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Decisione

15.2011.36

Opposizione a precetto esecutivo: onere della prova

20 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1, con RI 1 quale

condebitore solidale, per l’incasso di un credito di fr. 10’000.00 oltre

accessori. Dal precetto, emesso il 17 dicembre 2010, risulta che esso è stato

notificato a RI 1, marito dell’escussa, il 20 dicembre 2010. Al precetto non sarebbe

stata interposta opposizione.

B. Avendo chiesto il

creditore il proseguimento dell’ esecuzione, il 16 marzo 2011 l’Ufficio ha

emesso l’avviso di pignoramento.

C.

Con ricorso 21 marzo 2011 RI 1 postula che

venga accertata l’avvenuta tempestiva opposizione al PE n. __________e che venga di conseguenza annullato l’avviso di pignoramento del 16

marzo 2011.

La ricorrente

argomenta che il funzionario postale che ha proceduto alla notifica ha

compilato il precetto esecutivo, ha apposto la scritta “faccio” e ha sottolineato

la parola “OPPOSIZIONE” nella rubrica opposizione del precetto esecutivo,

segnando anche con una crocetta dove il marito, al quale è stato notificato

l’atto, doveva firmare ed in seguito avrebbe anche firmato.

D. Con osservazioni

del 16 maggio 2011 La Posta Svizzera ha confermato che il signor RI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo indirizzato alla moglie RI 1.

E. Delle osservazioni

dell’ CO 1, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve

dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di

esecuzione.

2.

L'opposizione al

PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che

dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione;

l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta

all'escusso (cfr. Bessenich,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

3.

Nel

caso concreto il funzionario postale che ha notificato il precetto esecutivo al

marito dell'escussa al domicilio dei coniugi RI 1 è stato in grado di ricordare

che quest’ultimo ha inteso interporre opposizione. Questa

dichiarazione del 5 maggio 2011 del funzionario postale, persona del tutto

estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio. RI 1 ha pertanto portato la prova che le spettava,

ossia di aver interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n__________.

4.

Per l'art. 78

cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di

prosecuzione dell'esecuzione, per cui l’avviso di pignoramento del 16 marzo

2011.

va dichiarato nullo.

5.

CO 1iscriverà

l'opposizione dell'escusso in data 20 dicembre 2010 e annullerà tutti gli atti

di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.

6.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17,

74 e 78 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. ll

ricorso è accolto.

2. L'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell’CO 1è dichiarata valida.

2.1. Di conseguenza l’CO

1 iscriverà l'opposizione di RI 1 in data 20 dicembre 2010 al PE n. __________.

2.2. E’

dichiarato nullo l’avviso di pignoramento 16 marzo 2011.

3. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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