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Decisione

15.2011.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'150.--, riferiti

alla fornitura, nel 2009, di un congelatore e di un’asciugatrice. L’escussa non

ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo, notificatole il 13

settembre 2011.

B. Il

16 dicembre 2011, l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento, da valere quale

contestuale attestato di carenza di beni per fr. 1'413,20, indicando alla voce

relativa all’esito del pignoramento: “La debitrice non svolge attività

lucrativa. Casalinga”;

C. L’escutente

si aggrava contro tale atto, chiedendo di poter ricevere “il verbale di

presenza nell’abitazione” dell’escussa. Essa segnala inoltre che quest’ultima

sarebbe proprietaria di un veicolo immatricolato a nome di un terzo, ma dalla

stessa usato da anni e di stanza presso il suo domicilio. La ricorrente chiede

poi il pignoramento di tutti gli altri beni mobili dell’e­scus­sa, e segnatamente

degli elettrodomestici fornitile dall’escu­ten­te, nonché del provento

dell’attività rimunerata a tempo parziale o occasionale che, a detta della

ricorrente – che però precisa di non poterlo affermare con certezza –, la

stessa sembra svolgere.

D. Il 29

dicembre 2011, l’Ufficio ha provveduto ad ulteriori accertamenti, che confermano

che l’escussa è tuttora senza attività lucrativa e percepisce prestazioni

dell’assistenza sociale, e ha stimato il valore di realizzazione dell’asciugatrice

in fr. 300.--. Lo stesso giorno l’Ufficio ha informato la ricorrente sull’esito

dei suoi nuovi accertamenti, impartendole un termine scadente l’11 gennaio 2012

per chiedere il pignoramento dell’asciugatrice.

E. Con osservazioni

del 9 gennaio 2012, la ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver effettuato

il pignoramento di quanto “oggettivamente e sicuramente di pignorabile la

debitrice possiede nel proprio appartamento, rispettivamente nel locale tecnico

all’en­tra­ta vicino alle bucalettere”, di non aver eseguito il calcolo del

minimo di esistenza dell’escussa, di non aver tenuto conto del contributo delle

persone, il cui nome figura sulla bucalettere, che presumibilmente coabitano

con lei e di non menzionare chi sia l’effettivo proprietario della VW Golf. La

ricorrente si dice peraltro disposta a ritirare immediatamente il congelatore e

l’asciugatrice e di successivamente chiedere lo stralcio del ricorso.

F. Il

10 gennaio 2012, l’Ufficio ha provveduto a nuovamente interrogare l’escussa, la

quale ha dichiarato che l’autovettura VW Golf (targata VD __________) segnalata

dall’escutente è proprietà dell’ex marito, attualmente domiciliato a Losanna, e

che il congelatore si è rotto. In tale occasione l’Ufficio ha pure accertato

che né il veicolo né il congelatore risultavano presenti presso il domicilio

della debitrice.

G. L’11

gennaio 2012, l’Ufficio ha emesso un nuovo attestato di carenza beni, che indica

alla voce relativa al risultato del pignoramento: “La debitrice non svolge

attività lucrativa, beneficia della prestazione assistenziale per Fr. 2'075.00.

Il congelatore Whirpool AFG 6352 non è stato trovato presso il domicilio”.

H. Nelle

sue osservazioni 12 gennaio 2012, l’Ufficio ha precisato che l’asciugatrice è

da considerare impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF, in quanto si ritiene

che il provento della realizzazione (stimato in fr. 300.--) non sarebbe neanche

sufficiente a coprire le spese d’incanto.

Considerandi

In diritto:

1.

La

richiesta della ricorrente tendente a ricevere “il verbale di presenza

nell’abitazione” dell’escussa andava rivolta all’Ufficio e non direttamente

all’autorità di vigilanza, fermo restando che la ricorrente non l’ha comunque

riproposta nel suo scritto del 9 gennaio 2012.

2.

Nell'ambito del pignoramento, l'escusso deve informare esaurientemente

l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano

sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr.

art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono

tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola

attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare

ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht,

op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in

tale senso.

