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Decisione

15.2011.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 11 gennaio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona

ha ordinato il sequestro della “polizza di previdenza no. __________ presso la

B__________, ” e della “polizza di previdenza vincolata 3° pilastro no. __________

presso la S__________, Lugano”.

B. Con

ricorso 21 febbraio 2011, il debitore sequestrato, che risiede all’estero, contesta

la competenza territoriale del giudice del sequestro, e di conseguenza anche

quella dell’CO 1, facendo valere che i beni sequestrati sono situati fuori

dalla loro giurisdizione, e meglio a “Lugano, Zurigo e Roveredo”, siccome le

società assicurative hanno sede nelle due prime città e la polizza __________

si trova a Roveredo presso la banca __________ a titolo di pegno. Il ricorrente

chiede quindi l’annullamento del decreto e del verbale di sequestro.

C. Nelle

sue osservazioni al ricorso, la resistente ritiene il ricorso irricevibile, sia

perché l’unico mezzo d’impugnazione possibile sarebbe l’opposizione ai sensi

dell’art. 278 LEF, sia perché il ricorso sarebbe comunque tardivo. Esso sarebbe

d’altronde infondato nel merito, in quanto alla competenza territoriale del giudice

del sequestro tornerebbe applicabile, per il rinvio dell’art. 31 CLug, l’art. 5

cifra 2 lett. a CLug, secondo cui le azioni in materia di obbligazioni

alimentari possono essere promosse davanti al giudice del luogo in cui il

creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale. Alla stessa

conclusione porterebbero gli art. 3 LDIP e 46a LCA. In via subordinata,

la resistente propone che il verbale di sequestro sia annullato solo dopo che

l’CO 1 avrà eseguito il sequestro in via rogatoriale.

D. L’CO

1 ritiene di aver agito correttamente e postula la reiezione del gravame.

Considerandi

in diritto:

1.

A

partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio

1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al

solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure

d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF) ; le censure relative ai presupposti materiali del

sequestro rientrano invece nella competenza del giudice dell’op­po­si­zione

(art. 278). L’autori­tà di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni

renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III

203.

cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio

2003, inc. 15.2003.13; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12-13 e 44 ad art. 275).

1.1

Contro

l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dunque dato

ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare

se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state

rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei beni

sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF). Inoltre, quando

il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio deve

rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare

nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,

Berna 2008, n. 49 ad § 51 con rif.; Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n.

13.

e 16 ad art. 275).

1.2

In particolare,

giurisprudenza e dottrina ritengono che l’incompe­tenza territoriale del

giudice del sequestro o dell’ufficio d’esecuzione chiamato ad eseguire il

decreto di sequestro sia un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr.

DTF 129 III 207 cons. 2.3; Reiser,

op. cit.,n. 19 e 24 ad art. 275; Meier-Dieterle,

Kurz–kommentar SchKG, Basilea 2009, n. 12 ad art. 275; Amonn/ Walther, op. cit., n. 50 ad § 51; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 275

[per quanto concerne l’incompetenza del giudice, mentre questo autore ritiene

solo annullabile il sequestro ordinato dal giudice territorialmente competente

ma eseguito da un ufficio territorialmente incompetente, cfr. n. 26 ad art.

275]; Stof­fel, Voies d'exécution,

Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226 [che tuttavia si contraddice parzialmente al

n. 108, p. 227]). La questione non è però stata debitamente riesaminata alla

luce dell’introdu­zio­ne, nel 1997, del rimedio dell’opposizione al sequestro di

cui all’art. 278 LEF, segnatamente per quanto riguarda il concreto rischio di

decisioni contraddittorie e la conseguente esclusione del ricorso nei casi in

cui un’azione giudiziaria sia possibile (art, 17 cpv. 1 LEF e DTF 129 III 207,

cons. 2.4, con rif.). Per questo motivo, il quesito è stato lasciato aperto

dalla scrivente Camera in una sentenza del 27 maggio 2005 (inc. 15.05.43, cons.

3.

