15.2011.107
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8 febbraio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2011.107
Data decisione, Autorità:
08.02.2012, CEF
Titolo:
Pignoramento. Impossibilità nei casi in cui i beni di cui è chiesto il pignoramento (veicolo, congelatore) non vengono rintraciati al domicilio dell'escusso né altrove. Pignoramento di un'asciugatrice. Impignorabilità di prestazioni dell'assistenza sociale
IMPIGNORABILITÀ
art. 91 LEF
art. 92 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2011.107
Lugano
8 febbraio
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, , e meglio contro l’attestato di
carenza beni emesso il 16 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente nei confronti di:
PI 1
viste le
osservazioni 12 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. RI 1
procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'150.--, riferiti
alla fornitura, nel 2009, di un congelatore e di un’asciugatrice. L’escussa non
ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo, notificatole il 13
settembre 2011.
B. Il
16 dicembre 2011, l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento, da valere quale
contestuale attestato di carenza di beni per fr. 1'413,20, indicando alla voce
relativa all’esito del pignoramento: “La debitrice non svolge attività
lucrativa. Casalinga”;
C. L’escutente
si aggrava contro tale atto, chiedendo di poter ricevere “il verbale di
presenza nell’abitazione” dell’escussa. Essa segnala inoltre che quest’ultima
sarebbe proprietaria di un veicolo immatricolato a nome di un terzo, ma dalla
stessa usato da anni e di stanza presso il suo domicilio. La ricorrente chiede
poi il pignoramento di tutti gli altri beni mobili dell’escussa, e segnatamente
degli elettrodomestici fornitile dall’escutente, nonché del provento
dell’attività rimunerata a tempo parziale o occasionale che, a detta della
ricorrente – che però precisa di non poterlo affermare con certezza –, la
stessa sembra svolgere.
D. Il 29
dicembre 2011, l’Ufficio ha provveduto ad ulteriori accertamenti, che confermano
che l’escussa è tuttora senza attività lucrativa e percepisce prestazioni
dell’assistenza sociale, e ha stimato il valore di realizzazione dell’asciugatrice
in fr. 300.--. Lo stesso giorno l’Ufficio ha informato la ricorrente sull’esito
dei suoi nuovi accertamenti, impartendole un termine scadente l’11 gennaio 2012
per chiedere il pignoramento dell’asciugatrice.
E. Con osservazioni
del 9 gennaio 2012, la ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver effettuato
il pignoramento di quanto “oggettivamente e sicuramente di pignorabile la
debitrice possiede nel proprio appartamento, rispettivamente nel locale tecnico
all’entrata vicino alle bucalettere”, di non aver eseguito il calcolo del
minimo di esistenza dell’escussa, di non aver tenuto conto del contributo delle
persone, il cui nome figura sulla bucalettere, che presumibilmente coabitano
con lei e di non menzionare chi sia l’effettivo proprietario della VW Golf. La
ricorrente si dice peraltro disposta a ritirare immediatamente il congelatore e
l’asciugatrice e di successivamente chiedere lo stralcio del ricorso.
F. Il
10 gennaio 2012, l’Ufficio ha provveduto a nuovamente interrogare l’escussa, la
quale ha dichiarato che l’autovettura VW Golf (targata VD __________) segnalata
dall’escutente è proprietà dell’ex marito, attualmente domiciliato a Losanna, e
che il congelatore si è rotto. In tale occasione l’Ufficio ha pure accertato
che né il veicolo né il congelatore risultavano presenti presso il domicilio
della debitrice.
G. L’11
gennaio 2012, l’Ufficio ha emesso un nuovo attestato di carenza beni, che indica
alla voce relativa al risultato del pignoramento: “La debitrice non svolge
attività lucrativa, beneficia della prestazione assistenziale per Fr. 2'075.00.
Il congelatore Whirpool AFG 6352 non è stato trovato presso il domicilio”.
H. Nelle
sue osservazioni 12 gennaio 2012, l’Ufficio ha precisato che l’asciugatrice è
da considerare impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF, in quanto si ritiene
che il provento della realizzazione (stimato in fr. 300.--) non sarebbe neanche
sufficiente a coprire le spese d’incanto.
Considerandi
In diritto:
1.
