15.2011.19
Contratto di locazione del fondo della fallita. Segnalazione di nullità. Esclusione di un membro della delegazione dei creditori
5 maggio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2011.19
Data decisione, Autorità:
05.05.2011, CEF
Titolo:
Contratto di locazione del fondo della fallita. Segnalazione di nullità. Esclusione di un membro della delegazione dei creditori
AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO
art. 22 LEF
art. 237 cpv. 3 cf. 1 LEF
art. 240 LEF
Incarto n.
15.2011.19
Lugano
5 maggio 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla segnalazione ex art. 22 LEF presentata
il 2 febbraio 2011 da
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
4. RI 4
5. RI 5
6. RI 6
7. RI 7
8. RI 8
9. RI 9
10. RI 10
11. RI 11
12. RI 12
13. RI 13
14. RI 14 (I)
15. RI 15
16. RI 16
17. RI 17
18. RI 18
19. RI 19
20. RI 20
21. RI 21
22. RI 22
23. RI 23
ora patrocinati dall’avv. PA 1, __________, tranne 1, 5, 8, 9 e 12
relativa
all’operato dell’CO 1 e della delegazione dei
creditori nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
viste le
osservazioni 11 e 15 febbraio 2011 dei membri della delegazione dei creditori,
avv. R__________ e PI 2, nonché le osservazioni 18 febbraio 2011 dell’CO 1;
preso atto
della rinuncia dell’avv. __________ al mandato di patrocinio dei segnalanti e
dal subentro parziale dell’avv. PA 1 (scritto 28 aprile all’CO 1);
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Con
la segnalazione in esame, i segnalanti chiedono che la Camera accerti la
nullità della “decisione” dell’CO 1 di sottoscrivere il contratto di locazione
di tutti i beni mobili ed immobili della fallita PI 1, che l’Ufficio, quale
amministrazione fallimentare, ha concluso il 17 dicembre 2010 con la società C__________
SA. Il motivo della nullità sarebbe da ricollegare con l’importo del canone di
locazione – fr. 2'800.--/mese –, ritenuto “assolutamente di favore” rispetto al
precedente canone di fr. 57'400.--/anno, nonché al fatto che la bozza di
contratto di locazione è stata approvata dalla delegazione dei creditori grazie
anche all’appoggio del suo membro avv. “R__________”, il quale, nella sua
qualità di rappresentante della banca creditrice B__________, si troverebbe in
una posizione di conflitto d’interessi, nella misura in cui la banca avrebbe
ceduto i propri crediti a __________ M__________, presidente del consiglio
d’amministrazione di C__________ SA. I segnalanti chiedono inoltre che l’avv. R__________
chiarisca la propria posizione ed eventualmente presenti le proprie dimissioni
dalla delegazione dei creditori e che una nuova bozza di contratto di locazione
venga sottoposta alla nuova delegazione dei creditori che avrà a designare
l’assemblea dei creditori.
Nelle sue osservazioni, l’Ufficio evidenzia come B__________ SA, pur
avendo ceduto il proprio credito a __________ M__________, ha conservato la
proprietà dei titoli ipotecari e come la decisione della delegazione dei
creditori, anche volendo far astrazione del voto dell’avv. R__________ (e non R__________)
__________, è comunque stata adottata a maggioranza.
2. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando
la decisione non sia stata impugnata (art. 22 cpv. 1 LEF). Non è quindi
necessario verificare la tempestività né la legittimazione dei segnalanti. A prescindere
dal fatto che essi comunque non lo richiedono, la segnalazione non potrà però
essere esaminata anche quale ricorso ai sensi del’art. 17 LEF: sotto questo
profilo l’atto andrebbe infatti considerato tardivo, dal momento che dalle
comunicazioni e-mail agli atti intervenute tra l’Ufficio e il patrocinatore dei
segnalanti si evince come quest’ultimo fosse a conoscenza della bozza di
contratto di locazione e delle trattative di ripresa dei crediti di B__________
SA già dal dicembre 2010.
3. Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LEF, sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate
nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel
procedimento.
3.1. Nel caso concreto, tutti
Fatti
i segnalanti sono parti nella procedura fallimentare, come pure i membri della
delegazione dei creditori, sicché può essere esclusa la violazione
di “prescrizioni emanate nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento”.
Essi non indicano d’altra parte quale “interesse pubblico” la delegazione dei
creditori e/o l’amministrazione del fallimento avrebbero leso. Accennano solo
ad un conflitto d’interessi in cui si troverebbe l’avv. __________, per aver
forse partecipato alla negoziazione della cessione del credito della banca che
rappresenta a __________ M__________. Ora, la “decisione” della delegazione dei
creditori in realtà è un parere ai sensi dell’art. 237 cpv. 3 n. 1 LEF, che non
è suscettibile d’impugnazione (cfr. Jeandin/Fischer,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 24 ad art. 237 e n. 3 ad art. 239, con rif.) e ciò ne esclude già la
nullità. Inoltre, il parere comunque non verteva sul credito di B__________ SA
(ipotesi che determina un motivo di esclusione giusta
l’art. 10 LEF, CEF 9 agosto 2005 inc. 15.05.77, cons. 5.3/a) e sebbene, come proposto dai segnalanti, l’avv. __________ si fosse
astenuto, il parere sarebbe in ogni caso stato adottato a maggioranza.
D’altronde, un atto compiuto da una persona che avrebbe dovuto escludersi non è
nullo ma è solo annullabile (Dallèves,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 ad art. 10, con
rif.). In queste condizioni, l’asserito conflitto
d’interessi non può determinare le conseguenze che i segnalanti vorrebbero
dedurne.
3.2. Come
ricordato nel precedente considerando, il fatto che un membro della delegazione
dei creditori rappresenti un creditore non determina alcun obbligo di esclusione
assoluto – fa parte della stessa natura dell’istituto – ma solo l’obbligo di
non partecipare alle decisioni che riguardano il proprio credito. I segnalanti
sembrano tuttavia fondare la loro richiesta di dimissioni sul fatto che B__________
SA avrebbe perso la qualità di creditore nel fallimento cedendo le proprie
pretese a __________ M__________.
a)Nell’ambito di una segnalazione ex
art. 22 LEF, non è possibile adottare misure positive (come quelle richieste
dai segnalanti) ma solo dichiarare nulli provvedimenti esistenti.
b)
In ogni caso, la questione sollevata
riguarda esclusivamente i partecipanti alla procedura fallimentare e in tal
senso non potrebbe essere oggetto di un intervento d’ufficio dell’autorità di vigilanza.
Spetta ai creditori, se lo ritengono opportuno, di chiedere la convocazione di
un’assemblea in virtù dell’art. 255 LEF o di presentare un ricorso per denegata
giustizia qualora dovessero considerare che un rifiuto dell’amministrazione
di procedere a tale convocazione violi la legge. D’altronde, la perdita della
qualità di creditore non comporta comunque la decadenza ipso iure della
qualità di membro della delegazione dei creditori (cfr. Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 27 ad art.
237). Nel caso di specie, risulta esplicitamente dalla dichiarazione di
cessione di B__________ SA che la stessa verte unicamente sui crediti di mutuo
della banca nei confronti della fallita e non sulle sue pretese garantite da
pegno immobiliare, dal momento che i titoli ipotecari sono rimasti di sua
proprietà. Oltre che irricevibili nell’ambito di una procedura di segnalazione,
le conclusioni di cui alle lettere b, d ed e del punto 2 sono quindi infondate.
4. La richiesta tendente all’annullamento del contratto di locazione 17
dicembre 2010 (n. 2 lett. a) è inammissibile, dal momento che il contratto non
è un provvedimento esecutivo suscettibile di ricorso giusta l’art. 17 LEF
(DTF 129 III 400, cons. 1.2; STF 5A_142/2008 del 3 novembre 2008, cons. 4,
relativa ad un precedente ricorso dei segnalanti contro la decisione 18
febbraio 2008 di questa Camera, inc. 15.07.124/15.08.9).
5. Anche la conclusione
tendente a che sia fatto ordine a C__________ SA di sospendere
ogni attività e impiego dei fondi e beni mobili della fallita (n. 2 lett. c) è irricevibile nell’ambito
di una segnalazione ex art. 22 LEF (cfr. supra cons. 3.2/a). In ogni caso,
l’amministrazione del fallimento non può impartire ordini a terzi fuori dai
casi in cui la legge le conferisce tale potere (art. 222 LEF), ma deve invece,
a nome della massa (art. 240 LEF), far capo agli appositi strumenti del diritto
civile, quale lo sfratto. Nel caso in esame, un intervento di questo tipo è
comunque escluso fintanto che il contratto di locazione rimane in vigore e che
la conduttrice rispetta i propri obblighi.
6. Non va quindi dato
alcun seguito alla segnalazione.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 239, 240 LEF, art. 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Alla
segnalazione non viene dato alcun seguito.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– avv.
PA 1, __________;
–RI 1,
__________;
–RI 5,
__________;
–RI 8,
__________;
–RI 9,
__________;
–
RI 12, __________;
–
PI 4, __________;
–
PI 2 __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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