15.2011.103
Ricorso tardivo
22 dicembre 2011Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.103
Data decisione, Autorità:
22.12.2011, CEF
Titolo:
Ricorso tardivo
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2011.103
Lugano
22 dicembre
2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 novembre 2011 di
RI 1 I-
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento complementare allestito il 21 ottobre 2011 a favore del gruppo n. 1100139/4, di cui fa parte il ricorrente, nei confronti di:
PI 1
viste le
osservazioni 14 dicembre 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento
dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il
ricorrente ne ebbe notizia;
che nel caso concreto, il
ricorrente, secondo la propria affermazione espressa nell’atto di ricorso (a
pag. 1 e nelle conclusioni, ad 2b), ha ricevuto il verbale di pignoramento
impugnato il 27 ottobre 2011;
che, tenuto conto del
fatto che non si computa il giorno in cui l’atto è pervenuto all’escusso (art.
142 cpv. 1 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF), nella fattispecie il termine
di ricorso è scaduto domenica 6 novembre 2011 e, per l’effetto dell’art. 142
cpv. 3 CPC, è stato prorogato fino a lunedì 7 novembre;
che il ricorso è però
stato spedito per posta solo il giorno successivo (ossia l’8 novembre), come
attesta l’etichetta postale apposta sulla busta di spedizione (doc. 10 allegato
alle osservazioni dell’Ufficio);
che giusta i combinati
art. 143 CPC e 17 cpv. 2 LEF, il ricorso si rivela pertanto tardivo e perciò
inammissibile;
che, a
scanso di equivoci, va peraltro precisato che il termine di 20 giorni impartito
dall’Ufficio ai creditori per promuovere azione in contestazione delle
rivendicazioni formulate dalla moglie dell’escusso (doc. 3 allegato alle
osservazioni dell’Ufficio) non riguarda la facoltà d’interporre ricorso contro
il pignoramento, ma proprio la promozione della suddetta azione, così come si
evince chiaramente del testo del provvedimento in questione;
che dalle
osservazioni dell’Ufficio si evince del resto che il ricorrente ha poi effettivamente
promosso azione di contestazione delle rivendicazioni dinanzi la Pretura di
Mendrisio-Sud;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 31 LEF; 142, 143 CPC, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – arch. RI 1, I-__________;
– arch.
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster