15.2011.25
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 marzo 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2011.25
Data decisione, Autorità:
30.03.2011, CEF
Titolo:
Sequestro. Competenza territoriale del giudice e dell'ufficio d'esecuzione. Cognizione dell'autorità di vigilanza. Sequestro di pretese assicurative presso un'agenzia dell'assicurazione. Trasmissione del decreto di sequestro all'ufficio territorialmente competente
FORO SEQUESTRO
art. 5 CL
art. 22 CL
art. 12 CPC
art. 4 LEF
art. 54 LEF
art. 272 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2011.25
Lugano
30 marzo 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2011 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione
del sequestro n. __________ decretato l’11 gennaio 2011 nei confronti del ricorrente
ad istanza di
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 11 gennaio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha ordinato il sequestro della “polizza di previdenza no. __________ presso la
B__________, ” e della “polizza di previdenza vincolata 3° pilastro no. __________
presso la S__________, Lugano”.
B. Con
ricorso 21 febbraio 2011, il debitore sequestrato, che risiede all’estero, contesta
la competenza territoriale del giudice del sequestro, e di conseguenza anche
quella dell’CO 1, facendo valere che i beni sequestrati sono situati fuori
dalla loro giurisdizione, e meglio a “Lugano, Zurigo e Roveredo”, siccome le
società assicurative hanno sede nelle due prime città e la polizza __________
si trova a Roveredo presso la banca __________ a titolo di pegno. Il ricorrente
chiede quindi l’annullamento del decreto e del verbale di sequestro.
C. Nelle
sue osservazioni al ricorso, la resistente ritiene il ricorso irricevibile, sia
perché l’unico mezzo d’impugnazione possibile sarebbe l’opposizione ai sensi
dell’art. 278 LEF, sia perché il ricorso sarebbe comunque tardivo. Esso sarebbe
d’altronde infondato nel merito, in quanto alla competenza territoriale del giudice
del sequestro tornerebbe applicabile, per il rinvio dell’art. 31 CLug, l’art. 5
cifra 2 lett. a CLug, secondo cui le azioni in materia di obbligazioni
alimentari possono essere promosse davanti al giudice del luogo in cui il
creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale. Alla stessa
conclusione porterebbero gli art. 3 LDIP e 46a LCA. In via subordinata,
la resistente propone che il verbale di sequestro sia annullato solo dopo che
l’CO 1 avrà eseguito il sequestro in via rogatoriale.
D. L’CO
1 ritiene di aver agito correttamente e postula la reiezione del gravame.
Considerandi
in diritto:
1.
A
partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio
1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al
solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure
d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF) ; le censure relative ai presupposti materiali del
sequestro rientrano invece nella competenza del giudice dell’opposizione
(art. 278). L’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni
renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III
203.
cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio
2003, inc. 15.2003.13; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12-13 e 44 ad art. 275).
1.1
Contro
l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dunque dato
ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare
se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state
rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei beni
sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF). Inoltre, quando
il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio deve
rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare
nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,
Berna 2008, n. 49 ad § 51 con rif.; Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n.
13.
e 16 ad art. 275).
1.2
In particolare,
giurisprudenza e dottrina ritengono che l’incompetenza territoriale del
giudice del sequestro o dell’ufficio d’esecuzione chiamato ad eseguire il
decreto di sequestro sia un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr.
DTF 129 III 207 cons. 2.3; Reiser,
op. cit.,n. 19 e 24 ad art. 275; Meier-Dieterle,
Kurz–kommentar SchKG, Basilea 2009, n. 12 ad art. 275; Amonn/ Walther, op. cit., n. 50 ad § 51; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 275
[per quanto concerne l’incompetenza del giudice, mentre questo autore ritiene
solo annullabile il sequestro ordinato dal giudice territorialmente competente
ma eseguito da un ufficio territorialmente incompetente, cfr. n. 26 ad art.
275]; Stoffel, Voies d'exécution,
Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226 [che tuttavia si contraddice parzialmente al
n. 108, p. 227]). La questione non è però stata debitamente riesaminata alla
luce dell’introduzione, nel 1997, del rimedio dell’opposizione al sequestro di
cui all’art. 278 LEF, segnatamente per quanto riguarda il concreto rischio di
decisioni contraddittorie e la conseguente esclusione del ricorso nei casi in
cui un’azione giudiziaria sia possibile (art, 17 cpv. 1 LEF e DTF 129 III 207,
cons. 2.4, con rif.). Per questo motivo, il quesito è stato lasciato aperto
dalla scrivente Camera in una sentenza del 27 maggio 2005 (inc. 15.05.43, cons.
