15.2011.41
Fallimento. Revoca della cessione delle pretese della massa. Assenza di motivazione. Ricorso privo di oggetto in seguito alla comunicazione della motivazione
8 aprile 2011Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.41
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, CEF
Titolo:
Fallimento. Revoca della cessione delle pretese della massa. Assenza di motivazione. Ricorso privo di oggetto in seguito alla comunicazione della motivazione
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2011.41
Lugano
8 aprile 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 marzo 2011 di
RI 1
contro
l’operato di
CO 1
nella sua qualità
di amministratore speciale delle procedure fallimentari aperte nei confronti di
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
e meglio contro la revoca delle cessioni ex art. 260
LEF delle pretese delle società fallite avverso i propri organi;
viste le
osservazioni 10 e 18 marzo 2011 dell’amministratore speciale;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 15
dicembre 2008, l’amministratore speciale delle summenzionate società ha, in
virtù dell’art. 260 LEF, ceduto alla RI 1 le pretese delle società fallite nei
confronti dei propri organi (giusta gli art. 754 e 757 CO);
ch’egli
ha poi prorogato a due riprese il termine impartito alla cessionaria per esercitare
le pretese in questione, la seconda volta fino al 31 gennaio 2011;
che il 26
gennaio 2011, l’amministratore speciale ha fissato alla cessionaria un termine
di 15 giorni per documentare e/o comunicare il risultato delle azioni da essa intraprese
in relazione con le pretese cedute, avvertendola che in assenza di riscontro
avrebbe cancellato le cessioni riferite a pretese non esercitate;
che il 4
febbraio 2011, la RI 1 ha chiesto una terza proroga fino al 31 dicembre 2011,
evidenziando la necessità di attendere l’esito del procedimento penale in corso
contro gli organi delle società fallite;
che il 25
febbraio 2011, l’amministratore speciale ha revocato le cessioni senza accennare
alla richiesta del 4 febbraio, siccome la stessa gli è pervenuta solo successivamente;
che con
scritto 9 marzo 2011, la RI 1 ha chiesto all’amministratore speciale di motivare
la sua decisione del 25 febbraio e gli ha comunicato di essersi costituita
parte civile nel procedimento penale il 9 marzo 2011, precisando che “in caso
di mancata motivazione del diniego di proroga, il presente scritto vale quale ricorso
ex art. 17 LEF”;
che con
le sue osservazioni del 18 marzo 2011, l’amministratore speciale ha confermato
la revoca delle cessioni, motivandola con il fatto che le tre richieste di proroga
erano tutte state inoltrate in zona “cesarini”;
che lo
scritto 9 marzo 2011 è configurato come richiesta di motivazione della decisione
25.
febbraio di revoca delle cessione, abbinata a un ricorso la cui esistenza è subordinata
alla condizione che tale motivazione non venga fornita;
che la
motivazione richiesta è stata fornita dall’amministratore speciale con le sue
osservazioni del 18 marzo;
che il
ricorso è pertanto da considerare privo di oggetto;
che non è
necessario esaminare se il termine per ricorrere contro il provvedimento di
revoca delle cessioni sia iniziato al momento della notifica della motivazione,
siccome la RI 1, entro 10 giorni da siffatta notifica, non ha contestato né la
motivazione né la decisione di revoca e quindi sembra di averle accettate entrambe
o perlomeno di aver rinunciato a contestarle;
che
qualora, come sembra, anche le cessioni agli altri creditori siano state
revocate, rimane comunque possibile per la ricorrente acquisire le pretese in
sede di realizzazione (cfr. art. 260 cpv. 3 LEF);
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 260 LEF, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è privo di oggetto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a RI 1, __________;
Comunicazione
a CO 1, .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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