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Decisione

15.2011.23

Prosecuzione dell'esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza d'attivo

8 aprile 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

seguito delle domande di prosecuzione dell’esecuzione presentate da PI 1 nelle

esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, il 27 ottobre 2009, il

28 aprile 2010 e il 2 agosto 2010 l’CO 1 ha emesso le comminatorie di fallimento contro RI 1.

B. Nell’esecuzione

n. __________ il 20 ottobre 2010 è stato dichiarato il fallimento di RI 1 ed il

17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza

d’attivo.

C. Con

provvedimento 17 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e ha

deciso di procedere all’emissione degli avvisi di pignoramento. Questo perché

conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione

della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.

D. Con

ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del

provvedimento 17 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un

provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta

esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la

possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in

presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).

E. Con

osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.

L’ufficio argomenta che la creditrice con scritti del 15 febbraio 2011,

ritenendo che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per

mancanza di attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione delle esecuzioni

in via di pignoramento. Per questo motivo il 17 febbraio 2011, conformemente

all’art. 230 cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare le comminatorie di

fallimento per emettere gli avvisi di pignoramento.

Considerato

Considerandi

1.

Durante i due

anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di

attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230

cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di

fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo

quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo

trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa

nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).

2.

La ratio di questa

normativa quella è di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate

all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale impongono la

riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con contestuale mutazione

della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via

di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora sia già stata emessa

la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997, inc. n. 15.97.167).

3.

Nel caso di specie l’esecuzione n. __________

ha determinato il fallimento di RI 1: questa esecuzione è pertanto definitivamente

decaduta e non può riprendere il suo corso ex art. 230 cpv. 4 LEF dopo la

sospensione del fallimento per mancanza d’attivo. Sebbene prima della pronuncia

del fallimento siano già state emesse le comminatorie di fallimento, le esecuzioni

n. __________ e n. __________ vanno invece proseguite in via di pignoramento

con l'emissione ad opera dell'CO 1 dei relativi avvisi. Questo senza la necessità

di annullare le comminatorie emesse il 27 ottobre 2009 e il 2 agosto 2010. Ne

consegue che il provvedimento impugnato deve essere a tal riguardo annullato.

Visto l’esito non sussite la necessità di verificare a quali condizioni

l’Ufficio possa riconsiderare un proprio provvedimento.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei

considerandi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si

assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 38

cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

PRONUNCIA

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza:

1.1. Il

provvedimento 17 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla

dichiarazione di caducità delle comminatorie di fallimento emesse nelle

esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________.

1.2. È

accertata la decadenza dell’esecuzione n. __________.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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