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Decisione

15.2011.27

Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)

11 aprile 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.27

Data decisione, Autorità:

11.04.2011, CEF

Titolo:

Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2011.27

Lugano

11 aprile 2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 28 febbraio 2011

dell’amministratore speciale

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il fallimento è

aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori

ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una

delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato

amministratore speciale delle altre due società sorelle P__________ e C__________.

Considerandi

2.

Il termine per

ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la terza volta, con

decisione 1° aprile 2010 (inc. 15.2010.14) fino al 31 gennaio

2011.

3.

Con l’istanza in

esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2012, allegando un

rapporto intermedio al 28 febbraio 2011, da cui risulta che dall’ultima

decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha

gestito, con la delegazione dei creditori, la causa giudiziaria promossa contro

la massa da __________ per il recupero degli importi incassati durante la moratoria

concordataria e la procedura di fallimento;

– ha

adempiuto le proprie incombenze nella procedura di ricorso inoltrata dall’avv. __________

(inc. 15.10.102);

– ha

revocato alcune cessioni ex art. 260 LEF (decisioni 8 gennaio e 25 febbraio 2011).

Per l’istante,

prima di poter chiedere la chiusura del fallimento, gli occorre ancora porre

all’asta le pretese la cui cessione è stata revocata all’inizio del 2010 e attendere

una decisione della delegazione dei creditori in merito alla continuazione della

causa avviata da U__________.

4.

In virtù dell’art.

270.

LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla

dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso

di bisogno, prorogare tale termine.

4.1

In concreto, si evince

dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale,

dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per

quanto la verifica delle cessioni (cfr. cons. 4.2 della precedente decisione di

proroga). Le rimane solo da verificare se il valore presunto dei diritti patrimoniali

la cui cessione è stata revocata giustifica la loro messa all’asta (art. 260

cpv. 3 LEF) o se devono essere considerati impignorabili in quanto il possibile

ricavo non sia sufficiente a coprire le spese di pubblicazione e di vendita

(cfr. art. 92 cpv. 2 e 224 LEF).

4.2

In ogni caso, la

chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui è

tuttora pendente la causa che alcuni cessionari delle pretese della fallita

(relative all’incasso dei suoi crediti verso (ex-)clienti) hanno promosso il 30

giugno 2009 presso la Pretura di Lugano, Sez. 1 (inc. OA.2009.403) nei confronti

di tre banche per far accertare il diritto esclusivo degli attori sulle somme

incassate dopo la scadenza delle cessioni pattuite a favore delle convenute

(cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.14, cons. 4.2).

D’altronde, sono pendenti anche otto cause promosse dai cessionari contro

ex-clienti della fallita nonché la causa avviata da UBS SA nei confronti

della massa (inc. OA.2009.6 della Pretura di Leventina) per il recupero degli importi

– determinati in fr. 483'396,22 – incassati durante la moratoria concordataria

e durante il fallimento. A dipendenza delle risultanze istruttorie della causa

promossa da __________, l’amministra­zione speciale dovrà consultare la delegazione

dei creditori giusta l’art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF sull’opportunità di continuare

la causa.

4.3

Di

conseguenza, l’istanza va accolta.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1.

L’istanza è accolta.

1.1

Il termine di cui

all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2012.

2.

Intimazione a IS 1, __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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