). Occorre ora risolverlo e a questo scopo distinguere la questione della

competenza del giudice del sequestro da quella relativa alla competenza

dell’ufficio d’esecuzio­ne.

a) Per quanto concerne

la prima questione, l’autorità di vigilanza, e più in generale gli organi

d’esecuzione forzata, devono essere abilitati a rilevare d’ufficio, a titolo pregiudiziale,

la nullità del decreto di sequestro soltanto se il giudice del sequestro è manifestamente

incompetente, perché non spetta a siffatti organi sostituirsi alle autorità

competenti per esaminare i mezzi d’impu­gna­zione prescritti dalla legge contro

il decreto di sequestro, ovvero l’opposizione e il reclamo contro la decisione

su opposizione (art. 278 LEF), ciò almeno nei casi in cui questi mezzi d’impu­gnazio­ne

non sono preclusi al ricorrente (cfr. i motivi analoghi espressi in merito alla

competenza del giudice del fallimento in CEF del 25 ottobre 2002, inc.

15.02

, cons. 3, rispettivamente del giudice del rigetto dell’opposizione in

CEF del 4 agosto 2006, inc. 15.06.65, cons. 6.3; cfr. pure DTF 129 I 364, cons.

2.1

e Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 2 e 3

ad art. 275). Del resto, gli uffici d’esecuzione dispongono di pochissimi

elementi per valutare la questione della competenza, visto che non conoscono il

contenuto dell’istanza e che il decreto di sequestro non è motivato. Tale

ritegno si giustifica ancora maggiormente da quando (ovvero dal 1° gennaio

2011) il giudice è stato abilitato a decretare il sequestro anche di beni situati

all’infuori del proprio circondario, purché almeno uno di essi vi sia

localizzato o vi si trovi un foro d’esecuzione (cfr. infra ad 3).

b) Per quanto attiene invece

alla competenza dell’ufficio d’esecu­zio­ne, l’auto­rità di vigilanza è

senz’altro competente per liberamente riesaminare la questione e annullare il

sequestro (o meglio la sua esecuzione) eseguito dall’ufficio su oggetti situati

fuori dal proprio circondario (DTF 107 III 37, cons. 4; 112 III 117, cons. 2;

118.

III 9, cons. 4). In caso d’incompetenza accertata, l’ufficio d’esecuzione o

l’autorità di vigilanza devono trasmettere il decreto di sequestro all’ufficio

competente, se è facilmente accertabile (art. 32 cpv. 2 LEF), a meno che il

decreto di sequestro sia manifestamente nullo.

1.3

Nel caso concreto, il

ricorrente non contesta solo la competenza territoriale del giudice del

sequestro ma anche quella dell’CO 1 (cfr. l’ultima frase della prima pagina).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorso è quindi

senz’altro ammissibile. Andrà inoltre anche esaminato se il Pretore fosse manifestamente

incompetente ratione loci (infra ad 4).

2.

Ove

il debitore sequestrato – come nella fattispecie – sia domiciliato all'estero,

il sequestro di un suo credito presso il terzo debitore domiciliato in Svizzera

a cura di un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solo

annullabile, siccome non sono in gioco interessi di terzi (in assenza di un

foro esecutivo generale in Svizzera) (cfr. DTF 63 III 44 s.; CEF 12 novembre

2004.

[15.04.153], cons. 2.1). È quindi necessario verificare la tempestività

del ricorso. Ora, il decreto e il verbale di sequestro sono stati comunicati

al ricorrente in via postale (modo di trasmissione ammesso nelle relazioni con

l’Italia, cfr. STF 5A_128/2010 del 2 settembre 2010, cons. 7.1). Dall’av­viso

di ricevimento risulta che la comunicazione è avvenuta l’11 febbraio 2011. Il

ricorso, inoltrato il 21 febbraio 2011, è quindi tempestivo ai sensi dei combinati

art. 17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF.

3.

L’ufficio

d’esecuzione competente per eseguire un decreto di sequestro è l’ufficio nel

cui circondario è localizzato l’oggetto da sequestrare (art. 4 cpv. 2, 2°

periodo per analogia; DTF 114 III 36, cons. 2; Amonn/Walther,

op. cit.; Stoffel/ Chabloz,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mo­naco 2005, n. 7 ad art. 275).

La stessa regola vale per la determinazione della competenza territoriale del

giudice del sequestro (art. 272 cpv. 1 principium LEF), con la

differenza che, dal 1° gennaio 2011, è competente anche il giudice “del luogo

dell’ese­cuzione”, ovvero il giudice nel cui circondario si trova il foro

esecutivo ai sensi degli art. 46 segg. LEF, seppure non vi si trovi alcun bene

del debitore (cfr. FF 2009, 1539; Meier-Dieterle,

Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, p. 1212 ad n.

