15.2011.22
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
14 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2011.22
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
QUOTA EREDITARIA
art. 132 LEF
art. 5 cpv. 3 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2011.22
Lugano
14 marzo 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 4
marzo 2011 dell’IS 1 di __________ chiedente la determinazione del modo di
realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante
all’escusso
CO 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che
dall’escusso di
1. CO 3
2. CO 4
3. CO 5
4. CO 6
nelle varie esecuzioni
promosse contro l’escusso da
1. PI 1
2. PI 2
3. __________, __________
4. PI 3
(3 e 4 rappr. da: RA 1)
5. PI 4
6. PI 5
7. __________, __________
(rappr. da __________, __________, __________)
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito delle varie esecuzioni
promosse nei confronti di CO 1 l’IS 1 del Distretto di __________ ha pignorato
l’interessenza spettante all’escusso nella CC 1 composta di CO 1, CO 3, CO 4, CO
5, CO 6. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla
comunione in particolare la quota di comproprietà A di un terzo del fondo n. __________
in territorio del Comune di __________ e la quota di comproprietà A di due
quarti del fondo n. __________ sempre a __________. Nel
verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in complessivi fr. 26'398.80 il
valore di stima dell’interessenza pignorata.
B. Avendo
i creditori presentato domanda di vendita, il 13 dicembre 2010 l’Ufficio ha
convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi
dell’art. 9 cpv. 1 RDC per martedì 15 febbraio 2011 alle ore 10.00. A tale
udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di tutti gli
interessati, ad eccezione del rappresentate del PI 1. Il 15 febbraio 2011,
l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni
per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta
è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
4 marzo 2011 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in
diritto:
1. Dai
verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella CC 1 composta di CO 1, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6.
Considerandi
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di
un ottavo e che il suo valore assomma a 26’398.80 (cfr. il verbale di
pignoramento e gli atti successivi). Tale accertamento non è stato ritualmente
contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di
specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso
non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura
prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro
la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1
RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei
diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa
all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in
comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può
essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte
in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici
incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è
costituita dalla quota di comproprietà A di un terzo della particella n. __________
in territorio del Comune di __________ e dalla quota di comproprietà A di due
quarti del fondo n. __________ sempre a __________ (cfr. verbali di
pignoramento). L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza
dell’escusso il valore di fr. 26'398.80. Questi dati
non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali sono stati
trasmessi i verbali di pignoramenti e gli scritti 13 dicembre 2010 e 15
febbraio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore
della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10
cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto
dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della
comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10
cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo
da realizzare.
5.
L’istanza è
quindi accolta.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/8 spettante a CO 2 nella
divisione della CC 1 composta di CO 1, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 del Distretto di __________ e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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