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Decisione

15.2011.39

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

1 aprile 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nelle varie procedure esecutive

promosse nei confronti di ES 1, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta, oltre che

dall’escussa, di PI 8, PI 1 e PI 7. L’Ufficio ha indicato

quali beni appartenenti alla comunione in particolare il fondo n. __________ in

territorio del Comune __________.

B. Avendo

dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 10 gennaio 2011

l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 9 febbraio 2011.

All’udienza, alla quale erano assenti tutti i creditori, nessuna

conciliazione è stata raggiunta.

Il

10 febbraio 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di

10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna

proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Con

scritto 11 febbraio 2011 l’Ufficio ha comunicato agli interessati di aver determinato

il valore della quota di 1/12 pignorata a ES 1 nell’eredità indivisa fu PI 9 in fr. 27’161.60.

D. Il

25 marzo 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

Considerato

in

diritto: 1. Dai verbali di pignoramento si

evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione

ereditaria fu PI 9 composta dall’escussa e da PI 1, PI 7, PI 8.

2. La

Considerandi

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che il valore della quota parte di 1/12 spettante all’escussa nella comunione ereditaria fu PI 9 assomma a

fr. 27'161.60 (cfr. scritto 11 febbraio 2011 trasmesso agli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate.

Qualora, come nel caso

di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa

non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura

prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e

la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei

diritti ereditari dell’escussa (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa

all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione

del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta

l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere

determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati. L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di

1/12 di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 27'171.60. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle

quali è stato trasmesso lo scritto 11 febbraio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne

possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in

concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare.

5.

L’istanza è

quindi accolta.

Non si preleva la tassa

di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/12 spettante a ES 1 nella

divisione della CC 1 composta di ES 1, PI 1, PI 7 e PI 8.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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