23.

e p. 1218 ad 42; Reiser,

Überblick über die Arrestrevision 2009, SJZ/RSJ 106/2010, p.

335.

ad II/1; Sogo, Kleine

Arrestrevision, grosse Auswirkungen – zur geplanten Anpassung des Arrestrechts

im Rahmen der Revision des Lugano-Überein­kom­men, SZZP/ RSPC 2009, p. 80 ad b).

Sempre dal 1° gennaio 2011, il giudice può inoltre sequestrare tutti i beni del

debitore situati in Svizzera anche se sono situati fuori dal suo circondario

(art. 271 cpv. 1 principium LEF), a patto tuttavia che nel suo

circondario si trovi almeno uno di essi oppure un foro esecutivo ai sensi degli

art. 46 segg. LEF (segnatamente il domicilio, la residenza o la succursale

dell’escusso). La competenza territoriale degli uffici d’esecu­zio­ne non ha

apparentemente subito le stesse due estensioni, dal momento che il legislatore

non ha modificato l’art. 275 LEF. L’esecuzione del sequestro potrà quindi

implicare l’intervento di più uffici, ognuno di essi limitatamente ai beni situati

nel proprio circondario, senza possibilità di esecuzione in via rogatoriale, dato

che l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 89 LEF (cfr. Staehelin, Neues Arrestrecht ab 2011,

Jusletter dell’11 ottobre 2010, Rz 26; Meier-Dieterle, op. cit., p. 1220 ad n.

60; Reiser, op. cit., p. 335 ad

II/3a; contra Sogo, op.

cit., p. 82 e nota 17).

3.1

Per quanto riguarda la

questione della competenza territoriale dell’CO 1, occorre quindi solo

verificare se le polizze assicurate di cui si chiede il sequestro erano effettivamente

localizzate nel Distretto di __________. Ora, le polizze di

assicurazione generalmente non sono cartevalori (Kuhn, Kommentar zum VVG, 2001, n. 9 ad art. 73) e quindi le

pretese dell’assicurato escusso nei confronti dell’assicurazione vanno

sequestrate come crediti ordinari (CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 4).

Ma anche se le polizze fossero cartevalori, ciò che nessuna delle parti ha reso

verosimile in questa procedura, l’esito, come si vedrà, non muterebbe:

l’istante non ha infatti reso verosimile che tali documenti si trovassero nel

distretto di __________ al momento dell’inoltro della concessione del

sequestro, anzi vi sono fondati motivi per ritenere che una delle due polizze

dovrebbe trovarsi presso la sede di Roveredo (GR) della banca __________, siccome

essa vanta un diritto di pegno sulla stessa (cfr. scritto 3 febbraio 2011 della

__________).

3.2

Il

credito del debitore sequestrato domiciliato all'estero, se non è né

incorporato in una cartavalore né garantito da pegno, è considerato localizzato

al domicilio o alla sede in Svizzera del terzo debitore (cfr. DTF 128

III 474, cons. 3.1, 109 III 90, cons. 1; 107 III 147, cons. 4;

BlSchK 2000, 144, cons. 6; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III,

Losanna 2001, n. 39 ad art. 272). Il Tribunale federale

ammette d’altronde che il sequestro di un credito relativo ad affari trattati

con la succursale della società terza debitrice possa essere ordinato ed eseguito

alla sede (svizzera) della succursale (cfr. DTF 128 III 475, cons. 3.1,

con rif.; 112 III 118, c. 3a i.f.; 107

III 147 ss.; CEF 12 novembre 2004, inc. 15.04.153, c. 2.2). Nel caso di specie,

i terzi debitori, le assicurazioni __________ e __________, hanno la sede a

Basilea, rispettivamente a Zurigo, e giuridicamente non risultano mai aver

avuto succursali nel Ticino.

