15.2011.106
Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell'opposizione. reiezione del ricorso qualora l'escusso non abbia chiesto all'ufficio d'esecuzione una copia della
31 gennaio 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.106
Data decisione, Autorità:
31.01.2012, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell'opposizione. reiezione del ricorso qualora l'escusso non abbia chiesto all'ufficio d'esecuzione una copia della decisione e non l'abbia impugnata
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 166 LEF
Incarto n.
15.2011.106
Lugano
31 gennaio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 15 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI 1
patr. dallo PA 1
viste le
osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (ad
es.: Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2);
che per
questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’opposizione, la via
del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente allega di aver interposto opposizione
al precetto esecutivo e sembra lasciar intendere di non aver saputo che
l’opposizione è stata rigettata (a quanto pare in via definitiva) con decisione
7 novembre 2011 del Bezirksgericht Meilen (ZH), siccome afferma di aver solo
ricevuto due lettere in lingua tedesco da un ufficio legale di Zurigo;
che, in
caso di ricezione di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento
malgrado la pretesa mancata notifica della decisione di rigetto dell’opposizione,
il principio della buona fede impone all'escusso d’informarsi presso l'ufficio
di esecuzione, così da ottenere una copia di tale decisione e di eventualmente
inoltrare un ricorso contro la stessa (STF del 17 giugno 2011, inc.
5A_570/2010, cons. 3.3.3),
che nella
fattispecie, la ricorrente non risulta aver proceduto in tal senso;
che la
sentenza del 7 novembre 2011 deve quindi essere considerata validamente
esecutiva, come si evince del resto dall’attestazione di crescita in
giudicato apposta sulla – seppur cattiva fotocopia – della decisione in questione
allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione;
che le
altre censure della ricorrente, in quanto riguardano il contratto sul quale
l’escutente fonda l’esecuzione credito posto in esecuzione, esulano dalla
competenza dell'autorità di vigilanza e sono quindi irricevibili: avrebbero
infatti dovute essere fatte valere davanti al giudice civile, ovvero in questo
caso il Bezirksgericht Meilen;
che la
comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto
esecutivo;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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