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Decisione

15.2011.44

Elenco oneri. Ipoteche legali del Cantone e del Comune

29 aprile 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________in via di realizzazione di un pegno immobiliare RI

1 procede contro la PI 1 per l’incasso del proprio credito, indicando quale

oggetto del diritto di pegno la particella n. __________ RFD di __________.

B. Avendo chiesto la creditrice ipotecaria la realizzazione del

pegno, con avviso d‘incanto, pubblicato sul FUCT n. __________/2011 dell’__________

__________ l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri __________

__________ 2011, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dall’__________

__________ 2011 e l’incanto della particella n. __________ RFD di __________

per il __________ __________ 2011.

C. L’11

aprile 2011 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alla menzionata

particella indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, sub 1 alla

voce ipoteche legali, i seguenti crediti:

A. Ufficio

esazione e condoni, 6501 Bellinzona

__________

Imposte

cantonali 2001/2002/2003/2004/

2005/2006 73'476.30

Interessi

8'415.55

__________

Imposte

cantonali 2001/2002/2003/2004/

2005/2006 7'357.50

Interessi 1'351.55

__________

Imposte

cantonali 2001/2002/2003/2004/

2005/2006 10'836.25

Interessi

2'630.90

__________

Imposta

cantonale 2011 (provvisoria) 259.20

B. Comune

di __________, Cassa comunale, Via __________, __________

__________

Imposta

comunale 2000 e interessi di

Ritardo

1997/1998/1999/2000 16'908.80

__________

Imposte

comunali dal 2001 al 2011 e

interessi

di ritardo dal 2001 al 2008 95'426.05

__________

Imposte

comunali dal 2001 al 2011 e

interessi

di ritardo dal 2001 al 2008 19'933.30

__________

Imposte

comunali dal 2001 al 2011 e

interessi

di ritardo dal 2001 al 2008 16'564.40

D. Con ricorso 18 aprile 2011 RI 1 si aggrava

contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a

favore dello PI 2 e del PI 3, perché i creditori non avrebbero prodotto alcun

elemento probatorio a sostegno delle proprie pretese. A mente della ricorrente

infatti mancherebbero i documenti necessari che permettano di determinare con

verosimiglianza il legame tra queste imposte e la particella n. __________ RFD

di __________. Inoltre per le imposte comunali e cantonali precedenti il 2006 il

termine di cinque anni di cui all’art. 252 cpv. 1 LT non sarebbe stato

rispettato, ragione per la quale anche per questo motivo i relativi crediti

dovrebbero essere stralciati dall’elenco oneri.

E. Delle

osservazioni 21 aprile 2011 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in

via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF)

tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima

proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui

di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione

del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

2.

Per l’art. 140

cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni

presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo.

L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un

termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di

mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si

avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art.

37.

cpv. 2 in fine RFF).

Se la contestazione

verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura

di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa

concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al

giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2008, § 28 n. 39, p. 273).

L’art. 39 cpv. 1

primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a

norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF

(cfr. DTF 112 III 111).

3.

Scopo

dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III

36.

consid. 4 pag. 39; Stöckli/

Duc, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 31 ad art. 138).

4.

L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli

oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati

insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la

produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio

e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione

nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere

rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il

fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale,

soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al

beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza

o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento

nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane

riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il

giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile,

ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre

1998.

citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

5.

L’art. 836 CC

consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri

rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi”

di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia

dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro

fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria

disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel

registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo

caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo,

mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per

l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).

6.

L’art. 183 LAC

riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il

beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo Stato e ai

Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte

le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con

l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli

altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per l’art. 252 LT,

per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una

relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è

riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC

(cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua

validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca

legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente

all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).

6.1

Per

l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla

fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo

incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio

dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in

seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al

riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali più

vecchie [anni dal 2000 al 2006]), non giustificano una deroga al principio

secondo cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve

comunque iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà

per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.

7.

Il beneficio

dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i tipi di

imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una

“relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale non

specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta

relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

8.

Imposte

immobiliari comunali

La stretta relazione

con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare comunale delle persone

fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg. LT – come pure per

l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente all’art.

95.

e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in quanto

tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene calcolata,

cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I

535.

ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero,

edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164],

cons. 4).

9.

Imposte sul

reddito e sulla sostanza immobiliari

La dottrina e la

giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad

3.

; Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal

suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p.

231.

ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e

l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi

dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando

l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale,

ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali,

occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma

totale dell’imposta.

L’imposta sul reddito

delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può essere

garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile

(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese

di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla

sostanza immobiliare, dedotti i debiti che vi si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

10.

Nel

caso di specie i crediti per le imposte cantonali

(imposte sul reddito) per gli anni dal 2001 al 2006 per __________, __________,

__________ e per l’anno 2011 per RA 2 (come emerge dall’insinuazione di credito

del 29 marzo 2011, importi varianti tra fr. 240.75 e fr. 17'253.20) e i crediti

per le imposte comunali insinuati dal PI 3 (imposte immobiliari e sul reddito)

per il 2000 per la PI 1 (di fr. 16'908.80 comprensivi degli interessi di

ritardo) e per gli anni dal 2001 al 2011 per __________, __________, __________

(importi complessivi varianti per gli undici anni tra fr. 16'564.40 e fr. 95'426.05

comprensivi degli interessi di ritardo) appaiono prima facie, nei limiti di

cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con

riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca

legale, siccome compresi nella normativa dedotta dai

combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.

Appare infatti

verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali

con il valore di stima peritale e ufficiale della particella oggetto

d'esecuzione.

Indipendentemente

dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano il fondo in oggetto, questi

crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio

della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a

registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale

contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla

loro esigibilità.

10.1

A

scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte fossero fondate

su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro

iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da

qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti

oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e

l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con

rif.); il credito fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che

anch’esso, trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla

tassazione. Il conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che

secondo la legge va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo

proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli,

op. cit., p. 545 s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per

l’iscrizione nell’elenco oneri del credito fiscale apparentemente garantito da

ipoteca legale. Del resto, gli altri creditori, in particolare il RI 1, hanno sempre

la facoltà, nel termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di

contestarne l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della

portata degli art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di

questa Camera), l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco

oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28;

Feuz, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art.

140).

11.

Ne consegue che

il ricorso è respinto. Diventa pertanto priva di oggetto la richiesta di

concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e

2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836

CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

-RA 1,

__________;

-RA 2,

__________;

-RA 3,

__________;

-RA 4,

__________;

-PI

4, __________;

-PI 5,

__________.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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