3.3

Invero,

nella prassi giudiziaria del Cantone Ticino, ma pure di altri cantoni, il sequestro

è anche ammesso, implicitamente, presso le agenzie locali di grandi società,

pur non iscritte quali succursali nel registro di commercio. Questa Camera ha

del resto avuto modo di fondare la propria competenza per riconoscere un

fallimento estero in Svizzera sull’esistenza di un conto aperto presso

un’agenzia ticinese di una grande banca svizzera, considerandola quale sua

“succursale” ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 LDIP (CEF 24 aprile 2007, inc. 14.06.35, cons. 3.2/d). Questa

giurisprudenza è poi stata applicata, implicitamente, anche in materia di

sequestro (CEF 19 maggio 2008, inc. 14.07.109, cons. 4). D’altronde, pure la

nozione di “succursale” giusta gli art. 5 LForo

(Schenker, risp. Eckert, Basler Kommentar zum OR, vol.

II, 2. ed. Basilea/Gine­vra/ Monaco 2002, n. 5 ad art. 642, risp. n. 2 ad art.

933) e 50 cpv. 1 LEF (DTF 114 III 6) è indipendente da qualsiasi iscrizione nel

registro di commercio. Dal 1° gennaio 2011, l’art. 12 CPC ha poi sostituito

senza modifiche l’art. 5 LForo. Secondo questa norma, le azioni derivanti dalla

gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale possono

essere presentate al giudice del luogo di tale stabile organizzazione. Per

“succursale” s’intende una parte della società commerciale principale, dalla

quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali

o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa

(DTF 129 III 31 cons. 3.1; 117 II 85 cons. 3), anche se non è iscritta a

registro di commercio e non ha quindi capacità processuale né qualità di parte

proprie (Cocchi, Commentario al

CPC, Lugano 2011, p. 33). Ora, tale concetto è pertinente anche per la

determinazione del foro del sequestro di crediti diretti contro l’agenzia di

una società (che sia bancaria, assicurativa o di altro genere), che esercita

stabilmente un’atti­vità propria in locali propri. In effetti, ha senso

localizzare un credito da sequestrare laddove potrà poi se necessario essere

accertato giudizialmente. Inoltre, si garantisce così l’uniformità del concetto

di “succursale” (nel senso lato) nella LDIP, nel CPC e nella LEF.

3.4

Le

considerazioni che precedono non permettono comunque di giustificare la competenza

dell’CO 1: infatti, il decreto di sequestro, riprendendo i dati dell’istanza, indica

Lugano quale sede di entrambe le assicurazioni, le quali in effetti gestiscono

in tale città un’agenzia generale. L’esistenza della sede __________

dell’agenzia del Sopraceneri della __________ non è per contro menzionata da

nessuna parte. Ne consegue che l’CO 1 non era competente per eseguire il

sequestro e il ricorso va quindi accolto nella misura in cui tende all’annulla­men­to

del verbale di sequestro.

3.5

Le

considerazioni espresse dalla resistente nelle proprie osservazioni non giustificano

una diversa conclusione. L’art. 5 n. 2 lett. a CLug determina infatti il foro

delle azioni di merito e non il foro delle istanze di sequestro, che nella

misura in cui tendono a garantire l’e­se­cuzione di decisioni già esistenti

(come la sentenza del 18 settembre 2006 del Pretore __________, doc. A), vanno

inoltrate al luogo di esecuzione (art. 16 n. 5 CLug/1988; 22 n. 5 CLug/2007; Markus, Kommentar zum LugÜ, Berna 2008,

n. 40 ad art. 16), luogo che internamente è esclusivamente definito dal diritto

nazionale (Markus, op. cit., n. 41

ad art. 16). Anche l’art. 31 CLug/2007 rinvia al diritto interno del giudice

chiamato a decretare i provvedimenti provvisori o cautelari richiesti, sia per

quanto riguarda la loro esistenza che per le loro modalità, compresa la

determinazione del foro all’interno dello Stato considerato (cfr. DTF 126 III

159, cons. 2c; CEF 14 gennaio 2003, inc. 14.02.85, cons. 2.1; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum LugÜ,

Berna 2008, n. 2 e 19 ad art. 24). Valgono quindi le considerazioni di diritto

svizzero esposte nei precedenti considerandi. L’art. 3 LDIP è da parte sua

inapplicabile per stessa ammissione della resistente mentre l’art. 46a LCA

definisce il luogo d’adempi­men­to delle prestazioni assicurative e il foro

delle azioni contro l’assicuratore e non già il foro del sequestro diretto

contro l’assicurato vertente su quelle prestazioni.

