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Decisione

15.2011.15

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

15 febbraio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________ promosse

nei confronti di ES 1 da PI 6, PI 4 e PI 5 l’IS 1 del Distretto di __________

ha pignorato il 5 agosto 2010 l’interessenza spettante all’escusso nella

divisione della comunione ereditaria fu __________ __________ composta di ES 1,

PI 1, PI 2 e PI 3. L’Ufficio ha indicato quali beni

appartenenti alla comunione in particolare il fondo n. __________ in territorio

del Comune di __________ e la quota di comproprietà di un quinto del fondo n. __________

sempre a __________. Nel verbale di pignoramento

l’Ufficio ha indicato in complessivi fr. 878.25 il valore di stima

dell’interessenza pignorata.

B. Avendo

i creditori presentato domanda di vendita, il 22 novembre 2010 l’Ufficio ha

convocato il debitore, PI 1, PI 2, PI 3 ed i creditori a un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 19 gennaio 2011

alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa

dell’assenza di parte degli interessati. Il 19 gennaio 2011, l’Ufficio ha

quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare

eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria

dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è

pervenuta all’Ufficio.

C. Il

7 febbraio 2011 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti.

considerato

in

diritto:

1. Dal

verbale di pignoramento 5 agosto 2010 e dallo scritto 19 gennaio 2011 si evince

che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione

ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2 e PI 3.

Considerandi

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione

ereditaria assomma a 878.25 (cfr. il verbale di pignoramento e gli atti

successivi). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle

trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è

costituita dalle particelle n. __________ in territorio del Comune di __________

e dalla quota di comproprietà di un quinto del fondo n. __________ sempre a __________

(cfr. verbale di pignoramento e comunicazione 14 aprile 2010). L’Ufficio ha

assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 878.25. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle

quali sono stati trasmessi il verbale di pignoramento e lo scritto 19 gennaio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne

possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in

concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare.

5.

L’istanza è

quindi accolta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ¼ spettante a ES 1 nella

divisione della comunione ereditaria composta di ES 1, PI 1, PI 2 e PI 3.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

IS 1IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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