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Decisione

15.2011.24

Prosecuzione dell'esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza d'attivo

8 aprile 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

seguito della domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata da PI 1 nell’esecuzione

n. __________ il 27 ottobre 2009 l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento contro RI 1.

B. Nell’esecuzione

n. __________ il 20 ottobre 2010 è stato dichiarato il fallimento di RI 1 ed il

17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza

d’attivo.

C. Con

provvedimento 16 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ e ha deciso di procedere

all’emissione dell’avviso di pignoramento. Questo perché conformemente all’art.

230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il

debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.

D. Con

ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del

provvedimento 16 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un

provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta

esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la

possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in

presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).

E. Con

osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.

L’ufficio argomenta che la creditrice con scritto 11 febbraio 2011, ritenendo

che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per mancanza di

attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione dell’esecuzione in via di

pignoramento. Per questo motivo il 16 febbraio 2011, conformemente all’art. 230

cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare la comminatoria di fallimento per emettere

l’avviso di pignoramento.

Considerato

Considerandi

1.

Durante i due

anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di

attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230

cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di

fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo

quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo

trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa

nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).

2.

La ratio di

questa normativa è quella di evitare la reiterazione di procedure fallimentari

votate all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale

impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con

contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento

all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora

sia già stata emessa la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997,

inc. n. 15.97.167).

3.

Nel caso di specie sebbene prima della

pronuncia del fallimento sia già stata emessa la comminatoria di fallimento,

l’esecuzione n. __________ va proseguita in via di pignoramento con l'emissione

ad opera dell'CO 1 del relativo avviso. Questo senza la necessità di annullare

la comminatoria emessa il 27 ottobre 2009. Ne consegue che il provvedimento

impugnato deve essere a tal riguardo annullato. Visto l’esito non sussiste la

necessità di verificare a quali condizioni l’Ufficio possa riconsiderare un

proprio provvedimento.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei

considerandi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si

assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 38

cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

PRONUNCIA

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza:

1.1. Il

provvedimento 16 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla

dichiarazione di caducità della comminatoria di fallimento emessa

nell’esecuzione n. __________.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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