15.2011.4
Onere della prova dell'avvenuta opposizione al PE
11 febbraio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2011.4
Data decisione, Autorità:
11.02.2011, CEF
Titolo:
Onere della prova dell'avvenuta opposizione al PE
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 74 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2011.4
Lugano
11 febbraio
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2011 di
RI 1 __________
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________ e
n. __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1
es. n. __________
PI 2
rappr. daRA 1
es. n. __________
in tema di opposizione a precetti esecutivi;
viste le osservazioni:
- 25 gennaio 2011 della
Polizia Comunale di __________, __________;
- 4 febbraio 2011 dell’CO
1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 19 gennaio 2011 di concessione
dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetti
esecutivi n. __________ e n. __________ dell’CO 1 PI 1 e PI 2 procedono contro RI
1 per l’incasso di un credito di fr. 5'659.50 rispettivamente di fr. 2'500.00
oltre accessori. Dai precetti, emessi il primo il 20 ottobre 2010 e il secondo
il 22 ottobre 2010, risulta che essi sono stati notificati all’escusso il 18 novembre
2010. Ai precetti non è stata interposta opposizione.
B. Avendo chiesto i
creditori il proseguimento delle esecuzioni, l’11 gennaio 2011 l’Ufficio ha
emesso gli avvisi di pignoramento.
C.
Con ricorso 18 gennaio 2011 RI 1 postula che
venga accertata l’avvenuta tempestiva opposizione al PE n. __________ e al PE n. __________ e che vengano di conseguenza annullati gli
avvisi di pignoramento dell’11 gennaio 2011.
Il ricorrente
argomenta che quando ha ritirato i precetti presso la Polizia Comunale di __________,
la funzionaria preposta alla notifica gli avrebbe fatto firmare l’opposizione
solo su un esemplare e che la stessa avrebbe poi omesso di indicargli che
l’opposizione doveva essere apposta anche sugli esemplari dei PE destinati all’ufficio
di esecuzione.
D. Con osservazioni
del 25 gennaio 2011 la funzionaria che ha provveduto alla notifica dei precetti
ha affermato che quando un utente si presenta per ritirare un precetto gli viene
specificato che se è sua intenzione interporre opposizione egli deve firmare
sia la copia a lui destinata sia quella destinata al creditore. Prima di
terminare il rapporto con l’utente la stessa funzionaria controllerebbe poi che
entrambe le copie siano state sottoscritte.
E. Delle
osservazioni dell’ CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'Ufficio di
esecuzione.
2.
L'opposizione al
PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che
dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre
opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta
opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3.
Nella
fattispecie con le osservazioni del 25
gennaio 2011 la funzionaria che ha provveduto
alla notifica__________dei precetti non ha indicato se RI 1 ha interposto opposizione, ma si è limitata ad affermare che all’escusso a cui
viene consegnato un PE viene specificato che se vuole interporre opposizione
deve firmare sia la copia a lui destinata sia quella destinata al creditore. La
funzionaria ha pure precisato che nel caso di opposizione, prima di congedare l’utente,
essa verifica che entrambe le copie siano state sottoscritte. RI 1 non
ha pertanto portato la prova che gli spettava, poiché la sua
firma nella rubrica “Opposizione” figurante sui suoi esemplari del
precetto esecutivo sarebbe anche potuta essere apposta solo dopo la notifica: e
ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma del funzionario nella
casella "opposizione". Infatti il modulo prevede esplicitamente che
l'agente che procede alla notificazione deve certificare la conformità
dell'opposizione con la sua firma, appunto per evitare che possano poi sorgere
contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è
stata interposta. In un caso del genere, il dubbio va interpretato a scapito di
chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74),
non essendovi spazio, su questa questione, per l'applicazione del principio
"in dubio pro debitore" che il Tribunale federale e la dottrina hanno
ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni
dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron,
op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich,
op. cit., n. 21 ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha
infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione
della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova
dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che
l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che
l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio
esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la
scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato
dell'agente notificatore.
4.
Da
quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-RI 1, __________;
-PI 1, __________;
-RA 1, __________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni
dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel
caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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