3.
). Occorre ora risolverlo e a questo scopo distinguere la questione della
competenza del giudice del sequestro da quella relativa alla competenza
dell’ufficio d’esecuzione.
a) Per quanto concerne
la prima questione, l’autorità di vigilanza, e più in generale gli organi
d’esecuzione forzata, devono essere abilitati a rilevare d’ufficio, a titolo pregiudiziale,
la nullità del decreto di sequestro soltanto se il giudice del sequestro è manifestamente
incompetente, perché non spetta a siffatti organi sostituirsi alle autorità
competenti per esaminare i mezzi d’impugnazione prescritti dalla legge contro
il decreto di sequestro, ovvero l’opposizione e il reclamo contro la decisione
su opposizione (art. 278 LEF), ciò almeno nei casi in cui questi mezzi d’impugnazione
non sono preclusi al ricorrente (cfr. i motivi analoghi espressi in merito alla
competenza del giudice del fallimento in CEF del 25 ottobre 2002, inc.
15.02
, cons. 3, rispettivamente del giudice del rigetto dell’opposizione in
CEF del 4 agosto 2006, inc. 15.06.65, cons. 6.3; cfr. pure DTF 129 I 364, cons.
2.1
e Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 2 e 3
ad art. 275). Del resto, gli uffici d’esecuzione dispongono di pochissimi
elementi per valutare la questione della competenza, visto che non conoscono il
contenuto dell’istanza e che il decreto di sequestro non è motivato. Tale
ritegno si giustifica ancora maggiormente da quando (ovvero dal 1° gennaio
2011) il giudice è stato abilitato a decretare il sequestro anche di beni situati
all’infuori del proprio circondario, purché almeno uno di essi vi sia
localizzato o vi si trovi un foro d’esecuzione (cfr. infra ad 3).
b) Per quanto attiene invece
alla competenza dell’ufficio d’esecuzione, l’autorità di vigilanza è
senz’altro competente per liberamente riesaminare la questione e annullare il
sequestro (o meglio la sua esecuzione) eseguito dall’ufficio su oggetti situati
fuori dal proprio circondario (DTF 107 III 37, cons. 4; 112 III 117, cons. 2;
118.
III 9, cons. 4). In caso d’incompetenza accertata, l’ufficio d’esecuzione o
l’autorità di vigilanza devono trasmettere il decreto di sequestro all’ufficio
competente, se è facilmente accertabile (art. 32 cpv. 2 LEF), a meno che il
decreto di sequestro sia manifestamente nullo.
1.3
Nel caso concreto, il
ricorrente non contesta solo la competenza territoriale del giudice del
sequestro ma anche quella dell’CO 1 (cfr. l’ultima frase della prima pagina).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorso è quindi
senz’altro ammissibile. Andrà inoltre anche esaminato se il Pretore fosse manifestamente
incompetente ratione loci (infra ad 4).
2.
Ove
il debitore sequestrato – come nella fattispecie – sia domiciliato all'estero,
il sequestro di un suo credito presso il terzo debitore domiciliato in Svizzera
a cura di un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solo
annullabile, siccome non sono in gioco interessi di terzi (in assenza di un
foro esecutivo generale in Svizzera) (cfr. DTF 63 III 44 s.; CEF 12 novembre
2004.
[15.04.153], cons. 2.1). È quindi necessario verificare la tempestività
del ricorso. Ora, il decreto e il verbale di sequestro sono stati comunicati
al ricorrente in via postale (modo di trasmissione ammesso nelle relazioni con
l’Italia, cfr. STF 5A_128/2010 del 2 settembre 2010, cons. 7.1). Dall’avviso
di ricevimento risulta che la comunicazione è avvenuta l’11 febbraio 2011. Il
ricorso, inoltrato il 21 febbraio 2011, è quindi tempestivo ai sensi dei combinati
art. 17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF.
3.
L’ufficio
d’esecuzione competente per eseguire un decreto di sequestro è l’ufficio nel
cui circondario è localizzato l’oggetto da sequestrare (art. 4 cpv. 2, 2°
periodo per analogia; DTF 114 III 36, cons. 2; Amonn/Walther,
op. cit.; Stoffel/ Chabloz,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 7 ad art. 275).
