15.2011.36
Opposizione a precetto esecutivo: onere della prova
20 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2011.36
Data decisione, Autorità:
20.05.2011, CEF
Titolo:
Opposizione a precetto esecutivo: onere della prova
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
ONERE DELLA PROVA
art. 74 LEF
art. 78 LEF
Incarto n.
15.2011.36
Lugano
20 maggio
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 marzo 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
in tema di opposizione a precetto esecutivo;
viste le osservazioni:
- 22 marzo e 15 aprile
2011 dell’CO 1, __________;
- 20 aprile e 16 maggio
2011 di La Posta Svizzera, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 23 marzo 2011 di concessione
dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1, con RI 1 quale
condebitore solidale, per l’incasso di un credito di fr. 10’000.00 oltre
accessori. Dal precetto, emesso il 17 dicembre 2010, risulta che esso è stato
notificato a RI 1, marito dell’escussa, il 20 dicembre 2010. Al precetto non sarebbe
stata interposta opposizione.
B. Avendo chiesto il
creditore il proseguimento dell’ esecuzione, il 16 marzo 2011 l’Ufficio ha
emesso l’avviso di pignoramento.
C.
Con ricorso 21 marzo 2011 RI 1 postula che
venga accertata l’avvenuta tempestiva opposizione al PE n. __________e che venga di conseguenza annullato l’avviso di pignoramento del 16
marzo 2011.
La ricorrente
argomenta che il funzionario postale che ha proceduto alla notifica ha
compilato il precetto esecutivo, ha apposto la scritta “faccio” e ha sottolineato
la parola “OPPOSIZIONE” nella rubrica opposizione del precetto esecutivo,
segnando anche con una crocetta dove il marito, al quale è stato notificato
l’atto, doveva firmare ed in seguito avrebbe anche firmato.
D. Con osservazioni
del 16 maggio 2011 La Posta Svizzera ha confermato che il signor RI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo indirizzato alla moglie RI 1.
E. Delle osservazioni
dell’ CO 1, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di
esecuzione.
2.
L'opposizione al
PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che
dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione;
l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta
all'escusso (cfr. Bessenich,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3.
Nel
caso concreto il funzionario postale che ha notificato il precetto esecutivo al
marito dell'escussa al domicilio dei coniugi RI 1 è stato in grado di ricordare
che quest’ultimo ha inteso interporre opposizione. Questa
dichiarazione del 5 maggio 2011 del funzionario postale, persona del tutto
estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio. RI 1 ha pertanto portato la prova che le spettava,
ossia di aver interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n__________.
4.
Per l'art. 78
cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di
prosecuzione dell'esecuzione, per cui l’avviso di pignoramento del 16 marzo
2011.
va dichiarato nullo.
5.
CO 1iscriverà
l'opposizione dell'escusso in data 20 dicembre 2010 e annullerà tutti gli atti
di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.
6.
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17,
74 e 78 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. ll
ricorso è accolto.
2. L'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell’CO 1è dichiarata valida.
2.1. Di conseguenza l’CO
1 iscriverà l'opposizione di RI 1 in data 20 dicembre 2010 al PE n. __________.
2.2. E’
dichiarato nullo l’avviso di pignoramento 16 marzo 2011.
3. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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