15.2011.23
Prosecuzione dell'esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza d'attivo
8 aprile 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2011.23
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, CEF
Titolo:
Prosecuzione dell'esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza d'attivo
ESECUZIONI CONTRO IL FALLITO
art. 230 cpv. 3 LEF
art. 230 cpv. 4 LEF
Incarto n.
15.2011.23
Lugano
8 aprile 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________, n.
__________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1
in tema di annullamento di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 28 marzo 2011 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 7 marzo 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. A
seguito delle domande di prosecuzione dell’esecuzione presentate da PI 1 nelle
esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, il 27 ottobre 2009, il
28 aprile 2010 e il 2 agosto 2010 l’CO 1 ha emesso le comminatorie di fallimento contro RI 1.
B. Nell’esecuzione
n. __________ il 20 ottobre 2010 è stato dichiarato il fallimento di RI 1 ed il
17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza
d’attivo.
C. Con
provvedimento 17 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e ha
deciso di procedere all’emissione degli avvisi di pignoramento. Questo perché
conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione
della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.
D. Con
ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del
provvedimento 17 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un
provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta
esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la
possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in
presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).
E. Con
osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.
L’ufficio argomenta che la creditrice con scritti del 15 febbraio 2011,
ritenendo che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per
mancanza di attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione delle esecuzioni
in via di pignoramento. Per questo motivo il 17 febbraio 2011, conformemente
all’art. 230 cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare le comminatorie di
fallimento per emettere gli avvisi di pignoramento.
Considerato
Considerandi
1.
Durante i due
anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di
attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230
cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di
fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo
quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo
trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa
nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).
2.
La ratio di questa
normativa quella è di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate
all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale impongono la
riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con contestuale mutazione
della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via
di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora sia già stata emessa
la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997, inc. n. 15.97.167).
3.
Nel caso di specie l’esecuzione n. __________
ha determinato il fallimento di RI 1: questa esecuzione è pertanto definitivamente
decaduta e non può riprendere il suo corso ex art. 230 cpv. 4 LEF dopo la
sospensione del fallimento per mancanza d’attivo. Sebbene prima della pronuncia
del fallimento siano già state emesse le comminatorie di fallimento, le esecuzioni
n. __________ e n. __________ vanno invece proseguite in via di pignoramento
con l'emissione ad opera dell'CO 1 dei relativi avvisi. Questo senza la necessità
di annullare le comminatorie emesse il 27 ottobre 2009 e il 2 agosto 2010. Ne
consegue che il provvedimento impugnato deve essere a tal riguardo annullato.
Visto l’esito non sussite la necessità di verificare a quali condizioni
l’Ufficio possa riconsiderare un proprio provvedimento.
4.
Da
quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei
considerandi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 38
cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
PRONUNCIA
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza:
1.1. Il
provvedimento 17 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla
dichiarazione di caducità delle comminatorie di fallimento emesse nelle
esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________.
1.2. È
accertata la decadenza dell’esecuzione n. __________.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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