La stessa regola vale per la determinazione della competenza territoriale del
giudice del sequestro (art. 272 cpv. 1 principium LEF), con la
differenza che, dal 1° gennaio 2011, è competente anche il giudice “del luogo
dell’esecuzione”, ovvero il giudice nel cui circondario si trova il foro
esecutivo ai sensi degli art. 46 segg. LEF, seppure non vi si trovi alcun bene
del debitore (cfr. FF 2009, 1539; Meier-Dieterle,
Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, p. 1212 ad n.
23.
e p. 1218 ad 42; Reiser,
Überblick über die Arrestrevision 2009, SJZ/RSJ 106/2010, p.
335.
ad II/1; Sogo, Kleine
Arrestrevision, grosse Auswirkungen – zur geplanten Anpassung des Arrestrechts
im Rahmen der Revision des Lugano-Übereinkommen, SZZP/ RSPC 2009, p. 80 ad b).
Sempre dal 1° gennaio 2011, il giudice può inoltre sequestrare tutti i beni del
debitore situati in Svizzera anche se sono situati fuori dal suo circondario
(art. 271 cpv. 1 principium LEF), a patto tuttavia che nel suo
circondario si trovi almeno uno di essi oppure un foro esecutivo ai sensi degli
art. 46 segg. LEF (segnatamente il domicilio, la residenza o la succursale
dell’escusso). La competenza territoriale degli uffici d’esecuzione non ha
apparentemente subito le stesse due estensioni, dal momento che il legislatore
non ha modificato l’art. 275 LEF. L’esecuzione del sequestro potrà quindi
implicare l’intervento di più uffici, ognuno di essi limitatamente ai beni situati
nel proprio circondario, senza possibilità di esecuzione in via rogatoriale, dato
che l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 89 LEF (cfr. Staehelin, Neues Arrestrecht ab 2011,
Jusletter dell’11 ottobre 2010, Rz 26; Meier-Dieterle, op. cit., p. 1220 ad n.
60; Reiser, op. cit., p. 335 ad
II/3a; contra Sogo, op.
cit., p. 82 e nota 17).
3.1
Per quanto riguarda la
questione della competenza territoriale dell’CO 1, occorre quindi solo
verificare se le polizze assicurate di cui si chiede il sequestro erano effettivamente
localizzate nel Distretto di __________. Ora, le polizze di
assicurazione generalmente non sono cartevalori (Kuhn, Kommentar zum VVG, 2001, n. 9 ad art. 73) e quindi le
pretese dell’assicurato escusso nei confronti dell’assicurazione vanno
sequestrate come crediti ordinari (CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 4).
Ma anche se le polizze fossero cartevalori, ciò che nessuna delle parti ha reso
verosimile in questa procedura, l’esito, come si vedrà, non muterebbe:
l’istante non ha infatti reso verosimile che tali documenti si trovassero nel
distretto di __________ al momento dell’inoltro della concessione del
sequestro, anzi vi sono fondati motivi per ritenere che una delle due polizze
dovrebbe trovarsi presso la sede di Roveredo (GR) della banca __________, siccome
essa vanta un diritto di pegno sulla stessa (cfr. scritto 3 febbraio 2011 della
__________).
3.2
Il
credito del debitore sequestrato domiciliato all'estero, se non è né
incorporato in una cartavalore né garantito da pegno, è considerato localizzato
al domicilio o alla sede in Svizzera del terzo debitore (cfr. DTF 128
III 474, cons. 3.1, 109 III 90, cons. 1; 107 III 147, cons. 4;
BlSchK 2000, 144, cons. 6; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III,
Losanna 2001, n. 39 ad art. 272). Il Tribunale federale
ammette d’altronde che il sequestro di un credito relativo ad affari trattati
con la succursale della società terza debitrice possa essere ordinato ed eseguito
alla sede (svizzera) della succursale (cfr. DTF 128 III 475, cons. 3.1,
con rif.; 112 III 118, c. 3a i.f.; 107
III 147 ss.; CEF 12 novembre 2004, inc. 15.04.153, c. 2.2). Nel caso di specie,
i terzi debitori, le assicurazioni __________ e __________, hanno la sede a
Basilea, rispettivamente a Zurigo, e giuridicamente non risultano mai aver
avuto succursali nel Ticino.
