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Decisione

15.2011.106

Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell'opposizione. reiezione del ricorso qualora l'escusso non abbia chiesto all'ufficio d'esecuzione una copia della

31 gennaio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.106

Data decisione, Autorità:

31.01.2012, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell'opposizione. reiezione del ricorso qualora l'escusso non abbia chiesto all'ufficio d'esecuzione una copia della decisione e non l'abbia impugnata

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 166 LEF

Incarto n.

15.2011.106

Lugano

31 gennaio

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 15 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti della ricorrente da

PI 1

patr. dallo PA 1

viste le

osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (ad

es.: Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2);

che per

questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’op­po­sizione, la via

del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto la ricorrente allega di aver interposto opposizione

al precetto esecutivo e sembra lasciar intendere di non aver saputo che

l’opposizione è stata rigettata (a quanto pare in via definitiva) con decisione

7 novembre 2011 del Bezirksgericht Meilen (ZH), siccome afferma di aver solo

ricevuto due lettere in lingua tedesco da un ufficio legale di Zurigo;

che, in

caso di ricezione di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento

malgrado la pretesa mancata notifica della decisione di rigetto dell’opposizione,

il principio della buona fede impone all'escusso d’informarsi presso l'ufficio

di esecuzione, così da ottenere una copia di tale decisione e di eventualmente

inoltrare un ricorso contro la stessa (STF del 17 giugno 2011, inc.

5A_570/2010, cons. 3.3.3),

che nella

fattispecie, la ricorrente non risulta aver proceduto in tal senso;

che la

sentenza del 7 novembre 2011 deve quindi essere considerata validamente

esecutiva, come si evince del resto dall’atte­sta­zione di crescita in

giudicato apposta sulla – seppur cattiva fotocopia – della decisione in questione

allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione;

che le

altre censure della ricorrente, in quanto riguardano il contratto sul quale

l’escutente fonda l’esecuzione credito posto in esecuzione, esulano dalla

competenza dell'autorità di vigilanza e sono quindi irricevibili: avrebbero

infatti dovute essere fatte valere davanti al giudice civile, ovvero in questo

caso il Bezirksgericht Meilen;

che la

comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto

esecutivo;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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