15.2011.26
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12 aprile 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2011.26
Data decisione, Autorità:
12.04.2011, CEF
Titolo:
Sospensione dell'esecuzione in considerazione del fallimento dell'escusso dichiarato all'estero. Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Spese dentistiche. Nozione di urgenza e di necessità del trattamento. Prelevamento dei costi sulla tredicesima mensilità
MINIMO DI ESISTENZA
art. 170 LDIP
art. 93 LEF
art. 206 LEF
Incarto n.
15.2011.26
Lugano
12 aprile
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi n. 6 e 7/2011 inoltrati il 21
febbraio 2011 da
RI 1 ()
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le revisioni del
calcolo del minimo di esistenza 8 febbraio 2011 (ricorso n. 6: inclusione di
spese di trasferte e di mantenimento; ricorso n. 7: spese dentistiche)
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
patrocinato dall’ PA 2
viste le osservazioni 4 marzo 2011 di PI 1 e 11 marzo
2011 (ricorso n. 7) dell’CO 1, nonché la decisione di riconsiderazione 11 marzo
2011 (ricorso n. 6);
ritenuto
Fatti
A. RI 1
procede nei confronti dell’ex-marito PI 1 per l’incasso di alimenti pari a fr.
28'197,05.
B. Il
22 marzo 2010, l’CO 1 ha determinato il minimo d’esistenza dell’escusso in fr.
3'628.-- in base al seguente calcolo (doc. J):
Guadagno
del debitore fr. 7'165.--
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.--
Affitto
fr. 1'400.--
Cassa
malati fr. 288.--
Trasferte fr. 400.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
Diversi fr. 100.--
Totale fr. 3'628.--
L’eccedenza
pignorabile è stata pignorata presso il datore di lavoro, __________. Da aprile
a dicembre 2010, l’Ufficio ha incassato fr. 20'124,10 per conto della procedente
(doc. L).
C. Con
provvedimento 7 febbraio 2011, l’Ufficio ha proceduto ad una revisione del calcolo
del minimo di esistenza dell’escusso, portandolo a fr. 7'563,35 (invece di fr
3'628.--), in quanto ha aggiunto l’importo mensile degli alimenti dovuti
all’ex-moglie, i costi di due trasferte al mese al suo domicilio di Carinzia (2'400 km + i relativi pedaggi) e il mantenimento della moglie casalinga in Austria, e ha aggiornato
l’importo dei premi della cassa malati e incluso la franchigia. Il nuovo
calcolo si presenta come segue:
Guadagno
del debitore fr. 7'500.--
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.--
Alimenti
dovuti fr. 1'894.35
Affitto
fr. 1'400.--
Cassa
malati fr. 308.--
Franchigia
CM fr. 125.--
Spese
di trasferta fr. 200.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
Trasferte
Ticino/Carinzia fr. 1'116.--
Economia
dom. Austria fr. 1'080.--
Totale fr. 7'563.35
D. Con
provvedimento 8 febbraio 2011 (doc. B), l’Ufficio ha riconosciuto nel calcolo
del minimo d’esistenza dell’escusso fr. 6'120.-- a titolo di acconto iniziale
(fr. 4'120.--) e per i mesi di febbraio e marzo 2011 (fr. 2'000.--), richiesti
dal debitore per far fronte a spese per cure dentarie ammontanti
complessivamente a fr. 12'350.--, da prelevare sulla somma di fr. 9'929,95
depositata presso l’Ufficio, corrispondente alla 13a mensilità e al
bonus per il 2010 e alla quota pignorabile di gennaio 2011. L’Ufficio ha
d’altronde deciso che quest’ultima quota (pari a fr. 1'911,20) sarebbe stata
restituita al debitore in virtù del provvedimento del giorno prima (supra
ad C) e che l’importo residuo di fr. 2'000.-- sarebbe stato depositato in
attesa del conguaglio per le imposte alla fonte del 2010.
E. Con
due ricorsi separati del 21 febbraio 2011, la procedente ha contestato sia il
provvedimento del 7 febbraio, con un allegato impropriamente denominato “osservazioni”
(ricorso n. 6/2011), sia quello dell’8 febbraio 2011 (ricorso n. 7/2011), in base
a motivazioni che se del caso saranno riprese nei considerandi in diritto.
L’escusso ha presentato osservazioni al secondo ricorso il 4 marzo 2011.
F. Con
provvedimento 11 marzo 2011, l’Ufficio ha riconsiderato la sua decisione 7
febbraio, annullandola e preavvisando l’allestimento di un nuovo calcolo del
minimo d’esistenza. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre formulato
osservazioni al secondo ricorso, chiedendone la reiezione.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato
fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova
decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza. Se,
come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le
richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli
(DTF 126 III 86 cons. 3). Preso atto della decisione dell’Ufficio di riconsiderare
il suo provvedimento del 7 febbraio 2011, e ritenuto che il nuovo provvedimento
non è stato impugnato, occorre quindi stralciare il ricorso n. 6/2011 dagli
atti.
2.
