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Decisione

15.2011.21

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

7 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle procedure esecutive n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________ promosse nei

confronti di CO 1l’IS 1 ha pignorato in data 10/30 marzo 2010 i diritti

spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escussa, di CO 2 e CO 3. L’Ufficio ha

indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare la quota di

comproprietà di un mezzo del fondo n. __________in territorio del Comune di __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di attribuire un valore di

stima all’interessenza pignorata.

B. Avendo

dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 3 agosto 2010

l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 3 settembre 2010.

All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza

di parte dei creditori.

Il

6 settembre 2010 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un

termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione

della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Anche in tale

occasione l’Ufficio ha omesso di determinare il valore della quota pignorata a CO

1. Nel termine impartito nessuna proposta concreta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il 4 ottobre 2010

l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, indicando il valore di

stima dell’intera sostanza ereditaria in fr. 515'558.00 e quello della quota

pignorata in fr. 1.--, e preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.

D. Con

pronunciato 19 ottobre 2010 (inc. n. 15.2010.115) questa Camera ha respinto l’istanza

e retrocesso l’incarto all’IS 1 affinché stabilisse la quota dell’escussa nella

comunione indivisa ed il suo valore.

E. Nelle procedure esecutive n. __________, n. __________, n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ l’IS 1 in data 9 dicembre 2010

ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escussa nell’eredità

indivisa ed in comunione, attribuendo un valore di stima all’interessenza

pignorata di fr. 163'488.60.

F. Con

scritti 1° dicembre 2010 e 11 gennaio 2011, trasmessi a tutti gli interessati, l’Ufficio

ha stabilito che la massa ereditaria si compone della quota di comproprietà di

un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, gravata da un onere

ipotecario di fr. 230'000.00, e di un conto con un saldo di fr. 18’954.46.

L’Ufficio ha determinato corrispondente ad un quarto la quota dell’escussa

nella comunione ereditaria e a fr. 1'500'000.00 il valore della part. __________.

Per questo motivo, dedotto l’onere ipotecario, la quota sull’immobile di

spettanza dell’escussa ammonterebbe a fr. 158'750.00. Aggiungendo la quota

parte del conto bancario, l’Ufficio ha stabilito in fr. 163'488.60 il valore

della quota dell’escussa nella comunione indivisa.

G. L’11 gennaio 2011 l’Ufficio ha nuovamente convocato tutti gli eredi e

tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1

RDC per il 27 gennaio 2011. All’udienza nessuna conciliazione è stata

raggiunta a causa dell’assenza di parte dei creditori e di tutti i membri della

comunione ereditaria.

Il

27 gennaio 2011 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un

termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione

della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito

è pervenuta all’Ufficio la sola proposta di PI 6 chiedente lo scioglimento

della comunione ereditaria e la liquidazione del patrimonio comune.

H. Il 28 febbraio 2011

l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 preavvisando la sua vendita

ai pubblici incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3.

2.

La procedura

e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono

dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che il valore della quota parte di un quarto spettante

all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3 assomma a

fr. 163'488.60 (cfr. scritto 11 gennaio 2011 trasmesso a tutti

gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato

da nessuna delle parti interessate.

Qualora,

come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota

parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi

alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41),

convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita

all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base

alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

4.

Nel

caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei

diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è composta della quota di

comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________,

gravata da un onere ipotecario di fr. 230'000.00, e di un conto con un saldo di

fr. 18’954.46. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di

pertinenza di CO 1 il valore 163'488.60, in considerazione della quota

ereditaria di 1/4 spettante all’escussa, del valore di fr. 1'500'000.00 della

part. __________ RFD di __________, degli ipotecari gravanti la stessa e del

conto bancario. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate e

quindi si può ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC: per questo motivo se ne potrebbe

ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio.

Sennonché

l’art. 10 cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della

comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario

questa norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il

cui valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132).

L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota

pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in

particolare quando, come nel caso concreto, il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti in

siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito

di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un

prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello

scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti,

possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa

dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr.

art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13

cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte dell’elevato valore dell’interessenza,

non è sproporzionato per i creditori dover anticipare le spese connesse alla

divisione della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto

otterrà l’escussa dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di

quest’ultima supera infine quello dei creditori a un pagamento veloce dei

propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di

procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale

delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96

cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1chiedere la divisione della

successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi

(art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF

11.

gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura

di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), a

pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68

cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad

art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i

creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore

prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura

necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escussa

nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per

estinguere i crediti in esecuzione.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti

in comunione (RDC);

pronuncia:

1. L’istanza

è accolta nel senso dei considerandi.

1.1. Di conseguenza è

ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta

di CO 1, CO 2 e CO 3 e alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto

indicato al considerando 5.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.