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Decisione

15.2011.4

Onere della prova dell'avvenuta opposizione al PE

11 febbraio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetti

esecutivi n. __________ e n. __________ dell’CO 1 PI 1 e PI 2 procedono contro RI

1 per l’incasso di un credito di fr. 5'659.50 rispettivamente di fr. 2'500.00

oltre accessori. Dai precetti, emessi il primo il 20 ottobre 2010 e il secondo

il 22 ottobre 2010, risulta che essi sono stati notificati all’escusso il 18 novembre

2010. Ai precetti non è stata interposta opposizione.

B. Avendo chiesto i

creditori il proseguimento delle esecuzioni, l’11 gennaio 2011 l’Ufficio ha

emesso gli avvisi di pignoramento.

C.

Con ricorso 18 gennaio 2011 RI 1 postula che

venga accertata l’avvenuta tempestiva opposizione al PE n. __________ e al PE n. __________ e che vengano di conseguenza annullati gli

avvisi di pignoramento dell’11 gennaio 2011.

Il ricorrente

argomenta che quando ha ritirato i precetti presso la Polizia Comunale di __________,

la funzionaria preposta alla notifica gli avrebbe fatto firmare l’opposizione

solo su un esemplare e che la stessa avrebbe poi omesso di indicargli che

l’opposizione doveva essere apposta anche sugli esemplari dei PE destinati all’ufficio

di esecuzione.

D. Con osservazioni

del 25 gennaio 2011 la funzionaria che ha provveduto alla notifica dei precetti

ha affermato che quando un utente si presenta per ritirare un precetto gli viene

specificato che se è sua intenzione interporre opposizione egli deve firmare

sia la copia a lui destinata sia quella destinata al creditore. Prima di

terminare il rapporto con l’utente la stessa funzionaria controllerebbe poi che

entrambe le copie siano state sottoscritte.

E. Delle

osservazioni dell’ CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve

dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'Ufficio di

esecuzione.

2.

L'opposizione al

PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che

dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre

opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta

opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

3.

Nella

fattispecie con le osservazioni del 25

gennaio 2011 la funzionaria che ha provveduto

alla notifica__________dei precetti non ha indicato se RI 1 ha interposto opposizione, ma si è limitata ad affermare che all’escusso a cui

viene consegnato un PE viene specificato che se vuole interporre opposizione

deve firmare sia la copia a lui destinata sia quella destinata al creditore. La

funzionaria ha pure precisato che nel caso di opposizione, prima di congedare l’utente,

essa verifica che entrambe le copie siano state sottoscritte. RI 1 non

ha pertanto portato la prova che gli spettava, poiché la sua

firma nella rubrica “Opposizione” figurante sui suoi esemplari del

precetto esecutivo sarebbe anche potuta essere apposta solo dopo la notifica: e

ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma del funzionario nella

casella "opposizione". Infatti il modulo prevede esplicitamente che

l'agente che procede alla notificazione deve certificare la conformità

dell'opposizione con la sua firma, appunto per evitare che possano poi sorgere

contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è

stata interposta. In un caso del genere, il dubbio va interpretato a scapito di

chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74),

non essendovi spazio, su questa questione, per l'applicazione del principio

"in dubio pro debitore" che il Tribunale federale e la dottrina hanno

ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni

dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron,

op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich,

op. cit., n. 21 ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha

infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione

della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova

dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che

l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che

l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio

esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la

scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato

dell'agente notificatore.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va

respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-RI 1, __________;

-PI 1, __________;

-RA 1, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni

dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel

caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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