Nelle
sue osservazioni al secondo ricorso, PI 1 chiede preliminarmente di verificare
se il pignoramento non sia da annullare in virtù dell’art. 206 LEF, nella
misura in cui il Bezirksgericht di __________ (A) lo ha dichiarato insolvente
con decisione del 9 giugno 2010. Ora, un fallimento dichiarato all’estero da un
tribunale competente esplica effetti in Svizzera solo dopo esservi stato riconosciuto
tale ai sensi dell’art. 166 LDIP. Tali effetti, che sono poi quelli inerenti ad
un fallimento pronunciato in Svizzera, tra cui si annovera la sospensione delle
esecuzioni individuali (art. 206 LEF), non si producono prima della decisione
di riconoscimento (art. 170 LDIP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 135 III 39, c. 2.4; 134 III 371 segg., c. 5.1.2), è escluso un riconoscimento pregiudiziale di un fallimento estero
nell’ambito di una procedura giudiziaria svizzera. Nel caso concreto, a
prescindere dal quesito di sapere se la sentenza 9 giugno 2010 del Bezirksgericht
di __________ () possa davvero essere considerata come un decreto di fallimento
giusta l’art. 166 LDIP e se il tribunale austriaco fosse internazionalmente
competente, ovvero se PI 1 fosse domiciliato in Austria al momento in cui la
sentenza è stata emanata, il resistente non allega né dimostra che la stessa
sia stata riconosciuta in Svizzera a titolo principale. Essa è quindi
irrilevante per l’esito dei ricorsi in esame.
3.
Secondo
il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC
n. 68/2009, 6292 segg.), l’Ufficio deve riconoscere
all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche,
dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari
sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,
nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al
momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che
solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale
di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93). Anche l’ammontare della franchigia e
delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi
medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere
incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il
debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della
franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III
244.
seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 2.1; Ochsner, op.
cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a).
3.1
Nella
fattispecie, la ricorrente contesta il carattere indispensabile delle cure
dentistiche previste e il fatto che le stesse dovessero essere eseguite
forzatamente ad inizio 2011, e ritiene che come minimo né la tredicesima mensilità
né il bonus per l’anno 2010 devono essere utilizzati per saldare fatture che
verranno emesse nel 2011.
3.2
La
ricorrente misconosce due circostanze rilevanti per l’esito del ricorso.
a) In
primo luogo, la giurisprudenza non pone quale presupposto per l’inclusione di
una spesa nel minimo d’esistenza dell’escusso la sua urgenza ma soltanto il suo
carattere indispensabile dal punto di vista della garanzia di una vita decorosa
per il debitore, segnatamente per quanto riguarda la sua salute. Pure dal
profilo economico, non giova né al debitore né ai suoi creditori aspettare
l’ultimo momento perché egli riceva cure che comunque sono indispensabili alla
sua salute. Nel caso concreto, non è dubbio che i trattamenti effettuati dal
dott. Fransioli già nel 2010 siano indispensabili, trattandosi di estrazione,
di otturazioni e di posa di corone (cfr. doc. M).
b) In
secondo luogo, la ricorrente misconosce il fatto che il trattamento ha già
iniziato il 22 novembre 2010 (doc. M), motivo per cui l’Ufficio ha sospeso la
distribuzione della tredicesima mensilità e del bonus per l’anno 2010 dopo aver
ricevuto la prima fattura (di fr. 395,20) del 20 dicembre 2010 (cfr. incarto
dell’Ufficio). In ogni caso, la cura è posteriore all’inizio della trattenuta
salariale e quindi il suo costo può di principio essere computato integralmente
nel minimo di esistenza dell’escusso. Inoltre, la tredicesima può essere
versata al creditore solo dopo il suo incasso e solo nella misura in cui,
sommata ai redditi maturati durante l’anno di pignoramento, supera il totale
delle spese indispensabili dell’escusso per il medesimo periodo di riferimento
(cfr. Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad
art. 93; vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea
2010, n. 14 ad art. 4 ad art. 93). Compensazioni di spese indispensabili con
redditi già incassati dall’Ufficio sono quindi possibili (cfr. DTF 112 III 19; Ochsner, op. cit., n. 35 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 32 ad art.
93), e anzi sono prescritte dalla ratio legis dell’art. 93 LEF. La ricorrente
non contesta poi le condizioni di pagamento (un acconto iniziale di un terzo
del costo complessivo e per il saldo acconti mensili di fr. 1000.--), che del
resto sono ragionevoli e non inusuali, e determinano a carico del pignoramento
in corso un costo di meno della metà dell’importo integrale preventivato.
4.
Coerentemente
con il principio di effettività delle spese computabili nel minimo di esistenza
(supra cons. 3 i.f.), l’Ufficio ha disposto il pagamento dell’importo di fr.
6'120.-- direttamente allo studio dentistico e non al debitore. I dispositivi
n. 1 e 2 del provvedimento impugnato vanno di conseguenza confermati.
Il
Dispositivo
dispositivo n. 3 è invece diventato privo di oggetto con l’annullamento della
decisione del 7 febbraio (cfr. cons. 1).
Per
quanto concerne infine il dispositivo n. 4, è prematuro, in assenza di una decisione
dell’Ufficio in merito, pronunciarsi sulla destinazione di un’eventuale eccedenza
dopo il pagamento del conguaglio delle imposte alla fonte.
5. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso n. 6/2011 è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo
di oggetto.
2. Il
ricorso n. 7/2011 è respinto.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a:
– avv. PA
1, ;
– avv. PA
2, .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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