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Decisione

15.2011.41

Fallimento. Revoca della cessione delle pretese della massa. Assenza di motivazione. Ricorso privo di oggetto in seguito alla comunicazione della motivazione

8 aprile 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.41

Data decisione, Autorità:

08.04.2011, CEF

Titolo:

Fallimento. Revoca della cessione delle pretese della massa. Assenza di motivazione. Ricorso privo di oggetto in seguito alla comunicazione della motivazione

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

art. 260 LEF

Incarto n.

15.2011.41

Lugano

8 aprile 2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 marzo 2011 di

RI 1

contro

l’operato di

CO 1

nella sua qualità

di amministratore speciale delle procedure fallimentari aperte nei confronti di

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

3.

PI 3

e meglio contro la revoca delle cessioni ex art. 260

LEF delle pretese delle società fallite avverso i propri organi;

viste le

osservazioni 10 e 18 marzo 2011 dell’amministratore speciale;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 15

dicembre 2008, l’amministratore speciale delle summenzionate società ha, in

virtù dell’art. 260 LEF, ceduto alla RI 1 le pretese delle società fallite nei

confronti dei propri organi (giusta gli art. 754 e 757 CO);

ch’egli

ha poi prorogato a due riprese il termine impartito alla cessionaria per esercitare

le pretese in questione, la seconda volta fino al 31 gennaio 2011;

che il 26

gennaio 2011, l’amministratore speciale ha fissato alla cessionaria un termine

di 15 giorni per documentare e/o comunicare il risultato delle azioni da essa intraprese

in relazione con le pretese cedute, avvertendola che in assenza di riscontro

avrebbe cancellato le cessioni riferite a pretese non esercitate;

che il 4

febbraio 2011, la RI 1 ha chiesto una terza proroga fino al 31 dicembre 2011,

evidenziando la necessità di attendere l’esito del procedimento penale in corso

contro gli organi delle società fallite;

che il 25

febbraio 2011, l’amministratore speciale ha revocato le cessioni senza accennare

alla richiesta del 4 febbraio, siccome la stessa gli è pervenuta solo successivamente;

che con

scritto 9 marzo 2011, la RI 1 ha chiesto all’amministra­to­re speciale di motivare

la sua decisione del 25 febbraio e gli ha comunicato di essersi costituita

parte civile nel procedimento penale il 9 marzo 2011, precisando che “in caso

di mancata motivazione del diniego di proroga, il presente scritto vale quale ricorso

ex art. 17 LEF”;

che con

le sue osservazioni del 18 marzo 2011, l’amministratore speciale ha confermato

la revoca delle cessioni, motivandola con il fatto che le tre richieste di proroga

erano tutte state inoltrate in zona “cesarini”;

che lo

scritto 9 marzo 2011 è configurato come richiesta di motivazione della decisione

25.

febbraio di revoca delle cessione, abbinata a un ricorso la cui esistenza è subordinata

alla condizione che tale motivazione non venga fornita;

che la

motivazione richiesta è stata fornita dall’amministra­to­re speciale con le sue

osservazioni del 18 marzo;

che il

ricorso è pertanto da considerare privo di oggetto;

che non è

necessario esaminare se il termine per ricorrere contro il provvedimento di

revoca delle cessioni sia iniziato al momento della notifica della motivazione,

siccome la RI 1, entro 10 giorni da siffatta notifica, non ha contestato né la

motivazione né la decisione di revoca e quindi sembra di averle accettate entrambe

o perlomeno di aver rinunciato a contestarle;

che

qualora, come sembra, anche le cessioni agli altri creditori siano state

revocate, rimane comunque possibile per la ricorrente acquisire le pretese in

sede di realizzazione (cfr. art. 260 cpv. 3 LEF);

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 260 LEF, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è privo di oggetto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a RI 1, __________;

Comunicazione

a CO 1, .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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