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Decisione

15.2011.26

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12 aprile 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

procede nei confronti dell’ex-marito PI 1 per l’incasso di alimenti pari a fr.

28'197,05.

B. Il

22 marzo 2010, l’CO 1 ha determinato il minimo d’esi­stenza dell’escusso in fr.

3'628.-- in base al seguente calcolo (doc. J):

Guadagno

del debitore fr. 7'165.--

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.--

Affitto

fr. 1'400.--

Cassa

malati fr. 288.--

Trasferte fr. 400.--

Pasti

fuori domicilio fr. 240.--

Diversi fr. 100.--

Totale fr. 3'628.--

L’eccedenza

pignorabile è stata pignorata presso il datore di lavoro, __________. Da aprile

a dicembre 2010, l’Ufficio ha incassato fr. 20'124,10 per conto della procedente

(doc. L).

C. Con

provvedimento 7 febbraio 2011, l’Ufficio ha proceduto ad una revisione del calcolo

del minimo di esistenza dell’escusso, portandolo a fr. 7'563,35 (invece di fr

3'628.--), in quanto ha aggiunto l’importo mensile degli alimenti dovuti

all’ex-moglie, i costi di due trasferte al mese al suo domicilio di Carinzia (2'400 km + i relativi pedaggi) e il mantenimento della moglie casalinga in Austria, e ha aggiornato

l’importo dei premi della cassa malati e incluso la franchigia. Il nuovo

calcolo si presenta come segue:

Guadagno

del debitore fr. 7'500.--

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.--

Alimenti

dovuti fr. 1'894.35

Affitto

fr. 1'400.--

Cassa

malati fr. 308.--

Franchigia

CM fr. 125.--

Spese

di trasferta fr. 200.--

Pasti

fuori domicilio fr. 240.--

Trasferte

Ticino/Carinzia fr. 1'116.--

Economia

dom. Austria fr. 1'080.--

Totale fr. 7'563.35

D. Con

provvedimento 8 febbraio 2011 (doc. B), l’Ufficio ha riconosciuto nel calcolo

del minimo d’esistenza dell’escusso fr. 6'120.-- a titolo di acconto iniziale

(fr. 4'120.--) e per i mesi di febbraio e marzo 2011 (fr. 2'000.--), richiesti

dal debitore per far fronte a spese per cure dentarie ammontanti

complessivamente a fr. 12'350.--, da prelevare sulla somma di fr. 9'929,95

depositata presso l’Uffi­cio, corrispondente alla 13a mensilità e al

bonus per il 2010 e alla quota pignorabile di gennaio 2011. L’Ufficio ha

d’altronde deciso che quest’ultima quota (pari a fr. 1'911,20) sarebbe stata

restituita al debitore in virtù del provvedimento del giorno prima (supra

ad C) e che l’importo residuo di fr. 2'000.-- sarebbe stato depositato in

attesa del conguaglio per le imposte alla fonte del 2010.

E. Con

due ricorsi separati del 21 febbraio 2011, la procedente ha contestato sia il

provvedimento del 7 febbraio, con un allegato impropriamente denominato “osservazioni”

(ricorso n. 6/2011), sia quello dell’8 febbraio 2011 (ricorso n. 7/2011), in base

a motivazioni che se del caso saranno riprese nei considerandi in diritto.

L’escusso ha presentato osservazioni al secondo ricorso il 4 marzo 2011.

F. Con

provvedimento 11 marzo 2011, l’Ufficio ha riconsiderato la sua decisione 7

febbraio, annullandola e preavvisando l’allesti­mento di un nuovo calcolo del

minimo d’esistenza. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre formulato

osservazioni al secondo ricorso, chiedendone la reiezione.

Considerandi

in

diritto:

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato

fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova

decisione e notificarla senz’indu­gio alle parti e all’autorità di vigilanza. Se,

come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le

richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli

(DTF 126 III 86 cons. 3). Preso atto della decisione dell’Ufficio di riconsiderare

il suo provvedimento del 7 febbraio 2011, e ritenuto che il nuovo provvedimento

non è stato impugnato, occorre quindi stralciare il ricorso n. 6/2011 dagli

atti.

2.

Nelle

sue osservazioni al secondo ricorso, PI 1 chiede preliminarmente di verificare

se il pignoramento non sia da annullare in virtù dell’art. 206 LEF, nella

misura in cui il Bezirksgericht di __________ (A) lo ha dichiarato insolvente

con decisione del 9 giugno 2010. Ora, un fallimento dichiarato all’estero da un

tribunale competente esplica effetti in Svizzera solo dopo esservi stato riconosciuto

tale ai sensi dell’art. 166 LDIP. Tali effetti, che sono poi quelli inerenti ad

un fallimento pronunciato in Svizzera, tra cui si annovera la sospensione delle

esecuzioni individuali (art. 206 LEF), non si producono prima della decisione

di riconoscimento (art. 170 LDIP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 135 III 39, c. 2.4; 134 III 371 segg., c. 5.1.2), è escluso un riconoscimento pregiudiziale di un fallimento estero

