15.2011.30
Pignoramento di salario e notifica al datore di lavoro
1 aprile 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2011.30
Data decisione, Autorità:
01.04.2011, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario e notifica al datore di lavoro
AVVISO AL TERZO DEBITORE
MINIMO DI ESISTENZA
art. 5 LEF
art. 93 LEF
art. 96 LEF
art. 99 LEF
Incarto n.
15.2011.30
Lugano
1° aprile
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11/16 marzo 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse
contro il ricorrente da
PI 1
rappr. daRA 1
viste le osservazioni:
- 25 marzo 2011 dello CO 1, __________;
- 29 marzo 2011 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro RI 1 dallo PI 1
il, 1° marzo 2011 l'CO 1 ha determinato il minimo d’esistenza mensile del
debitore in fr. 3'200.30, sulla base del seguente conteggio:
Minimo
base fr. 1200.00
Locazione fr.
700.00
Cassa
malati fr. 360.30
Trasferte
+ pasti fuori domicilio fr. 440.00
Cong.
risc. + fr. CM fr. 150.00
Spese
med. + assi div. Fr. 350.00
B. Con
ricorso 11/16 marzo 2011 RI 1 ha chiesto che nel calcolo del minimo di
esistenza vengano considerati il minimo base, le spese di riscaldamento, le
spese accessorie, le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro e le
varie spese quali le spese mediche e farmaceutiche. Il ricorrente si è pure
lamentato del fatto che l’Ufficio ha comunicato il pignoramento al proprio
datore di lavoro.
.
C. Delle
osservazioni 25 marzo 2011 dello PI 1 e 29 marzo 2011 dell’CO 1, entrambe chiedenti
la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
3.
Per il calcolo
del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed
oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto
sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
RI 1 ha chiesto di
considerare nella determinazione del suo minino di esistenza l’importo di base,
le spese di riscaldamento, le spese accessorie, le spese di trasferta e le
varie spese quali le spese mediche e farmaceutiche. A differenza però di quanto
asserisce il ricorrente, tutte queste spese sono state conteggiate dall’Ufficio
nella determinazione del suo minimo vitale, avvenuta il 1° marzo 2011. Il
ricorso deve essere di conseguenza respinto.
5.
Il pignoramento di salario è in
principio eseguito quando il debitore o il suo rappresentante è informato
dall’ufficio che una parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento
esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza
autorizzazione dell’ufficio, nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in
caso d’inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’Ufficio
(cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2008.,
§ 22 n. 53 p. 188 e § 23 n. 70 p. 211) è infatti elemento costitutivo dell’atto
di pignoramento (cfr. DTF 112 III
15), atteso che affinché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere
indicate espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons. 2; Amonn/Walther, op.
cit., § 23 n.70 p. 211; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 76 p. 343). Quale misura “cautelare” (cfr.
Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) intesa ad assicurare il mantenimento
del substrato esecutivo l’ufficio è tenuto a notificare -pena la responsabilità
del Cantone ex art. 5 LEF nel caso l’omissione comportasse un danno ai
creditori (Hunkeler,
Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 3 ad art. 98 e n. 10 ad art. 99)- al
datore di lavoro (terzo debitore) l’avvenuto pignoramento di salario (CEF,
sentenza 12.8.2009, inc. 15.2009.84). Il datore di lavoro sarà avvertito,
conformemente all’art. 99 LEF, che l’importo pignorato potrà essere pagato
validamente soltanto all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr.
formulario Mod. 10; Circolare n. 24/2003 del 4 dicembre 2003 di questa Camera; Amonn/Walther, op. cit., § 23 n. 71 p. 211;
Vonder Mühll, op. cit, n. 44. ad
art. 93). Per questi motivi quindi la decisione presa dall’Ufficio con il
provvedimento impugnato è conforme a quanto previsto dalla LEF.
6.
Da quanto precede discende che il
ricorso è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 5, 17, 93, 96 e 99 LEF;
61.
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
- RI
1, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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