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Decisione

15.2011.3

Pignoramento dei redditi di un architetto indipendente. Audizione di testi. Redditi conseguiti dopo la decisione impugnata d'impignorabilità. Imignorabilità di redditi meramente ipotetici. Stima dei r

10 ottobre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. I qui ricorrenti, arch. RI 1 e RI 2, procedono in via esecutiva nei

confronti dell’arch. PI 1 per l’incasso di fr. 8'000.--, oltre interessi al 5%

dal 1° settembre 2008 e spese.

B. Il 3

agosto 2009, l’CO 1, agendo a favore dei creditori del gruppo n. 900041, di cui

fanno parte i ricorrenti, ha proceduto al pignoramento delle indennità della

Cassa cantonale contro la disoccupazione percepite dall’escusso, limitatamente

alla quota eccedente il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 2'190.--.

In funzione di un pignoramento in favore di un gruppo precedente, le trattenute

sono iniziate solo nel febbraio 2010.

C. Il

27 dicembre 2010, l’Ufficio ha revocato il pignoramento, dopo aver accertato

che l’escusso aveva, a partire dalla fine del mese di giugno 2010, iniziato ad

esercitare la professione di architetto indipendente, rinunciando così alle

indennità di disoccupazione, e che nella nuova attività aveva realizzato un

guadagno mensile medio di fr. 1'358.--, che non gli consentiva più di coprire

il proprio minimo di esistenza, tenuto conto di un affitto mensile di fr.

710.-- (però non più pagato dal mese di agosto), di premi della cassa malati di

fr. 368.-- al mese e di spese di trasferte e di pasti fuori domicilio di fr.

370.-- al mese.

D. Il

12 gennaio 2011, l’Ufficio, tenuto conto di quanto incassato con il

pignoramento (fr. 1'624,65), degli interessi maturati nel frattempo e delle

spese, ha emesso a favore dei ricorrenti un attestato di carenza di beni per

fr. 7'449,75.

E. Lo

stesso 12 gennaio 2011, RI 1 e RI 2 hanno impugnato la decisione di revoca del

pignoramento, contestando l’importo indicato dall’escusso quale suo guadagno medio,

che a detta dei ricorrenti, ai sensi delle norme professionali del ramo, equivarrebbe

ad una giornata scarsa di lavoro, e chiedendo alla Camera d’interpellare lo

Studio S__________ __________ di __________, con il quale l’escusso lavorerebbe

con mandati regolari e ben retribuiti, e di esigere dall’escusso di meglio sostanziare

la modifica di reddito annunciata.

F. Il

19 gennaio 2011, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al

ricorso.

G. Con

osservazioni del 1° febbraio 2011, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera,

ritenendo comunque di aver agito correttamente.

H. Su

sollecitazione 4 febbraio 2011 della Camera, l’Ufficio, l’8 febbraio, ha

prodotto due documenti, da cui risulta che l’escusso, in virtù di una sua

stessa richiesta del 26 maggio, ha smesso di percepire indennità di

disoccupazione dal 1° luglio 2010. D’al­tronde, l’Ufficio ha trasmesso uno

scritto 8 febbraio 2011 di T__________ SA, di __________, che conferma di non

aver mai avuto mandati regolari retribuiti di lavoro con PI 1.

I. Il

25 febbraio 2011, i ricorrenti hanno inoltrato un memoriale di osservazioni,

con cui, in sostanza, hanno rimproverato all’Ufficio di non aver svolto

indagini sull’ammissibilità e la composizione del nuovo reddito dichiarato

dall’escusso, fatta eccezione degli atti prodotti dopo l’inoltro del ricorso.

Essi hanno inoltre ritenuto che il reddito avrebbe dovuto essere determinato

partendo da ciò che l’escusso potrebbe ottenere realmente oppure da quanto egli

ha effettivamente conseguito negli ultimi anni. I ricorrenti hanno infine

chiesto l’audizione di tre testi pronti a dichiarare che l’escusso avrebbe

detto chiaramente loro essere intenzionato a partire per l’Angola a seguito di

un incarico importante ricevuto dalla società gestita dal signor T__________,

l’edizione della controparte della sua contabilità e il richiamo dalla Cassa di

compensazione AVS di tutta la documentazione riguardo ai redditi dell’arch. PI

1.

L. Il

28 febbraio 2011, i ricorrenti hanno comunicato che secondo una notizia

dell’Ufficio tecnico del Comune di Lugano, l’escusso sarebbe in procinto di

depositare una domanda di costruzione a nome dell’arch. P__________.

M. Con

osservazioni del 3 marzo 2011, l’escusso ha confermato che la documentazione

prodotta dall’CO 1 corrispondesse alla realtà dei fatti.

N. L’11

aprile 2011, dopo aver ottenuto l’annullamento dell’udienza indetta per il 4

aprile in seguito a malattia, PI 1 ha prodotto un certificato medico e le 6

fatture da lui emesse nel quadro della sua attività professionale nel periodo

dal 1° luglio 2010 all’8 aprile 2011, che ammontano complessivamente a fr.

11'640.-- (media mensile: fr. 1’293.--).

