15.2011.102
Ricorso contro 4 precetti esecutivi e avvisi di pignoramento. Richiesta di sospensione. Irrilevanza dell'esistenza di una procedura penale sul piano esecutivo
11 gennaio 2012Italiano3 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.102
Data decisione, Autorità:
11.01.2012, CEF
Titolo:
Ricorso contro 4 precetti esecutivi e avvisi di pignoramento. Richiesta di sospensione. Irrilevanza dell'esistenza di una procedura penale sul piano esecutivo
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 85 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2011.102
Lugano
11 gennaio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro i precetti
esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
rappr. dall’RA 1
viste le
osservazioni 20 dicembre 2011 dello PI 2 e 3 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
quattro decisioni del 12 dicembre 2011, il presidente e il giudice delegato del
Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno dichiarato irricevibile il
ricorso 6 dicembre interposto da RI 1, con cui essa aveva chiesto la
sospensione di quattro esecuzioni relative all’incasso di crediti in
restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, prestazione
complementare e sussidio LAMal indebitamente percepiti, e l’hanno trasmesso
alla scrivente Camera per quanto eventualmente di sua competenza;
che nell’atto
di ricorso RI 1 si limita a qualificare i precetti in oggetto come ingiustificati,
poiché sarebbe tuttora pendente un non meglio definito “procedimento penale”,
verosimilmente teso all’accertamento della sua responsabilità (penale) (cfr.
le osservazioni dell’Ufficio);
che
tuttavia la ricorrente non contesta di aver ricevuto i precetti esecutivi né di
aver omesso o rinunciato a formulare opposizione;
che la
sospensione di un’esecuzione non colpita da opposizione presuppone una
decisione giudiziaria (art. 85 o 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto
non risulta né dalle allegazioni della ricorrente né dagli atti;
che
l’asserita pendenza di un procedimento di carattere penale è irrilevante per
quanto concerne le procedure esecutive;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 85, 85a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________;
– RA
1,__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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