3.

Nella

fattispecie, l’escussa ha dichiarato che l’autovettura VW Golf targata VD __________

è di proprietà del suo ex marito. La ricorrente non ha fornito indizi atti ad

inficiare tale dichiarazione, ritenuto che, come ammesso dalla stessa

ricorrente, il veicolo non risulta immatricolato a nome dell’escussa e comunque

non è stato reperito dall’Ufficio presso il domicilio di quest’ultima in occasione

della sua ispezione del 10 gennaio 2012 (cfr. supra ad F). In queste condizioni,

la decisione dell’Ufficio va confermata. Va tuttavia fatta salva la facoltà per

l’escutente di nuovamente chiedere il pignoramento del veicolo (se del caso con

la procedura senza preventiva esecuzione prevista dall’art. 149 cpv. 3 LEF),

qualora ne indichi all’Ufficio il luogo di stazionamento ed anticipi le

eventuali spese di esecuzione del pignoramento in via rogatoria e di avvio

della procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 segg. LEF.

4.

Il

congelatore Whirpool AFG 6352 non è stato trovato presso il domicilio dell’escussa,

nemmeno nel locale tecnico indicato dalla ricorrente nelle sue osservazioni 9

gennaio 2012, come confermato verbalmente da uno dei due funzionari che ha

proceduto alla verifica del 10 gennaio 2012. PI 1 ha dichiarato in merito che il congelatore si era rotto (verbale 10 gennaio 2012). La ricorrente

non ha fornito indizi concreti che possano far dubitare dell’attendibilità di

tale dichiarazione. La censura va pertanto respinta.

5.

Pur

avendo stimato il valore di realizzazione dell’asciugatrice in fr. 300.--,

l’Ufficio ha ritenuto che la stessa fosse impignorabile ai sensi dell’art. 92

cpv. 2 LEF, siccome il presunto provento della realizzazione non sarebbe

neanche sufficiente a coprire le spese d’incanto. L’Ufficio non ha però

specificato quale sia l’importo presumibile di tali spese né si è determinato

sulla richiesta della ricorrente, formulata nel termine impartitole il 29

dicembre 2012 (cfr. supra ad D), di “ritirare” immediatamente il congelatore e

l’asciugatrice. Ora, una vendita a trattative private (art. 130 LEF) a favore

dell’escutente comporterebbe delle spese contenute e, se l’escussa dovesse opporvisi,

una vendita all’asta dell’asciuga­trice sarebbe comunque ipotizzabile, se l’escutente

dovesse formulare un’adeguata pre-offerta vincolante. Il ricorso va pertanto

accolto in questa misura e l’incarto dev’essere rinviato all’Uffi­cio perché proceda

alla realizzazione dell’asciugatrice secondo le modalità testé descritte.

6.

La

ricorrente – che del resto ha precisato di non poterlo affermare con certezza

–, non ha fornito sufficienti informazioni perché si potesse pignorare

l’asserito provento dell’attività rimunerata a tempo parziale o occasionale che

l’escussa sembrerebbe svolgere. Risulta dagli accertamenti eseguiti

dall’Ufficio che la stessa percepisce prestazioni dell’assistenza sociale, ciò

che lascia presumere che essa non eserciti un’attività lucrativa, rispettivamente

consente di ritenere che qualsiasi reddito percepito – foss’anche

occasionalmente – non possa che tradursi in un’equivalente riduzione delle

prestazioni (art. 18 LAss, RL 6.4.11.1). Poiché le prestazioni dell’assistenza

sociale sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 8 LEF), era inutile

allestire il calcolo del minimo di esistenza dell’escussa, sicché non era nemmeno

necessario accertare se gli asseriti coinquilini dell’escussa contribuiscono al

pagamento delle spese di locazione.

7.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, sono annullati gli attestati di carenza beni emessi dall’CO 1 il

16.

dicembre 2011 e l’11 gennaio 2012 nell’esecuzione n. __________.

1.2

L’Ufficio

procederà alla realizzazione dell’asciugatrice secondo le modalità descritte al

considerando 5.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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