15.2011.3
Pignoramento dei redditi di un architetto indipendente. Audizione di testi. Redditi conseguiti dopo la decisione impugnata d'impignorabilità. Imignorabilità di redditi meramente ipotetici. Stima dei r
10 ottobre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2011.3
Data decisione, Autorità:
10.10.2011, CEF
Titolo:
Pignoramento dei redditi di un architetto indipendente. Audizione di testi. Redditi conseguiti dopo la decisione impugnata d'impignorabilità. Imignorabilità di redditi meramente ipotetici. Stima dei redditi per apprezzamento
REDDITO
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2011.3
Lugano
10 ottobre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2011 di
1. RI 1
2. RI 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 27
settembre 2010, con cui è stato revocato il pignoramento del salario ordinato
nell’esecuzione n. __________ promossa dai ricorrenti nei confronti di
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. I qui ricorrenti, arch. RI 1 e RI 2, procedono in via esecutiva nei
confronti dell’arch. PI 1 per l’incasso di fr. 8'000.--, oltre interessi al 5%
dal 1° settembre 2008 e spese.
B. Il 3
agosto 2009, l’CO 1, agendo a favore dei creditori del gruppo n. 900041, di cui
fanno parte i ricorrenti, ha proceduto al pignoramento delle indennità della
Cassa cantonale contro la disoccupazione percepite dall’escusso, limitatamente
alla quota eccedente il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 2'190.--.
In funzione di un pignoramento in favore di un gruppo precedente, le trattenute
sono iniziate solo nel febbraio 2010.
C. Il
27 dicembre 2010, l’Ufficio ha revocato il pignoramento, dopo aver accertato
che l’escusso aveva, a partire dalla fine del mese di giugno 2010, iniziato ad
esercitare la professione di architetto indipendente, rinunciando così alle
indennità di disoccupazione, e che nella nuova attività aveva realizzato un
guadagno mensile medio di fr. 1'358.--, che non gli consentiva più di coprire
il proprio minimo di esistenza, tenuto conto di un affitto mensile di fr.
710.-- (però non più pagato dal mese di agosto), di premi della cassa malati di
fr. 368.-- al mese e di spese di trasferte e di pasti fuori domicilio di fr.
370.-- al mese.
D. Il
12 gennaio 2011, l’Ufficio, tenuto conto di quanto incassato con il
pignoramento (fr. 1'624,65), degli interessi maturati nel frattempo e delle
spese, ha emesso a favore dei ricorrenti un attestato di carenza di beni per
fr. 7'449,75.
E. Lo
stesso 12 gennaio 2011, RI 1 e RI 2 hanno impugnato la decisione di revoca del
pignoramento, contestando l’importo indicato dall’escusso quale suo guadagno medio,
che a detta dei ricorrenti, ai sensi delle norme professionali del ramo, equivarrebbe
ad una giornata scarsa di lavoro, e chiedendo alla Camera d’interpellare lo
Studio S__________ __________ di __________, con il quale l’escusso lavorerebbe
con mandati regolari e ben retribuiti, e di esigere dall’escusso di meglio sostanziare
la modifica di reddito annunciata.
F. Il
19 gennaio 2011, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso.
G. Con
osservazioni del 1° febbraio 2011, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera,
ritenendo comunque di aver agito correttamente.
H. Su
sollecitazione 4 febbraio 2011 della Camera, l’Ufficio, l’8 febbraio, ha
prodotto due documenti, da cui risulta che l’escusso, in virtù di una sua
stessa richiesta del 26 maggio, ha smesso di percepire indennità di
disoccupazione dal 1° luglio 2010. D’altronde, l’Ufficio ha trasmesso uno
scritto 8 febbraio 2011 di T__________ SA, di __________, che conferma di non
aver mai avuto mandati regolari retribuiti di lavoro con PI 1.
I. Il
25 febbraio 2011, i ricorrenti hanno inoltrato un memoriale di osservazioni,
con cui, in sostanza, hanno rimproverato all’Ufficio di non aver svolto
indagini sull’ammissibilità e la composizione del nuovo reddito dichiarato
dall’escusso, fatta eccezione degli atti prodotti dopo l’inoltro del ricorso.
Essi hanno inoltre ritenuto che il reddito avrebbe dovuto essere determinato
partendo da ciò che l’escusso potrebbe ottenere realmente oppure da quanto egli
ha effettivamente conseguito negli ultimi anni. I ricorrenti hanno infine
chiesto l’audizione di tre testi pronti a dichiarare che l’escusso avrebbe
detto chiaramente loro essere intenzionato a partire per l’Angola a seguito di
un incarico importante ricevuto dalla società gestita dal signor T__________,
l’edizione della controparte della sua contabilità e il richiamo dalla Cassa di
compensazione AVS di tutta la documentazione riguardo ai redditi dell’arch. PI
1.
L. Il
28 febbraio 2011, i ricorrenti hanno comunicato che secondo una notizia
dell’Ufficio tecnico del Comune di Lugano, l’escusso sarebbe in procinto di
depositare una domanda di costruzione a nome dell’arch. P__________.
M. Con
osservazioni del 3 marzo 2011, l’escusso ha confermato che la documentazione
prodotta dall’CO 1 corrispondesse alla realtà dei fatti.
N. L’11
aprile 2011, dopo aver ottenuto l’annullamento dell’udienza indetta per il 4
aprile in seguito a malattia, PI 1 ha prodotto un certificato medico e le 6
fatture da lui emesse nel quadro della sua attività professionale nel periodo
dal 1° luglio 2010 all’8 aprile 2011, che ammontano complessivamente a fr.
