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Decisione

15.2011.103

Ricorso tardivo

22 dicembre 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.103

Data decisione, Autorità:

22.12.2011, CEF

Titolo:

Ricorso tardivo

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 cpv. 2 LEF

Incarto n.

15.2011.103

Lugano

22 dicembre

2011

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 7 novembre 2011 di

RI 1 I-

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di

pignoramento complementare allestito il 21 ottobre 2011 a favore del gruppo n. 1100139/4, di cui fa parte il ricorrente, nei confronti di:

PI 1

viste le

osservazioni 14 dicembre 2011 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento

dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il

ricorrente ne ebbe notizia;

che nel caso concreto, il

ricorrente, secondo la propria affermazione espressa nell’atto di ricorso (a

pag. 1 e nelle conclusioni, ad 2b), ha ricevuto il verbale di pignoramento

impugnato il 27 ottobre 2011;

che, tenuto conto del

fatto che non si computa il giorno in cui l’atto è pervenuto all’escusso (art.

142 cpv. 1 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF), nella fattispecie il termine

di ricorso è scaduto domenica 6 novembre 2011 e, per l’effetto dell’art. 142

cpv. 3 CPC, è stato prorogato fino a lunedì 7 novembre;

che il ricorso è però

stato spedito per posta solo il giorno successivo (ossia l’8 novembre), come

attesta l’etichetta postale apposta sulla busta di spedizione (doc. 10 allegato

alle osservazioni dell’Ufficio);

che giusta i combinati

art. 143 CPC e 17 cpv. 2 LEF, il ricorso si rivela pertanto tardivo e perciò

inammissibile;

che, a

scanso di equivoci, va peraltro precisato che il termine di 20 giorni impartito

dall’Ufficio ai creditori per promuovere azione in contestazione delle

rivendicazioni formulate dalla moglie dell’escusso (doc. 3 allegato alle

osservazioni dell’Ufficio) non riguarda la facoltà d’interporre ricorso contro

il pignoramento, ma proprio la promozione della suddetta azione, così come si

evince chiaramente del testo del provvedimento in questione;

che dalle

osservazioni dell’Ufficio si evince del resto che il ricorrente ha poi effettivamente

promosso azione di contestazione delle rivendicazioni dinanzi la Pretura di

Mendrisio-Sud;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 31 LEF; 142, 143 CPC, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – arch. RI 1, I-__________;

– arch.

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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