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Decisione

15.2011.102

Ricorso contro 4 precetti esecutivi e avvisi di pignoramento. Richiesta di sospensione. Irrilevanza dell'esistenza di una procedura penale sul piano esecutivo

11 gennaio 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.102

Data decisione, Autorità:

11.01.2012, CEF

Titolo:

Ricorso contro 4 precetti esecutivi e avvisi di pignoramento. Richiesta di sospensione. Irrilevanza dell'esistenza di una procedura penale sul piano esecutivo

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 85 LEF

art. 85a LEF

Incarto n.

15.2011.102

Lugano

11 gennaio

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro i precetti

esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n. __________, __________,

__________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

rappr. dall’RA 1

viste le

osservazioni 20 dicembre 2011 dello PI 2 e 3 gennaio 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con

quattro decisioni del 12 dicembre 2011, il presidente e il giudice delegato del

Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno dichiarato irricevibile il

ricorso 6 dicembre interposto da RI 1, con cui essa aveva chiesto la

sospensione di quattro esecuzioni relative all’incasso di crediti in

restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, prestazione

complementare e sussidio LAMal indebitamente percepiti, e l’hanno trasmesso

alla scrivente Camera per quanto eventualmente di sua competenza;

che nell’atto

di ricorso RI 1 si limita a qualificare i precetti in oggetto come ingiustificati,

poiché sarebbe tuttora pendente un non meglio definito “procedimento penale”,

verosimilmente teso all’accerta­men­to della sua responsabilità (penale) (cfr.

le osservazioni dell’Ufficio);

che

tuttavia la ricorrente non contesta di aver ricevuto i precetti esecutivi né di

aver omesso o rinunciato a formulare opposizione;

che la

sospensione di un’esecuzione non colpita da opposizione presuppone una

decisione giudiziaria (art. 85 o 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto

non risulta né dalle allegazioni della ricorrente né dagli atti;

che

l’asserita pendenza di un procedimento di carattere penale è irrilevante per

quanto concerne le procedure esecutive;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 85, 85a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________;

– RA

1,__________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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