15.2011.21
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
7 marzo 2011Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2011.21
Lugano
7 marzo 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
nella procedura dipendente dall’istanza 28 febbraio 2011 dell’IS 1 chiedente la
determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF
dell’interessenza spettante all’escussa
CO
1 , __________
(patr.
dall’avv. PA 1, )
nell’eredità
indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escussa di
1.CO 2
(patrocinato dall’ PA 2, )
2. CO 3, __________
nelle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. ____________________,
n. __________ promosse contro l’escussa da
1. PI 1
es. es. n. __________
2. PI 2
es. n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________
3. PI 3 __________
es. n. __________
4. __________, __________
es. n. __________,n.
__________, n. __________
5. PI 9, __________
es. n. __________
(4 e 5 rappr. dal PI 4 )
6. PI 5
es. es. n. __________
7. PI 5, __________
es. es. n. __________
8.PI 6, __________
es. es. n. __________
(patr. __________. PA 3, __________)
9. PI 7, __________
es. es. n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nelle procedure esecutive n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________ promosse nei
confronti di CO 1l’IS 1 ha pignorato in data 10/30 marzo 2010 i diritti
spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escussa, di CO 2 e CO 3. L’Ufficio ha
indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare la quota di
comproprietà di un mezzo del fondo n. __________in territorio del Comune di __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di attribuire un valore di
stima all’interessenza pignorata.
B. Avendo
dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 3 agosto 2010
l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 3 settembre 2010.
All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza
di parte dei creditori.
Il
6 settembre 2010 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un
termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione
della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Anche in tale
occasione l’Ufficio ha omesso di determinare il valore della quota pignorata a CO
1. Nel termine impartito nessuna proposta concreta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il 4 ottobre 2010
l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, indicando il valore di
stima dell’intera sostanza ereditaria in fr. 515'558.00 e quello della quota
pignorata in fr. 1.--, e preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.
D. Con
pronunciato 19 ottobre 2010 (inc. n. 15.2010.115) questa Camera ha respinto l’istanza
e retrocesso l’incarto all’IS 1 affinché stabilisse la quota dell’escussa nella
comunione indivisa ed il suo valore.
E. Nelle procedure esecutive n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ l’IS 1 in data 9 dicembre 2010
ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escussa nell’eredità
indivisa ed in comunione, attribuendo un valore di stima all’interessenza
pignorata di fr. 163'488.60.
F. Con
scritti 1° dicembre 2010 e 11 gennaio 2011, trasmessi a tutti gli interessati, l’Ufficio
ha stabilito che la massa ereditaria si compone della quota di comproprietà di
un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, gravata da un onere
ipotecario di fr. 230'000.00, e di un conto con un saldo di fr. 18’954.46.
L’Ufficio ha determinato corrispondente ad un quarto la quota dell’escussa
nella comunione ereditaria e a fr. 1'500'000.00 il valore della part. __________.
Per questo motivo, dedotto l’onere ipotecario, la quota sull’immobile di
spettanza dell’escussa ammonterebbe a fr. 158'750.00. Aggiungendo la quota
parte del conto bancario, l’Ufficio ha stabilito in fr. 163'488.60 il valore
della quota dell’escussa nella comunione indivisa.
G. L’11 gennaio 2011 l’Ufficio ha nuovamente convocato tutti gli eredi e
tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1
RDC per il 27 gennaio 2011. All’udienza nessuna conciliazione è stata
raggiunta a causa dell’assenza di parte dei creditori e di tutti i membri della
comunione ereditaria.
Il
27 gennaio 2011 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un
termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione
della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito
è pervenuta all’Ufficio la sola proposta di PI 6 chiedente lo scioglimento
della comunione ereditaria e la liquidazione del patrimonio comune.
H. Il 28 febbraio 2011
l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 preavvisando la sua vendita
ai pubblici incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3.
2.
La procedura
e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono
dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che il valore della quota parte di un quarto spettante
all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3 assomma a
fr. 163'488.60 (cfr. scritto 11 gennaio 2011 trasmesso a tutti
gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato
da nessuna delle parti interessate.
Qualora,
come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota
parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi
alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41),
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita
all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base
alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
4.
Nel
caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei
diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è composta della quota di
comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________,
gravata da un onere ipotecario di fr. 230'000.00, e di un conto con un saldo di
fr. 18’954.46. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di
pertinenza di CO 1 il valore 163'488.60, in considerazione della quota
ereditaria di 1/4 spettante all’escussa, del valore di fr. 1'500'000.00 della
part. __________ RFD di __________, degli ipotecari gravanti la stessa e del
conto bancario. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate e
quindi si può ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC: per questo motivo se ne potrebbe
ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio.
Sennonché
l’art. 10 cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della
comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario
questa norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il
cui valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart,
Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132).
L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota
pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in
particolare quando, come nel caso concreto, il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti in
siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito
di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un
prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello
scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti,
possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa
dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr.
art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13
cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte dell’elevato valore dell’interessenza,
non è sproporzionato per i creditori dover anticipare le spese connesse alla
divisione della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto
otterrà l’escussa dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di
quest’ultima supera infine quello dei creditori a un pagamento veloce dei
propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di
procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale
delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96
cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1chiedere la divisione della
successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi
(art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF
11.
gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura
di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), a
pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68
cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad
art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i
creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore
prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura
necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escussa
nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per
estinguere i crediti in esecuzione.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti
in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza
è accolta nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è
ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta
di CO 1, CO 2 e CO 3 e alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto
indicato al considerando 5.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.