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Decisione

15.2011.22

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

14 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito delle varie esecuzioni

promosse nei confronti di CO 1 l’IS 1 del Distretto di __________ ha pignorato

l’interessenza spettante all’escusso nella CC 1 composta di CO 1, CO 3, CO 4, CO

5, CO 6. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla

comunione in particolare la quota di comproprietà A di un terzo del fondo n. __________

in territorio del Comune di __________ e la quota di comproprietà A di due

quarti del fondo n. __________ sempre a __________. Nel

verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in complessivi fr. 26'398.80 il

valore di stima dell’interessenza pignorata.

B. Avendo

i creditori presentato domanda di vendita, il 13 dicembre 2010 l’Ufficio ha

convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 RDC per martedì 15 febbraio 2011 alle ore 10.00. A tale

udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di tutti gli

interessati, ad eccezione del rappresentate del PI 1. Il 15 febbraio 2011,

l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni

per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta

è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

4 marzo 2011 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in

diritto:

1. Dai

verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella CC 1 composta di CO 1, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6.

Considerandi

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di

un ottavo e che il suo valore assomma a 26’398.80 (cfr. il verbale di

pignoramento e gli atti successivi). Tale accertamento non è stato ritualmente

contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di

specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso

non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura

prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e

la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei

diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa

all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in

comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può

essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte

in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è

costituita dalla quota di comproprietà A di un terzo della particella n. __________

in territorio del Comune di __________ e dalla quota di comproprietà A di due

quarti del fondo n. __________ sempre a __________ (cfr. verbali di

pignoramento). L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza

dell’escusso il valore di fr. 26'398.80. Questi dati

non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali sono stati

trasmessi i verbali di pignoramenti e gli scritti 13 dicembre 2010 e 15

febbraio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore

della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10

cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto

dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della

comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10

cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo

da realizzare.

5.

L’istanza è

quindi accolta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/8 spettante a CO 2 nella

divisione della CC 1 composta di CO 1, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 del Distretto di __________ e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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