4.

Il

ricorrente chiede anche l’annullamento del decreto di sequestro.

4.1

La domanda risulta

irricevibile, perché questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza,

non è funzionalmente competente per annullare atti giudiziari.

4.2

La questione

dell’eventuale nullità del decreto di sequestro va però esaminata a titolo

pregiudiziale, onde determinare se l’atto dev’essere trasmesso all’ufficio

d’esecuzione competente (ovvero l’UE di Lugano) in applicazione analogica

dell’art. 32 cpv. 2 LEF.

4.3

Come ricordato sopra

(cons. 3), la competenza territoriale del giudice è determinata, oltre che dal

luogo di situazione del bene da sequestrare, dall’esistenza di un foro

d’esecuzione nel suo circondario. Nella fattispecie, siccome il debitore è

domiciliato all’estero e i beni da sequestrare risultano essere situati in un altro

distretto, entrano in considerazione solo i fori stabiliti agli art. 48 segg.

LEF. Ebbene nell’istanza la resistente (ex moglie) ha sostenuto, in relazione

con la causa di sequestro, che il debitore si era trasferito all’estero per

sottrarsi ai propri obblighi nei di lei confronti. E il Pretore __________ l’ha

apparentemente seguita, in quanto ha menzionato quale causa del sequestro anche

l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. In queste condizioni, non si può escludere ch’egli

abbia fondato la propria competenza sul foro dell’ul­timo domicilio svizzero

del debitore ai sensi dell’art. 54 LEF, sebbene l’istante non abbia menzionato

tale norma: il giudice è infatti tenuto ad accertare d’ufficio la propria

competenza (combinati art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 251 lett. a CPC). Invero, si

potrebbe disquisire sul fatto di sapere se il foro dell’art. 54 LEF sia davvero

un “luogo dell’esecuzione” ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 LEF (Meier-Dieterle, op. cit., n. 44-45, non

lo cita), ritenuto che il titolo marginale della norma non contiene le parole

“foro d’esecu­zione” utilizzate invece agli art. 46-52 LEF, bensì l’espressione

“foro in caso di fallimento”. Una parte della dottrina ritiene però che anche

il foro dell’art. 54 LEF possa essere un foro d’esecu­zione (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 54; Schüpbach, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 3 ad art. 54; contra: Gilliéron,

op. cit., n. 9 ad art. 54), nella misura in cui il creditore, invece di

chiedere il fallimento senza preventiva esecuzione, potrebbe anche promuovere o

continuare (TC VS del 7 dicembre 2005, PKG 2005, n. 19) un’esecuzione al luogo

dell’ultimo domicilio svizzero di un debitore in fuga. Oltretutto, poiché la

fuga costituisce anche una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF),

potrebbe sembrare logico che il sequestro possa essere decretato al foro

dell’art. 54 LEF. Non è comunque necessario risolvere il quesito in questa

sede: basta constatare come ne caso concreto l’incompetenza territoriale del

Pretore di __________ – e pertanto la nullità del suo decreto – non possano

certo dirsi manifeste.

4.4

In queste condizioni, occorre

quindi trasmettere il decreto di sequestro all’Ufficio esecuzione di Lugano in

applicazione analogica dell’art. 32 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 275). Onde non

compromettere l’effetto sorpresa già ottenuto, la comunicazione della presente

decisione avverrà in concomitanza con la nuova esecuzione del sequestro.

5.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso dei considerandi.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 32, 54, 272, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, è annullato il verbale di sequestro n. __________ del 12 gennaio 2011 a far tempo dalla notifica di cui al dispositivo n. 1.2.

1.2

È

ordinata la trasmissione del decreto di sequestro 11 gennaio 2011 della Pretura

__________ all’Ufficio __________ perché lo esegua. La presente sentenza verrà

allegata alla notifica del sequestro alle agenzie luganesi di __________ e __________.

1.3

L’Ufficio

esecuzione di Lugano comunicherà la presente sentenza ai rappresentanti delle

parti (avv. PA 1 e PA 2, entrambi in __________) unitamente al proprio verbale

di sequestro.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione all’Ufficio esecuzione di Lugano.

Comunicazione

alla Pretura __________ e all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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