11'640.-- (media mensile: fr. 1’293.--).
O. Il
12 aprile 2011, l’Istituto delle assicurazioni sociali, su richiesta della Camera,
ha trasmesso il conto individuale dell’escusso, la cui ultima registrazione
indica per i sei primi mesi del 2010 un importo di fr. 34'333.--, corrisposto
quali indennità di disoccupazione.
P. Il
15 aprile 2011, debitamente interpellato dalla Camera, l’arch. P__________ ha
confermato che il suo studio di architettura, nel 2010 e nel 2011, non aveva
conferito all’escusso mandati retribuiti.
Q. Dopo
un ulteriore rinvio d’udienza richiesto dai ricorrenti, PI 1 è finalmente
potuto essere sentito il 28 settembre 2011, alla presenza dei ricorrenti. Egli
ha precisato di aver rinunciato, a fine giugno 2010, a percepire le indennità di disoccupazione perché aveva buone prospettive di lavoro in proprio
(edificazione di una casa a Caslano, progetto in Angola), che però sono poi sfumate.
Fino a fine agosto 2011, egli è stato aiutato finanziaramente dalla madre, con
importi mensili da fr. 300.-- a 400.--, nonché dalla convivente, che paga le
spese comuni, compreso l’affitto, ad eccezione dei premi della cassa malati.
Rivelando di essere in procinto di fatturare fr. 8'000.-- per un lavoro recente
e di essere assunto al 50% dal 1° settembre 2011 dallo studio dell’ing. E__________
di __________ per un salario mensile netto di fr. 2'404.--, l’escusso si è
impegnato a pagare acconti di fr. 500.-- al mese a partire dal 30 settembre e
si è detto disposto ad effettuare alcuni lavori di architettura per i
ricorrenti, compensando il corrispettivo dovuto (fr. 90.--/ora) con il suo
scoperto.
Considerandi
in diritto:
1.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). L’ufficio di esecuzione, nell’allestimento del verbale di pignoramento,
deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto
ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del
creditore (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea
2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.
2.
Nel
caso concreto, i ricorrenti rimproverano all’CO 1 di non aver svolto
sufficienti accertamenti in merito al reddito dichiarato dall’escusso, invocando
presunti fatti (asseriti mandati conferiti dallo studio di architettura S__________,
promozioni immobiliari) di cui l’Ufficio non poteva essere a conoscenza. In
ogni caso, la questione è ora irrilevante, siccome tutti gli accertamenti
chiesti dai ricorrenti, compresi quelli indicati nelle osservazioni 25 febbraio
2011, sono stati effettuati in sede ricorsuale, tranne l’audizione dei testi
menzionati in quell’ultimo scritto, siccome essi avrebbero al massimo potuto
riferire delle occasioni di guadagno accennate loro dall’escusso, ma non di
effettivi incassi, ciò che in ambito esecutivo è privo di pertinenza (cfr.
infra ad cons. 4).
3.
L’istruttoria,
e in particolare le dichiarazioni degli studi di architettura indicati dai ricorrenti
quali possibili mandanti (cfr. supra ad H e P), come pure la deposizione dell’escusso,
ha confermato la decisione impugnata: le entrate conseguite dall’escusso dopo
la fine giugno 2010 (cfr. supra ad C e N) sono insufficienti, senza l’aiuto
della madre e della convivente, a coprire il suo minimo di esistenza. Quanto ai
redditi recenti (supra ad Q), essi non potevano essere previsti al momento in
cui l’Ufficio ha emesso la decisione impugnata, sicché il pignoramento andava
necessariamente revocato in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF. Il pignoramento sarebbe
in ogni caso terminato per legge il 3 agosto 2010, ovvero un anno dopo la sua
esecuzione (art. 93 cpv. 2 LEF).
4.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nelle osservazioni 25 febbraio 2011, è
materialmente impossibile pignorare redditi meramente ipotetici
– quindi inesistenti –, quali ad esempio indennità di disoccupazione non
percepite o occasioni di attività professionali remunerate non realizzate (cfr.
CEF 26 agosto 2008, inc. 15.07.106, cons. 3; sentenze 3 ottobre 2001 e 2 aprile
2007.
dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2002, 146 seg. e
BlSchK 2007, 249 segg.). La giurisprudenza da loro citata, che riguarda il
diritto del divorzio, è inapplicabile in ambito esecutivo. Parimenti, non
deroga al principio di effettività dei redditi da pignorare la giurisprudenza
secondo cui, se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato
della sua attività indipendente dev’essere valutato paragonandola ad altre
simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons. 3a
con rinvii). Una simile determinazione si giustifica infatti solo se
l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo o se vi
sono indizi atti a far dubitare della verità delle affermazioni dell’escusso (cfr.
Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 25 segg. e 38 segg. ad art. 93): nella fattispecie esaminata dal Tribunale federale, il debitore,
che sosteneva di non conseguire redditi, pagava un’imposta forfettaria
calcolata in base ad un dispendio annuo di fr. 200'000.--. Ora nel caso qui in
esame, PI 1 ha dichiarato i suoi redditi, producendo le relative fatture, e
l’istruttoria non ha evidenziato elementi atti a contrastare tali affermazioni.
Una stima per apprezzamento è quindi esclusa.
5.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 19, 20 LPR, 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
–
arch. PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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