La
richiesta della ricorrente tendente a ricevere “il verbale di presenza
nell’abitazione” dell’escussa andava rivolta all’Ufficio e non direttamente
all’autorità di vigilanza, fermo restando che la ricorrente non l’ha comunque
riproposta nel suo scritto del 9 gennaio 2012.
2.
Nell'ambito del pignoramento, l'escusso deve informare esaurientemente
l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano
sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr.
art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono
tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola
attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare
ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht,
op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in
tale senso.
3.
Nella
fattispecie, l’escussa ha dichiarato che l’autovettura VW Golf targata VD __________
è di proprietà del suo ex marito. La ricorrente non ha fornito indizi atti ad
inficiare tale dichiarazione, ritenuto che, come ammesso dalla stessa
ricorrente, il veicolo non risulta immatricolato a nome dell’escussa e comunque
non è stato reperito dall’Ufficio presso il domicilio di quest’ultima in occasione
della sua ispezione del 10 gennaio 2012 (cfr. supra ad F). In queste condizioni,
la decisione dell’Ufficio va confermata. Va tuttavia fatta salva la facoltà per
l’escutente di nuovamente chiedere il pignoramento del veicolo (se del caso con
la procedura senza preventiva esecuzione prevista dall’art. 149 cpv. 3 LEF),
qualora ne indichi all’Ufficio il luogo di stazionamento ed anticipi le
eventuali spese di esecuzione del pignoramento in via rogatoria e di avvio
della procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 segg. LEF.
4.
Il
congelatore Whirpool AFG 6352 non è stato trovato presso il domicilio dell’escussa,
nemmeno nel locale tecnico indicato dalla ricorrente nelle sue osservazioni 9
gennaio 2012, come confermato verbalmente da uno dei due funzionari che ha
proceduto alla verifica del 10 gennaio 2012. PI 1 ha dichiarato in merito che il congelatore si era rotto (verbale 10 gennaio 2012). La ricorrente
non ha fornito indizi concreti che possano far dubitare dell’attendibilità di
tale dichiarazione. La censura va pertanto respinta.
5.
Pur
avendo stimato il valore di realizzazione dell’asciugatrice in fr. 300.--,
l’Ufficio ha ritenuto che la stessa fosse impignorabile ai sensi dell’art. 92
cpv. 2 LEF, siccome il presunto provento della realizzazione non sarebbe
neanche sufficiente a coprire le spese d’incanto. L’Ufficio non ha però
specificato quale sia l’importo presumibile di tali spese né si è determinato
sulla richiesta della ricorrente, formulata nel termine impartitole il 29
dicembre 2012 (cfr. supra ad D), di “ritirare” immediatamente il congelatore e
l’asciugatrice. Ora, una vendita a trattative private (art. 130 LEF) a favore
dell’escutente comporterebbe delle spese contenute e, se l’escussa dovesse opporvisi,
una vendita all’asta dell’asciugatrice sarebbe comunque ipotizzabile, se l’escutente
dovesse formulare un’adeguata pre-offerta vincolante. Il ricorso va pertanto
accolto in questa misura e l’incarto dev’essere rinviato all’Ufficio perché proceda
alla realizzazione dell’asciugatrice secondo le modalità testé descritte.
6.
La
ricorrente – che del resto ha precisato di non poterlo affermare con certezza
–, non ha fornito sufficienti informazioni perché si potesse pignorare
l’asserito provento dell’attività rimunerata a tempo parziale o occasionale che
l’escussa sembrerebbe svolgere. Risulta dagli accertamenti eseguiti
dall’Ufficio che la stessa percepisce prestazioni dell’assistenza sociale, ciò
che lascia presumere che essa non eserciti un’attività lucrativa, rispettivamente
consente di ritenere che qualsiasi reddito percepito – foss’anche
occasionalmente – non possa che tradursi in un’equivalente riduzione delle
prestazioni (art. 18 LAss, RL 6.4.11.1). Poiché le prestazioni dell’assistenza
sociale sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF), era inutile
allestire il calcolo del minimo di esistenza dell’escussa, sicché non era nemmeno
necessario accertare se gli asseriti coinquilini dell’escussa contribuiscono al
pagamento delle spese di locazione.
7.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, sono annullati gli attestati di carenza beni emessi dall’CO 1 il
16.
dicembre 2011 e l’11 gennaio 2012 nell’esecuzione n. __________.
1.2
L’Ufficio
procederà alla realizzazione dell’asciugatrice secondo le modalità descritte al
considerando 5.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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