nell’ambito di una procedura giudiziaria svizzera. Nel caso concreto, a

prescindere dal quesito di sapere se la sentenza 9 giugno 2010 del Bezirksgericht

di __________ () possa davvero essere considerata come un decreto di fallimento

giusta l’art. 166 LDIP e se il tribunale austriaco fosse internazionalmente

competente, ovvero se PI 1 fosse domiciliato in Austria al momento in cui la

sentenza è stata emanata, il resistente non allega né dimostra che la stessa

sia stata riconosciuta in Svizzera a titolo principale. Essa è quindi

irrilevante per l’esito dei ricorsi in esame.

3.

Secondo

il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC

n. 68/2009, 6292 segg.), l’Ufficio deve riconoscere

all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche,

dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari

sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,

nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al

momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che

solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale

di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93). Anche l’ammontare della franchigia e

delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi

medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere

incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il

debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della

franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III

244.

seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 2.1; Ochsner, op.

cit., n. 144 e 145 ad art. 93).

Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a).

3.1

Nella

fattispecie, la ricorrente contesta il carattere indispensabile delle cure

dentistiche previste e il fatto che le stesse dovessero essere eseguite

forzatamente ad inizio 2011, e ritiene che come minimo né la tredicesima mensilità

né il bonus per l’anno 2010 devono essere utilizzati per saldare fatture che

verranno emesse nel 2011.

3.2

La

ricorrente misconosce due circostanze rilevanti per l’esito del ricorso.

a) In

primo luogo, la giurisprudenza non pone quale presupposto per l’inclusione di

una spesa nel minimo d’esistenza dell’escusso la sua urgenza ma soltanto il suo

carattere indispensabile dal punto di vista della garanzia di una vita decorosa

per il debitore, segnatamente per quanto riguarda la sua salute. Pure dal

profilo economico, non giova né al debitore né ai suoi creditori aspettare

l’ultimo momento perché egli riceva cure che comunque sono indispensabili alla

sua salute. Nel caso concreto, non è dubbio che i trattamenti effettuati dal

dott. Fransioli già nel 2010 siano indispensabili, trattandosi di estrazione,

di otturazioni e di posa di corone (cfr. doc. M).

b) In

secondo luogo, la ricorrente misconosce il fatto che il trattamento ha già

iniziato il 22 novembre 2010 (doc. M), motivo per cui l’Ufficio ha sospeso la

distribuzione della tredicesima mensilità e del bonus per l’anno 2010 dopo aver

ricevuto la prima fattura (di fr. 395,20) del 20 dicembre 2010 (cfr. incarto

dell’Ufficio). In ogni caso, la cura è posteriore all’inizio della trattenuta

salariale e quindi il suo costo può di principio essere computato integralmente

nel minimo di esistenza dell’escusso. Inoltre, la tredicesima può essere

versata al creditore solo dopo il suo incasso e solo nella misura in cui,

sommata ai redditi maturati durante l’anno di pignoramento, supera il totale

delle spese indispensabili dell’escusso per il medesimo periodo di riferimento

(cfr. Ochs­ner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad

art. 93; vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea

2010, n. 14 ad art. 4 ad art. 93). Compensazioni di spese indispensabili con

redditi già incassati dall’Ufficio sono quindi possibili (cfr. DTF 112 III 19; Ochsner, op. cit., n. 35 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 32 ad art.

93), e anzi sono prescritte dalla ratio legis dell’art. 93 LEF. La ricorrente

non contesta poi le condizioni di pagamento (un acconto iniziale di un terzo

del costo complessivo e per il saldo acconti mensili di fr. 1000.--), che del

resto sono ragionevoli e non inusuali, e determinano a carico del pignoramento

in corso un costo di meno della metà dell’importo integrale preventivato.

4.

Coerentemente

con il principio di effettività delle spese computabili nel minimo di esistenza

(supra cons. 3 i.f.), l’Ufficio ha disposto il pagamento dell’importo di fr.

6'120.-- direttamente allo studio dentistico e non al debitore. I dispositivi

n. 1 e 2 del provvedimento impugnato vanno di conseguenza confermati.

Il

Dispositivo

dispositivo n. 3 è invece diventato privo di oggetto con l’annul­lamento della

decisione del 7 febbraio (cfr. cons. 1).

Per

quanto concerne infine il dispositivo n. 4, è prematuro, in assenza di una decisione

dell’Ufficio in merito, pronunciarsi sulla destinazione di un’eventuale eccedenza

dopo il pagamento del conguaglio delle imposte alla fonte.

5. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso n. 6/2011 è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo

di oggetto.

2. Il

ricorso n. 7/2011 è respinto.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione a:

– avv. PA

1, ;

– avv. PA

2, .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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