15.2011.16
Esecuzione abusiva. Annullamento
22 aprile 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.16
Data decisione, Autorità:
22.04.2011, CEF
Titolo:
Esecuzione abusiva. Annullamento
ANNULLAMENTO DELL'ESECUZIONE
art. 2 cpv. 2 CC
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2011.16
Lugano
22 aprile
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 1 febbraio 2011 di
RI 1 c/o __________,
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del
precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 15 febbraio 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
25 gennaio 2011, l’CO 1, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi
al 5% dal 15 luglio 2003, con la causale “risarcimento danni valore
600'000.--”. L’escusso, al quale l’atto è stato notificato il 31 gennaio 2011, ha validamente interposto opposizione.
Considerandi
2.
Con
tempestivo ricorso del 1° febbraio 2011, RI 1 chiede l’annullamento
dell’esecuzione n. __________, che ritiene abusiva, in quanto l’escutente farebbe
uso dei precetti esecutivi a fine puramente denigratorio della reputazione
personale e professionale del ricorrente. L’atto impugnato succede infatti ad
un precedente precetto esecutivo (n. __________) emesso il 23 giugno 2010 per
fr. 100'000.--. Il ricorrente precisa di essere da anni vittima di una campagna
di insulti, minacce e denigrazioni a mezzo di innumerevoli fax ed email spediti
da PI 1, il quale lo riterrebbe personalmente responsabile, nella sua qualità
di funzionario della banca __________, dell’esecuzione – peraltro corretta – di
provvedimenti cautelari ordinati, tra l’altro, dalla Pretura di __________ e
dall’UEF di __________ su conti di PI 1.
3.
La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 cons. 2b; 125 III 149
cons. 2a). All’Ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di vigilanza
non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione
(sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del
primo dicembre 2005 cons. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione
manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima
relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare
deliberatamente l'escusso o per frivolezza (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; DTF 115 III 21, cons. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve –
sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto
eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b e
3c). La protezione della legge può essere rifiutata unicamente
in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va
interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il
limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (sentenza 5A.476/2008
del 7 agosto 2009 consid. 4.2; Cometta,
Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991,
p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad art. 69;
CEF 30 ottobre 2001, inc. 15.01.275)
e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri
interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un
credito: DTF 125 III 149
ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso
senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente
escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini
che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito
dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie.
4.
Nel
caso di specie, è dubbio che si possa ritenere abusivo un precetto esecutivo
per il solo fatto che è stato preceduto sette mesi prima da un’altra esecuzione,
che il procedente non ha fatto proseguire, specie quando i precetti esecutivi
in questione, ancorché indichino la stessa causale (“risarcimento danni”), non
vertono sullo stesso importo. Nel caso concreto, è tuttavia noto a questa
Camera, e risulta anche dallo scritto 17 gennaio 2011 dell’avv. __________
(allegato al ricorso), che PI 1 è solito spedire messaggi email e fax
ingiuriosi e intimidatori a funzionari statali e di banca, e più in generale a tutte
le persone che per la loro funzione o professione sono coinvolte nelle numerose
procedure esecutive avviate contro PI 1, minacciandole di escuterle in via
esecutiva per i danni di cui egli si ritiene ingiustamente vittima. Al riguardo
è esemplare proprio lo scritto annesso alla domanda di esecuzione all’origine
del precetto esecutivo di cui il ricorrente chiede l’annullamento (cfr. incarto
dell’Ufficio). E in alcuni casi, PI 1 ha effettivamente messo le sue minacce in atto, ma con uno scopo evidentemente punitivo, ovvero senza reale
intenzione di procedere fino in fondo per l’incasso del preteso risarcimento.
Si evince infatti da accertamenti effettuati dalla Camera presso tutti gli
uffici di esecuzione e fallimenti e presso le competenti Preture del Cantone
Ticino che delle 40 esecuzioni (9 nel Distretto di Lugano, 26 nel Distretto di
Bellinzona e 5 nel Distretto di Locarno) promosse da PI 1 dal 1991 a tutt’oggi, che tutte sono state colpite da opposizione, egli ne ha ritirato nove, e soltanto
per due di esse ha chiesto, perdipiù senza successo, il rigetto dell’opposizione
(cfr. sentenze 23 febbraio 1993 della Pretura di __________ relative alle esecuzioni
n. __________ e __________ dell’UEF di __________). In queste condizioni, il
precetto esecutivo n. __________ appare manifestamente abusivo, siccome PI 1 in realtà cerca così di danneggiare la reputazione del ricorrente e non tanto di ottenere un
risarcimento. In effetti, se egli fosse stato seriamente intenzionato a farsi
risarcire i pretesi danni, avrebbe proceduto, in via giudiziaria, già ben prima,
visto che nello scritto allegato alla domanda d’esecuzione egli situa l’inizio
degli asseriti danni già nel 2003, o addirittura nel 2001.
5.
Il
ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 20a LEF; 2 cpv 2 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’esecuzione n. __________ è annullata.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, c/o __________, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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