O. Il

12 aprile 2011, l’Istituto delle assicurazioni sociali, su richiesta della Camera,

ha trasmesso il conto individuale dell’escusso, la cui ultima registrazione

indica per i sei primi mesi del 2010 un importo di fr. 34'333.--, corrisposto

quali indennità di disoccupazione.

P. Il

15 aprile 2011, debitamente interpellato dalla Camera, l’arch. P__________ ha

confermato che il suo studio di architettura, nel 2010 e nel 2011, non aveva

conferito all’escusso mandati retribuiti.

Q. Dopo

un ulteriore rinvio d’udienza richiesto dai ricorrenti, PI 1 è finalmente

potuto essere sentito il 28 settembre 2011, alla presenza dei ricorrenti. Egli

ha precisato di aver rinunciato, a fine giugno 2010, a percepire le indennità di disoccupazione perché aveva buone prospettive di lavoro in proprio

(edificazione di una casa a Caslano, progetto in Angola), che però sono poi sfumate.

Fino a fine agosto 2011, egli è stato aiutato finanziaramente dalla madre, con

importi mensili da fr. 300.-- a 400.--, nonché dalla convivente, che paga le

spese comuni, compreso l’affitto, ad eccezione dei premi della cassa malati.

Rivelando di essere in procinto di fatturare fr. 8'000.-- per un lavoro recente

e di essere assunto al 50% dal 1° settembre 2011 dallo studio dell’ing. E__________

di __________ per un salario mensile netto di fr. 2'404.--, l’escusso si è

impegnato a pagare acconti di fr. 500.-- al mese a partire dal 30 settembre e

si è detto disposto ad effettuare alcuni lavori di architettura per i

ricorrenti, compensando il corrispettivo dovuto (fr. 90.--/ora) con il suo

scoperto.

Considerandi

in diritto:

1.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III

13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere

tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). L’ufficio di esecuzione, nell’allestimento del verbale di pignoramento,

deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto

ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del

creditore (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea

2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.

2.

Nel

caso concreto, i ricorrenti rimproverano all’CO 1 di non aver svolto

sufficienti accertamenti in merito al reddito dichiarato dall’escusso, invocando

presunti fatti (asseriti mandati conferiti dallo studio di architettura S__________,

promozioni immobiliari) di cui l’Ufficio non poteva essere a conoscenza. In

ogni caso, la questione è ora irrilevante, siccome tutti gli accertamenti

chiesti dai ricorrenti, compresi quelli indicati nelle osservazioni 25 febbraio

2011, sono stati effettuati in sede ricorsuale, tranne l’audizione dei testi

menzionati in quell’ultimo scritto, siccome essi avrebbero al massimo potuto

riferire delle occasioni di guadagno accennate loro dall’escusso, ma non di

effettivi incassi, ciò che in ambito esecutivo è privo di pertinenza (cfr.

infra ad cons. 4).

3.

L’istruttoria,

e in particolare le dichiarazioni degli studi di architettura indicati dai ricorrenti

quali possibili mandanti (cfr. supra ad H e P), come pure la deposizione dell’escusso,

ha confermato la decisione impugnata: le entrate conseguite dall’escusso dopo

la fine giugno 2010 (cfr. supra ad C e N) sono insufficienti, senza l’aiuto

della madre e della convivente, a coprire il suo minimo di esistenza. Quanto ai

redditi recenti (supra ad Q), essi non potevano essere previsti al momento in

cui l’Ufficio ha emesso la decisione impugnata, sicché il pignoramento andava

necessariamente revocato in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF. Il pignoramento sarebbe

in ogni caso terminato per legge il 3 agosto 2010, ovvero un anno dopo la sua

esecuzione (art. 93 cpv. 2 LEF).

4.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nelle osservazioni 25 febbraio 2011, è

materialmente impossibile pignorare redditi meramente ipotetici

– quindi inesistenti –, quali ad esempio indennità di disoccupazione non

percepite o occasioni di attività professionali remunerate non realizzate (cfr.

CEF 26 agosto 2008, inc. 15.07.106, cons. 3; sentenze 3 ottobre 2001 e 2 aprile

2007.

dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2002, 146 seg. e

BlSchK 2007, 249 segg.). La giurisprudenza da loro citata, che riguarda il

diritto del divorzio, è inapplicabile in ambito esecutivo. Parimenti, non

deroga al principio di effettività dei redditi da pignorare la giurisprudenza

secondo cui, se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato

della sua attività indipendente dev’essere valutato paragonandola ad altre

simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons. 3a

con rinvii). Una simile determinazione si giustifica infatti solo se

l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo o se vi

sono indizi atti a far dubitare della verità delle affermazioni dell’escusso (cfr.

Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 25 segg. e 38 segg. ad art. 93): nella fattispecie esaminata dal Tribunale federale, il debitore,

che sosteneva di non conseguire redditi, pagava un’im­posta forfettaria

calcolata in base ad un dispendio annuo di fr. 200'000.--. Ora nel caso qui in

esame, PI 1 ha dichiarato i suoi redditi, producendo le relative fatture, e

l’istruttoria non ha evidenziato elementi atti a contrastare tali affermazioni.

Una stima per apprezzamento è quindi esclusa.

5.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 19, 20 LPR, 61

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

arch. PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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