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Decisione

15.2011.16

Esecuzione abusiva. Annullamento

22 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.16

Data decisione, Autorità:

22.04.2011, CEF

Titolo:

Esecuzione abusiva. Annullamento

ANNULLAMENTO DELL'ESECUZIONE

art. 2 cpv. 2 CC

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2011.16

Lugano

22 aprile

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 1 febbraio 2011 di

RI 1 c/o __________,

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del

precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti

del ricorrente da

PI 1

viste le

osservazioni 15 febbraio 2011 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Il

25 gennaio 2011, l’CO 1, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi

al 5% dal 15 luglio 2003, con la causale “risarcimento danni valore

600'000.--”. L’escusso, al quale l’atto è stato notificato il 31 gennaio 2011, ha validamente interposto opposizione.

Considerandi

2.

Con

tempestivo ricorso del 1° febbraio 2011, RI 1 chiede l’annullamento

dell’esecuzione n. __________, che ritiene abusiva, in quanto l’escutente farebbe

uso dei precetti esecutivi a fine puramente denigratorio della reputazione

personale e professionale del ricorrente. L’atto impugnato succede infatti ad

un precedente precetto esecutivo (n. __________) emesso il 23 giugno 2010 per

fr. 100'000.--. Il ricorrente precisa di essere da anni vittima di una campagna

di insulti, minacce e denigrazioni a mezzo di innumerevoli fax ed email spediti

da PI 1, il quale lo riterrebbe personalmente responsabile, nella sua qualità

di funzionario della banca __________, dell’esecuzione – peraltro corretta – di

provvedimenti cautelari ordinati, tra l’altro, dalla Pretura di __________ e

dall’UEF di __________ su conti di PI 1.

3.

La

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di

una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza

della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro

chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza

5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 cons. 2b; 125 III 149

cons. 2a). All’Ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di vigilanza

non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione

(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del

primo dicembre 2005 cons. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione

manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima

relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare

deliberatamente l'escusso o per frivolezza (sentenza

5A.476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; DTF 115 III 21, cons. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve –

sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b e

3c). La protezione della legge può essere rifiutata unicamente

in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va

interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il

limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (sentenza 5A.476/2008

del 7 agosto 2009 consid. 4.2; Cometta,

Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991,

p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad art. 69;

CEF 30 ottobre 2001, inc. 15.01.275)

e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri

interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un

credito: DTF 125 III 149

ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso

senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente

escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini

che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito

dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie.

4.

Nel

caso di specie, è dubbio che si possa ritenere abusivo un precetto esecutivo

per il solo fatto che è stato preceduto sette mesi prima da un’altra esecuzione,

che il procedente non ha fatto proseguire, specie quando i precetti esecutivi

in questione, ancorché indichino la stessa causale (“risarcimento danni”), non

vertono sullo stesso importo. Nel caso concreto, è tuttavia noto a questa

Camera, e risulta anche dallo scritto 17 gennaio 2011 dell’avv. __________

(allegato al ricorso), che PI 1 è solito spedire messaggi email e fax

ingiuriosi e intimidatori a funzionari statali e di banca, e più in generale a tutte

le persone che per la loro funzione o professione sono coinvolte nelle numerose

procedure esecutive avviate contro PI 1, minacciandole di escuterle in via

esecutiva per i danni di cui egli si ritiene ingiustamente vittima. Al riguardo

è esemplare proprio lo scritto annesso alla domanda di esecuzione all’origine

del precetto esecutivo di cui il ricorrente chiede l’annullamento (cfr. incarto

dell’Uffi­cio). E in alcuni casi, PI 1 ha effettivamente messo le sue minacce in atto, ma con uno scopo evidentemente punitivo, ovvero senza reale

intenzione di procedere fino in fondo per l’incasso del preteso risarcimento.

Si evince infatti da accertamenti effettuati dalla Camera presso tutti gli

uffici di esecuzione e fallimenti e presso le competenti Preture del Cantone

Ticino che delle 40 esecuzioni (9 nel Distretto di Lugano, 26 nel Distretto di

Bellinzona e 5 nel Distretto di Locarno) promosse da PI 1 dal 1991 a tutt’oggi, che tutte sono state colpite da opposizione, egli ne ha ritirato nove, e soltanto

per due di esse ha chiesto, perdipiù senza successo, il rigetto dell’opposi­zio­ne

(cfr. sentenze 23 febbraio 1993 della Pre­tura di __________ relative alle esecuzioni

n. __________ e __________ dell’UEF di __________). In queste condizioni, il

precetto esecutivo n. __________ appare manifestamente abusivo, siccome PI 1 in realtà cerca così di danneggiare la reputazione del ricorrente e non tanto di ottenere un

risarcimento. In effetti, se egli fosse stato seriamente intenzionato a farsi

risarcire i pretesi danni, avrebbe proceduto, in via giudiziaria, già ben prima,

visto che nello scritto allegato alla domanda d’esecuzione egli situa l’inizio

degli as­seriti danni già nel 2003, o addirittura nel 2001.

5.

Il

ricorso va pertanto accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17 e 20a LEF; 2 cpv 2 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza, l’esecuzione n. __________ è annullata.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, c/o __________, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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