3.3
Invero,
nella prassi giudiziaria del Cantone Ticino, ma pure di altri cantoni, il sequestro
è anche ammesso, implicitamente, presso le agenzie locali di grandi società,
pur non iscritte quali succursali nel registro di commercio. Questa Camera ha
del resto avuto modo di fondare la propria competenza per riconoscere un
fallimento estero in Svizzera sull’esistenza di un conto aperto presso
un’agenzia ticinese di una grande banca svizzera, considerandola quale sua
“succursale” ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 LDIP (CEF 24 aprile 2007, inc. 14.06.35, cons. 3.2/d). Questa
giurisprudenza è poi stata applicata, implicitamente, anche in materia di
sequestro (CEF 19 maggio 2008, inc. 14.07.109, cons. 4). D’altronde, pure la
nozione di “succursale” giusta gli art. 5 LForo
(Schenker, risp. Eckert, Basler Kommentar zum OR, vol.
II, 2. ed. Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 5 ad art. 642, risp. n. 2 ad art.
933) e 50 cpv. 1 LEF (DTF 114 III 6) è indipendente da qualsiasi iscrizione nel
registro di commercio. Dal 1° gennaio 2011, l’art. 12 CPC ha poi sostituito
senza modifiche l’art. 5 LForo. Secondo questa norma, le azioni derivanti dalla
gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale possono
essere presentate al giudice del luogo di tale stabile organizzazione. Per
“succursale” s’intende una parte della società commerciale principale, dalla
quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali
o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa
(DTF 129 III 31 cons. 3.1; 117 II 85 cons. 3), anche se non è iscritta a
registro di commercio e non ha quindi capacità processuale né qualità di parte
proprie (Cocchi, Commentario al
CPC, Lugano 2011, p. 33). Ora, tale concetto è pertinente anche per la
determinazione del foro del sequestro di crediti diretti contro l’agenzia di
una società (che sia bancaria, assicurativa o di altro genere), che esercita
stabilmente un’attività propria in locali propri. In effetti, ha senso
localizzare un credito da sequestrare laddove potrà poi se necessario essere
accertato giudizialmente. Inoltre, si garantisce così l’uniformità del concetto
di “succursale” (nel senso lato) nella LDIP, nel CPC e nella LEF.
3.4
Le
considerazioni che precedono non permettono comunque di giustificare la competenza
dell’CO 1: infatti, il decreto di sequestro, riprendendo i dati dell’istanza, indica
Lugano quale sede di entrambe le assicurazioni, le quali in effetti gestiscono
in tale città un’agenzia generale. L’esistenza della sede __________
dell’agenzia del Sopraceneri della __________ non è per contro menzionata da
nessuna parte. Ne consegue che l’CO 1 non era competente per eseguire il
sequestro e il ricorso va quindi accolto nella misura in cui tende all’annullamento
del verbale di sequestro.
3.5
Le
considerazioni espresse dalla resistente nelle proprie osservazioni non giustificano
una diversa conclusione. L’art. 5 n. 2 lett. a CLug determina infatti il foro
delle azioni di merito e non il foro delle istanze di sequestro, che nella
misura in cui tendono a garantire l’esecuzione di decisioni già esistenti
(come la sentenza del 18 settembre 2006 del Pretore __________, doc. A), vanno
inoltrate al luogo di esecuzione (art. 16 n. 5 CLug/1988; 22 n. 5 CLug/2007; Markus, Kommentar zum LugÜ, Berna 2008,
n. 40 ad art. 16), luogo che internamente è esclusivamente definito dal diritto
nazionale (Markus, op. cit., n. 41
ad art. 16). Anche l’art. 31 CLug/2007 rinvia al diritto interno del giudice
chiamato a decretare i provvedimenti provvisori o cautelari richiesti, sia per
quanto riguarda la loro esistenza che per le loro modalità, compresa la
determinazione del foro all’interno dello Stato considerato (cfr. DTF 126 III
159, cons. 2c; CEF 14 gennaio 2003, inc. 14.02.85, cons. 2.1; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum LugÜ,
Berna 2008, n. 2 e 19 ad art. 24). Valgono quindi le considerazioni di diritto
svizzero esposte nei precedenti considerandi. L’art. 3 LDIP è da parte sua
inapplicabile per stessa ammissione della resistente mentre l’art. 46a LCA
definisce il luogo d’adempimento delle prestazioni assicurative e il foro
delle azioni contro l’assicuratore e non già il foro del sequestro diretto
contro l’assicurato vertente su quelle prestazioni.
