15.2011.28
Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)
11 aprile 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.28
Data decisione, Autorità:
11.04.2011, CEF
Titolo:
Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF)
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2011.28
Lugano
11 aprile
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 28 febbraio 2011 dell’amministratore
speciale
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Il fallimento è
aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori
ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una
delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nominato
amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.
Considerandi
2.
Il termine per
ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la terza volta, con
decisione 1° aprile 2010 (inc. 15.2010.12) fino al 31 gennaio
2011.
3.
Con l’istanza in
esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2012, allegando un
rapporto intermedio al 28 febbraio 2011, da cui risulta che dall’ultima
decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):
– ha
revocato alcune cessioni ex art. 260 LEF (decisioni 8 gennaio e 25 febbraio
2011);
– ha
proceduto alla gestione corrente della procedura, in particolare per quanto
attiene agli aspetti fiscali.
Per l’istante,
prima di poter chiedere la chiusura del fallimento, occorre ancora porre
all’asta le pretese la cui cessione è stata revocata all’inizio del 2010 e
attendere una decisione della delegazione dei creditori in merito alla
continuazione delle cause avviate da alcuni cessionari contro terzi e da __________
contro la massa.
4.
In virtù dell’art.
270.
LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla
dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso
di bisogno, prorogare tale termine.
4.1
In concreto, si evince
dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale,
dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per
quanto la verifica delle cessioni (cfr. cons. 4.2 della precedente decisione di
proroga). Le rimane solo da verificare se il valore presunto dei diritti
patrimoniali la cui cessione è stata revocata giustifica la loro messa all’asta
(art. 260 cpv. 3 LEF) o se devono essere considerati impignorabili in quanto il
possibile ricavo non sia sufficiente a coprire le spese di pubblicazione e di
vendita (cfr. art. 92 cpv. 2 e 224 LEF).
4.2
In ogni caso, la
chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui è
tuttora pendente la causa che alcuni cessionari delle pretese della fallita
(relative all’incasso dei suoi crediti verso (ex-)clienti) hanno promosso il 30
giugno 2009 presso la Pretura di Lugano, Sez. 1 (inc. OA.2009.403) nei
confronti di tre banche per far accertare il diritto esclusivo degli attori
sulle somme incassate dopo la scadenza delle cessioni pattuite a favore delle
convenute (cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.12, cons.
4.
). D’altronde, sono pendenti anche due cause promosse dai cessionari contro
ex-clienti della fallita (attualmente sospese in vista di trattative
bonali) nonché la causa inoltrata dalla fallita prima
del fallimento nei confronti di Credit Suisse (inc. OA.2004.26 della Pretura di
Leventina), poi continuata da alcuni cessionari, che è tuttora sospesa in
quanto sono in corso trattative tra le parti in vista di una soluzione bonale
della vertenza.
4.3
Di
conseguenza, l’istanza va accolta.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
1.
L’istanza è
accolta.
1.1
Il termine di cui
all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2012.
2.
Intimazione a IS 1, __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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