15.2011.15
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
15 febbraio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2011.15
Data decisione, Autorità:
15.02.2011, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 5 cpv. 3 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2011.15
Lugano
15 febbraio
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 7
febbraio 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione
ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
ES 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che
dall’escusso di
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
nelle esecuzioni
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________ promosse contro l’escusso da
1.PI 6, __________
es. n. __________
2. PI 4, __________
es. n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________
3. PI 5, __________
es. n. __________, n. __________
(2 e 3 rappr. dall’RA 1, __________)
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________ promosse
nei confronti di ES 1 da PI 6, PI 4 e PI 5 l’IS 1 del Distretto di __________
ha pignorato il 5 agosto 2010 l’interessenza spettante all’escusso nella
divisione della comunione ereditaria fu __________ __________ composta di ES 1,
PI 1, PI 2 e PI 3. L’Ufficio ha indicato quali beni
appartenenti alla comunione in particolare il fondo n. __________ in territorio
del Comune di __________ e la quota di comproprietà di un quinto del fondo n. __________
sempre a __________. Nel verbale di pignoramento
l’Ufficio ha indicato in complessivi fr. 878.25 il valore di stima
dell’interessenza pignorata.
B. Avendo
i creditori presentato domanda di vendita, il 22 novembre 2010 l’Ufficio ha
convocato il debitore, PI 1, PI 2, PI 3 ed i creditori a un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 19 gennaio 2011
alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa
dell’assenza di parte degli interessati. Il 19 gennaio 2011, l’Ufficio ha
quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare
eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria
dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è
pervenuta all’Ufficio.
C. Il
7 febbraio 2011 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo
di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti.
considerato
in
diritto:
1. Dal
verbale di pignoramento 5 agosto 2010 e dallo scritto 19 gennaio 2011 si evince
che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione
ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2 e PI 3.
Considerandi
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione
ereditaria assomma a 878.25 (cfr. il verbale di pignoramento e gli atti
successivi). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici
incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è
costituita dalle particelle n. __________ in territorio del Comune di __________
e dalla quota di comproprietà di un quinto del fondo n. __________ sempre a __________
(cfr. verbale di pignoramento e comunicazione 14 aprile 2010). L’Ufficio ha
assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 878.25. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle
quali sono stati trasmessi il verbale di pignoramento e lo scritto 19 gennaio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia
sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in
concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare.
5.
L’istanza è
quindi accolta.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ¼ spettante a ES 1 nella
divisione della comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2 e PI 3.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
IS 1IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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