4.
Il
ricorrente chiede anche l’annullamento del decreto di sequestro.
4.1
La domanda risulta
irricevibile, perché questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza,
non è funzionalmente competente per annullare atti giudiziari.
4.2
La questione
dell’eventuale nullità del decreto di sequestro va però esaminata a titolo
pregiudiziale, onde determinare se l’atto dev’essere trasmesso all’ufficio
d’esecuzione competente (ovvero l’UE di Lugano) in applicazione analogica
dell’art. 32 cpv. 2 LEF.
4.3
Come ricordato sopra
(cons. 3), la competenza territoriale del giudice è determinata, oltre che dal
luogo di situazione del bene da sequestrare, dall’esistenza di un foro
d’esecuzione nel suo circondario. Nella fattispecie, siccome il debitore è
domiciliato all’estero e i beni da sequestrare risultano essere situati in un altro
distretto, entrano in considerazione solo i fori stabiliti agli art. 48 segg.
LEF. Ebbene nell’istanza la resistente (ex moglie) ha sostenuto, in relazione
con la causa di sequestro, che il debitore si era trasferito all’estero per
sottrarsi ai propri obblighi nei di lei confronti. E il Pretore __________ l’ha
apparentemente seguita, in quanto ha menzionato quale causa del sequestro anche
l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. In queste condizioni, non si può escludere ch’egli
abbia fondato la propria competenza sul foro dell’ultimo domicilio svizzero
del debitore ai sensi dell’art. 54 LEF, sebbene l’istante non abbia menzionato
tale norma: il giudice è infatti tenuto ad accertare d’ufficio la propria
competenza (combinati art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 251 lett. a CPC). Invero, si
potrebbe disquisire sul fatto di sapere se il foro dell’art. 54 LEF sia davvero
un “luogo dell’esecuzione” ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 LEF (Meier-Dieterle, op. cit., n. 44-45, non
lo cita), ritenuto che il titolo marginale della norma non contiene le parole
“foro d’esecuzione” utilizzate invece agli art. 46-52 LEF, bensì l’espressione
“foro in caso di fallimento”. Una parte della dottrina ritiene però che anche
il foro dell’art. 54 LEF possa essere un foro d’esecuzione (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 54; Schüpbach, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 3 ad art. 54; contra: Gilliéron,
op. cit., n. 9 ad art. 54), nella misura in cui il creditore, invece di
chiedere il fallimento senza preventiva esecuzione, potrebbe anche promuovere o
continuare (TC VS del 7 dicembre 2005, PKG 2005, n. 19) un’esecuzione al luogo
dell’ultimo domicilio svizzero di un debitore in fuga. Oltretutto, poiché la
fuga costituisce anche una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF),
potrebbe sembrare logico che il sequestro possa essere decretato al foro
dell’art. 54 LEF. Non è comunque necessario risolvere il quesito in questa
sede: basta constatare come ne caso concreto l’incompetenza territoriale del
Pretore di __________ – e pertanto la nullità del suo decreto – non possano
certo dirsi manifeste.
4.4
In queste condizioni, occorre
quindi trasmettere il decreto di sequestro all’Ufficio esecuzione di Lugano in
applicazione analogica dell’art. 32 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 275). Onde non
compromettere l’effetto sorpresa già ottenuto, la comunicazione della presente
decisione avverrà in concomitanza con la nuova esecuzione del sequestro.
5.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso dei considerandi.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 32, 54, 272, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, è annullato il verbale di sequestro n. __________ del 12 gennaio 2011 a far tempo dalla notifica di cui al dispositivo n. 1.2.
1.2
È
ordinata la trasmissione del decreto di sequestro 11 gennaio 2011 della Pretura
__________ all’Ufficio __________ perché lo esegua. La presente sentenza verrà
allegata alla notifica del sequestro alle agenzie luganesi di __________ e __________.
1.3
L’Ufficio
esecuzione di Lugano comunicherà la presente sentenza ai rappresentanti delle
parti (avv. PA 1 e PA 2, entrambi in __________) unitamente al proprio verbale
di sequestro.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione all’Ufficio esecuzione di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura __________ e all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster