15.2011.2
Avviso di pignoramento. Successivo annullamento della sentenza di rigetto dell'opposizione in sede di reclamo
31 marzo 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.2
Data decisione, Autorità:
31.03.2011, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento. Successivo annullamento della sentenza di rigetto dell'opposizione in sede di reclamo
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2011.2
Lugano
31 marzo 2011
FP/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 29 novembre 2010 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona e, meglio, contro l’avviso di pignoramento del 17 novembre 2010
nell’esecuzione n. 628713 promossa nei confronti della ricorrente dal
PI 1, __________
- viste le osservazioni 25
gennaio 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
il 12 febbraio 2010 il Comune di __________ ha fatto notificare a RI 1 in liquidazione il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona per l’incasso di fr. 62.15 oltre accessori, corrispondenti
all’imposta comunale 2007, oltre alla tassa di diffida e agli interessi nel
frattempo maturati;
che
interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza 20 maggio 2010 il
procedente si è rivolto al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere
il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
all’udienza del 18 agosto 2010, indetta per il contradditorio, la parte
Considerandi
convenuta non è comparsa;
che
con sentenza 23 agosto 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella decisione di tassazione annessa all’istanza, ha
respinto in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto
esecutivo in rassegna;
che
in data 4 novembre 2010 il Comune di __________ ha chiesto la prosecuzione
dell’esecuzione, allegando la menzionata sentenza di rigetto definitivo
dell’opposizione;
che
il 17 novembre 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha
notificato all’escussa, segnatamente al suo liquidatore RA 1, l’avviso di
pignoramento fissato per il giorno 10 febbraio 2011;
che
con ricorso del 29 novembre 2010 RA 1, in nome e per conto della RI 1, si è aggravato contro tale provvedimento, asserendo di non avere mai ricevuto la
convocazione all’udienza di contradditorio da parte del Giudice di pace del
circolo del Ticino e di non essere nemmeno in possesso del verbale della
sentenza definiva, e chiedendo, quindi, l’annullamento di tale sentenza in
quanto presa senza poter fare valere le proprie ragioni davanti al giudice;
che
il 14 gennaio 2011 il presidente di questa Camera, premesso che la competenza
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità
di vigilanza è data solo per statuire sulla contestazione dell’avviso di
pignoramento (art. 17 LEF), la cui soluzione dipende tuttavia dall’esito del
ricorso contro la sentenza di rigetto dell’opposizione contemporaneamente
presentato dall’insorgente, ha accordato al ricorso effetto sospensivo in
attesa della decisione della Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello (dal 1° gennaio 2011 Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello), cui ha trasmesso gli atti, per quanto di sua competenza, per
statuire sul ricorso per cassazione civile;
che
con osservazioni del 25 gennaio 2011 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza, ritenendo
comunque di avere agito correttamente;
che
con sentenza del 25 marzo 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello ha accolto il ricorso per cassazione 29 novembre 2010 di RI 1,
annullando la sentenza emanata il 23 agosto 2010 dal Giudice di pace del
circolo del Ticino e rinviando gli atti allo stesso primo giudice affinché
proceda a un nuovo giudizio previa regolare convocazione delle parti,
segnatamente del rappresentante della convenuta, all’udienza di contradditorio
(inc. n. 16.2011.5);
che
essendo così venuto a meno il titolo sul quale il procedente ha fondato la
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ossia la menzionata sentenza di
rigetto definitivo dell’opposizione, l’avviso di pignoramento inviato
all’escussa il 17 novembre 2010 va perciò annullato a seguito della mancata
rimozione dell’opposizione al precetto esecutivo a monte del medesimo (art. 88
cpv. 1 e 2 LEF);
che ne
discende pertanto l’accoglimento del ricorso;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 OTLEF), né si assegnano indennità (art.
62.
cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1.
Il ricorso è
accolto. Di conseguenza l’avvisio di pignoramento 17 novembre 2010 è annullato.
2.
Intimazione a.
- RI 1, __________, e per
essa a RA 1, __________, __________;
- Comune di ____________________
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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