amministratore unico dell’escussa, con reclamo (recte: ricorso) del 23 novembre,
contesta la tempistica di questi avvisi, rimproverando all’Ufficio di non aver aspettato
il termine di 10 giorni per interporre reclamo contro la sentenza di rigetto
dell’opposizione;
che giusta
l’art. 90 LEF, il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il
giorno prima;
che gli
avvisi contestati rispettano indubbiamente tale presupposto;
che
siccome l’unico rimedio giuridico contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione è, dal 1° gennaio 2011, il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e
319 lett. a CPC), il quale ha carattere straordinario e per legge non preclude
né l’efficacia (in tedesco: “Rechtskraft”) né l’esecuzione della
decisione impugnata (art. 325 e 336 cpv. 1 lett. a CPC), gli uffici
d’esecuzione devono dare seguito alle domande di proseguire l’esecuzione immediatamente
(“senza indugio”, art. 89 LEF; cfr. DTF 126 III 479 segg.), fermo restando che
l’escusso, se inoltra un reclamo, chiede ed ottiene l’effetto sospensivo (art.
325 CPC), potrà successivamente far sospendere o annullare il pignoramento;
che nel caso concreto, non
è quindi necessario verificare se gli avvisi di pignoramento impugnati sono
stati emessi durante il termine di reclamo contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione né se le istanze di proseguimento delle esecuzioni sono state
presentate prima della scadenza del medesimo termine;
che la ricorrente contesta
inoltre il fatto che il pignoramento possa essere eseguito al domicilio
dell’amministratore unico a __________, sostenendo che dovrebbe invece essere
effettuato presso la sua sede di Lugano;
che giusta l’art. 4 cpv. 2
LEF, la competenza per il pignoramento appartiene esclusivamente all’ufficio
nel cui circondario si trovano i beni da pignorare, sicché se essi sono situati
fuori dal foro esecutivo il pignoramento dev’essere eseguito in via rogatoria
(art. 89 LEF);
che nella fattispecie non
è dato di sapere dove sono situati i beni della società escussa;
che sarà proprio
l’interrogatorio del suo amministratore unico (giusta l’art. 91 LEF), in vista
del quale sono stati emessi gli avvisi di pignoramento impugnati, a permettere
all’UE di Lugano di determinare se esistono e dove si trovano i beni
dell’escussa, e ad ordinarne il pignoramento, in via diretta o rogatoria;
che l’interrogatorio
dell’escusso spetta sì, in linea di massima, all’ufficio competente nel foro
esecutivo;
che tuttavia, nel caso
concreto, l’UE di Lugano, in una precedente esecuzione (n. __________), aveva
provato, l’11 aprile 2011, ad eseguire il pignoramento presso la sede
dell’escussa in via __________ a Lugano, ma, dopo averla inutilmente diffidata
due volte (il 18 e il 28 aprile 2011) e fatto intervenire la Polizia cantonale
(cfr. rapporto di segnalazione 7 luglio 2011), aveva dovuto risolversi ad affidare
l’incarico all’CO 1, stante la reiterata mancata comparizione
dell’amministratore unico;
che nelle esecuzioni in
esame l’UE di Lugano ha quindi ritenuto inutile convocare nuovamente
l’amministratore unico dell’escussa e, da subito, ha chiesto l’intervento
dell’CO 1;
che invero l’UE di Lugano
avrebbe anche potuto esigere dalla Polizia cantonale – la cui competenza si
estende all’intero territorio cantonale – di prelevare l’amministratore unico
al proprio domicilio di __________ per portarlo a Lugano;
che comunque la scelta dell’UE
di Lugano non ha pregiudicato gli interessi legittimi dell’escussa né del suo
amministratore unico, il quale ha sempre avuto – e avrebbe tuttora – la facoltà
di presentarsi spontaneamente all’UE di Lugano o di concordare un appuntamento
presso la sede dell’escussa;
che la censura è pertanto
irricevibile;
che infine la ricorrente
contesta eventuali spese esecutive riferite all’incarico rogatorio;
che le spese di esecuzione
di un pignoramento in via rogatoria sono sostanzialmente identiche a quelle per
l’esecuzione di un normale pignoramento;
che in ogni caso, la
rogatoria si è in concreto resa necessaria a causa del comportamento gravemente
negligente dell’amministratore unico dell’escussa, che avrebbe potuto evitarla
dando seguito alle numerose diffide impartitegli;
che le spese – effettive
(art. 13 cpv. 1 OTLEF) – connesse ad una richiesta d’intervento della polizia
sarebbero certamente state più elevate della tassa per l’allestimento
dell’incarico rogatorio (cfr. art. 9 OTLEF);
che il
ricorso va pertanto integralmente respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 4, 17, 20a, 89, 90, 91 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. __________, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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