15.2011.24
Prosecuzione dell'esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza d'attivo
8 aprile 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2011.24
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, CEF
Titolo:
Prosecuzione dell'esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza d'attivo
ESECUZIONI CONTRO IL FALLITO
art. 230 cpv. 1 LEF
art. 230 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2011.24
Lugano
8 aprile 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
in tema di annullamento di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 28 marzo 2011 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 7 marzo 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. A
seguito della domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata da PI 1 nell’esecuzione
n. __________ il 27 ottobre 2009 l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento contro RI 1.
B. Nell’esecuzione
n. __________ il 20 ottobre 2010 è stato dichiarato il fallimento di RI 1 ed il
17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza
d’attivo.
C. Con
provvedimento 16 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ e ha deciso di procedere
all’emissione dell’avviso di pignoramento. Questo perché conformemente all’art.
230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il
debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.
D. Con
ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del
provvedimento 16 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un
provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta
esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la
possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in
presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).
E. Con
osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.
L’ufficio argomenta che la creditrice con scritto 11 febbraio 2011, ritenendo
che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per mancanza di
attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione dell’esecuzione in via di
pignoramento. Per questo motivo il 16 febbraio 2011, conformemente all’art. 230
cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare la comminatoria di fallimento per emettere
l’avviso di pignoramento.
Considerato
Considerandi
1.
Durante i due
anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di
attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230
cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di
fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo
quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo
trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa
nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).
2.
La ratio di
questa normativa è quella di evitare la reiterazione di procedure fallimentari
votate all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale
impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con
contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento
all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora
sia già stata emessa la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997,
inc. n. 15.97.167).
3.
Nel caso di specie sebbene prima della
pronuncia del fallimento sia già stata emessa la comminatoria di fallimento,
l’esecuzione n. __________ va proseguita in via di pignoramento con l'emissione
ad opera dell'CO 1 del relativo avviso. Questo senza la necessità di annullare
la comminatoria emessa il 27 ottobre 2009. Ne consegue che il provvedimento
impugnato deve essere a tal riguardo annullato. Visto l’esito non sussiste la
necessità di verificare a quali condizioni l’Ufficio possa riconsiderare un
proprio provvedimento.
4.
Da
quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei
considerandi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 38
cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
PRONUNCIA
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza:
1.1. Il
provvedimento 16 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla
dichiarazione di caducità della comminatoria di fallimento emessa
nell’esecuzione n. __________.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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