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Decisione

15.2011.2

Avviso di pignoramento. Successivo annullamento della sentenza di rigetto dell'opposizione in sede di reclamo

31 marzo 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.2

Data decisione, Autorità:

31.03.2011, CEF

Titolo:

Avviso di pignoramento. Successivo annullamento della sentenza di rigetto dell'opposizione in sede di reclamo

AVVISO DI PIGNORAMENTO

art. 90 LEF

Incarto n.

15.2011.2

Lugano

31 marzo 2011

FP/cj/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 29 novembre 2010 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di

Bellinzona e, meglio, contro l’avviso di pignoramento del 17 novembre 2010

nell’esecuzione n. 628713 promossa nei confronti della ricorrente dal

PI 1, __________

- viste le osservazioni 25

gennaio 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

il 12 febbraio 2010 il Comune di __________ ha fatto notificare a RI 1 in liquidazione il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Bellinzona per l’incasso di fr. 62.15 oltre accessori, corrispondenti

all’imposta comunale 2007, oltre alla tassa di diffida e agli interessi nel

frattempo maturati;

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza 20 maggio 2010 il

procedente si è rivolto al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere

il rigetto definitivo dell’opposizione;

che

all’udienza del 18 agosto 2010, indetta per il contradditorio, la parte

Considerandi

convenuta non è comparsa;

che

con sentenza 23 agosto 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nella decisione di tassazione annessa all’istanza, ha

respinto in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto

esecutivo in rassegna;

che

in data 4 novembre 2010 il Comune di __________ ha chiesto la prosecuzione

dell’esecuzione, allegando la menzionata sentenza di rigetto definitivo

dell’opposizione;

che

il 17 novembre 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha

notificato all’escussa, segnatamente al suo liquidatore RA 1, l’avviso di

pignoramento fissato per il giorno 10 febbraio 2011;

che

con ricorso del 29 novembre 2010 RA 1, in nome e per conto della RI 1, si è aggravato contro tale provvedimento, asserendo di non avere mai ricevuto la

convocazione all’udienza di contradditorio da parte del Giudice di pace del

circolo del Ticino e di non essere nemmeno in possesso del verbale della

sentenza definiva, e chiedendo, quindi, l’annullamento di tale sentenza in

quanto presa senza poter fare valere le proprie ragioni davanti al giudice;

che

il 14 gennaio 2011 il presidente di questa Camera, premesso che la competenza

della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità

di vigilanza è data solo per statuire sulla contestazione dell’avviso di

pignoramento (art. 17 LEF), la cui soluzione dipende tuttavia dall’esito del

ricorso contro la sentenza di rigetto dell’opposizione contemporaneamente

presentato dall’insorgente, ha accordato al ricorso effetto sospensivo in

attesa della decisione della Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello (dal 1° gennaio 2011 Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello), cui ha trasmesso gli atti, per quanto di sua competenza, per

statuire sul ricorso per cassazione civile;

che

con osservazioni del 25 gennaio 2011 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di

Bellinzona, si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza, ritenendo

comunque di avere agito correttamente;

che

con sentenza del 25 marzo 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello ha accolto il ricorso per cassazione 29 novembre 2010 di RI 1,

annullando la sentenza emanata il 23 agosto 2010 dal Giudice di pace del

circolo del Ticino e rinviando gli atti allo stesso primo giudice affinché

proceda a un nuovo giudizio previa regolare convocazione delle parti,

segnatamente del rappresentante della convenuta, all’udienza di contradditorio

(inc. n. 16.2011.5);

che

essendo così venuto a meno il titolo sul quale il procedente ha fondato la

domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ossia la menzionata sentenza di

rigetto definitivo dell’opposizione, l’avviso di pignoramento inviato

all’escussa il 17 novembre 2010 va perciò annullato a seguito della mancata

rimozione dell’opposizione al precetto esecutivo a monte del medesimo (art. 88

cpv. 1 e 2 LEF);

che ne

discende pertanto l’accoglimento del ricorso;

che

non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 OTLEF), né si assegnano indennità (art.

62.

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto. Di conseguenza l’avvisio di pignoramento 17 novembre 2010 è annullato.

2.

Intimazione a.

- RI 1, __________, e per

essa a RA 1, __________, __________;

- Comune di ____________________

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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