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Decisione

15.2011.19

Contratto di locazione del fondo della fallita. Segnalazione di nullità. Esclusione di un membro della delegazione dei creditori

5 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i segnalanti sono parti nella procedura fallimentare, come pure i membri della

delegazione dei creditori, sicché può essere esclusa la violazione

di “prescrizioni emanate nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento”.

Essi non indicano d’altra parte quale “interesse pubblico” la delegazione dei

creditori e/o l’amministrazione del fallimento avrebbero leso. Accennano solo

ad un conflitto d’interessi in cui si troverebbe l’avv. __________, per aver

forse partecipato alla negoziazione della cessione del credito della banca che

rappresenta a __________ M__________. Ora, la “decisione” della delegazione dei

creditori in realtà è un parere ai sensi dell’art. 237 cpv. 3 n. 1 LEF, che non

è suscettibile d’impugnazione (cfr. Jeandin/Fischer,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco

2005, n. 24 ad art. 237 e n. 3 ad art. 239, con rif.) e ciò ne esclude già la

nullità. Inoltre, il parere comunque non verteva sul credito di B__________ SA

(ipotesi che determina un motivo di esclusione giusta

l’art. 10 LEF, CEF 9 agosto 2005 inc. 15.05.77, cons. 5.3/a) e sebbene, come proposto dai segnalanti, l’avv. __________ si fosse

astenuto, il parere sarebbe in ogni caso stato adottato a maggioranza.

D’altronde, un atto compiuto da una persona che avrebbe dovuto escludersi non è

nullo ma è solo annullabile (Dallèves,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 ad art. 10, con

rif.). In queste condizioni, l’asserito conflitto

d’interessi non può determinare le conseguenze che i segnalanti vorrebbero

dedurne.

3.2. Come

ricordato nel precedente considerando, il fatto che un membro della delegazione

dei creditori rappresenti un creditore non determina alcun obbligo di esclusione

assoluto – fa parte della stessa natura dell’istitu­to – ma solo l’obbligo di

non partecipare alle decisioni che riguardano il proprio credito. I segnalanti

sembrano tuttavia fondare la loro richiesta di dimissioni sul fatto che B__________

SA avrebbe perso la qualità di creditore nel fallimento cedendo le proprie

pretese a __________ M__________.

a)Nell’ambito di una segnalazione ex

art. 22 LEF, non è possibile adottare misure positive (come quelle richieste

dai segnalanti) ma solo dichiarare nulli provvedimenti esistenti.

b)

In ogni caso, la questione sollevata

riguarda esclusivamente i partecipanti alla procedura fallimentare e in tal

senso non potrebbe essere oggetto di un intervento d’ufficio dell’autorità di vigilanza.

Spetta ai creditori, se lo ritengono opportuno, di chiedere la convocazione di

un’assemblea in virtù dell’art. 255 LEF o di presentare un ricorso per denegata

giustizia qualora dovessero considerare che un rifiuto dell’am­mini­strazione

di procedere a tale convocazione violi la legge. D’altronde, la perdita della

qualità di creditore non comporta comunque la decadenza ipso iure della

qualità di membro della delegazione dei creditori (cfr. Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 27 ad art.

237). Nel caso di specie, risulta esplicitamente dalla dichiarazione di

cessione di B__________ SA che la stessa verte unicamente sui crediti di mutuo

della banca nei confronti della fallita e non sulle sue pretese garantite da

pegno immobiliare, dal momento che i titoli ipotecari sono rimasti di sua

proprietà. Oltre che irricevibili nell’ambito di una procedura di segnalazione,

le conclusioni di cui alle lettere b, d ed e del punto 2 sono quindi infondate.

4. La richiesta tendente all’annullamento del contratto di locazione 17

dicembre 2010 (n. 2 lett. a) è inammissibile, dal momento che il contratto non

è un provvedimento esecutivo suscettibile di ricorso giusta l’art. 17 LEF

(DTF 129 III 400, cons. 1.2; STF 5A_142/2008 del 3 novembre 2008, cons. 4,

relativa ad un precedente ricorso dei segnalanti contro la decisione 18

febbraio 2008 di questa Camera, inc. 15.07.124/15.08.9).

5. Anche la conclusione

tendente a che sia fatto ordine a C__________ SA di sospendere

ogni attività e impiego dei fondi e beni mobili della fallita (n. 2 lett. c) è irricevibile nell’ambito

di una segnalazione ex art. 22 LEF (cfr. supra cons. 3.2/a). In ogni caso,

l’amministrazione del fallimento non può impartire ordini a terzi fuori dai

casi in cui la legge le conferisce tale potere (art. 222 LEF), ma deve invece,

a nome della massa (art. 240 LEF), far capo agli appositi strumenti del diritto

civile, quale lo sfratto. Nel caso in esame, un intervento di questo tipo è

comunque escluso fintanto che il contratto di locazione rimane in vigore e che

la conduttrice rispetta i propri obblighi.

6. Non va quindi dato

alcun seguito alla segnalazione.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 239, 240 LEF, art. 61

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Alla

segnalazione non viene dato alcun seguito.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– avv.

PA 1, __________;

–RI 1,

__________;

–RI 5,

__________;

–RI 8,

__________;

–RI 9,

__________;

RI 12, __________;

PI 4, __________;

PI 2 __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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