15.2011.39
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
1 aprile 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2011.39
Data decisione, Autorità:
01.04.2011, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
QUOTA EREDITARIA
art. 132 LEF
art. 5 cpv. 3 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2011.39
Lugano
1° aprile 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 25
marzo 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
ES 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
PI 9
composta di
1. ES 1, __________
2. PI 1 ,__________
3. PI 8, __________
4. PI 7, __________
nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi n. __________,
n. __________ e n. __________ promosse contro l’escussa da
1. PI 2
2. PI 3
(1 e 2 rappr. da: RA 1)
3. PI 2, 6500 Bellinzona
(rappr. da __________, __________, __________)
4. PI 3, __________, __________
(rappr. da: __________, __________, __________
__________, __________)
5. PI 4
(rappr. da: RA 2 , __________)
6. PI 5
(rappr. da: RA 3)
7. PI 6
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A.Nelle varie procedure esecutive
promosse nei confronti di ES 1, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta, oltre che
dall’escussa, di PI 8, PI 1 e PI 7. L’Ufficio ha indicato
quali beni appartenenti alla comunione in particolare il fondo n. __________ in
territorio del Comune __________.
B. Avendo
dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 10 gennaio 2011
l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 9 febbraio 2011.
All’udienza, alla quale erano assenti tutti i creditori, nessuna
conciliazione è stata raggiunta.
Il
10 febbraio 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di
10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna
proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Con
scritto 11 febbraio 2011 l’Ufficio ha comunicato agli interessati di aver determinato
il valore della quota di 1/12 pignorata a ES 1 nell’eredità indivisa fu PI 9 in fr. 27’161.60.
D. Il
25 marzo 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo
di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici
incanti.
Considerato
in
diritto: 1. Dai verbali di pignoramento si
evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione
ereditaria fu PI 9 composta dall’escussa e da PI 1, PI 7, PI 8.
2. La
Considerandi
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che il valore della quota parte di 1/12 spettante all’escussa nella comunione ereditaria fu PI 9 assomma a
fr. 27'161.60 (cfr. scritto 11 febbraio 2011 trasmesso agli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate.
Qualora, come nel caso
di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa
non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura
prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro
la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1
RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei
diritti ereditari dell’escussa (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa
all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione
del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta
l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà
ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere
determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici
incanti dei diritti pignorati. L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di
1/12 di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 27'171.60. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle
quali è stato trasmesso lo scritto 11 febbraio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia
sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in
concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare.
5.
L’istanza è
quindi accolta.
Non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/12 spettante a ES 1 nella
divisione della CC 1 composta di ES 1, PI 1, PI 7 e PI 8.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster