15.2011.44
Elenco oneri. Ipoteche legali del Cantone e del Comune
29 aprile 2011Italiano14 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2011.44
Data decisione, Autorità:
29.04.2011, CEF
Titolo:
Elenco oneri. Ipoteche legali del Cantone e del Comune
ELENCO ONERI
art. 836 CC
art. 183 LAC
art. 106 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 252 LR
art. 193 LT
art. 253 LT
art. 275 LT
art. 297 LT
art. 36 cpv. 1 RFF
art. 37 cpv. 2 RFF
art. 49 cpv. 1 RFF
art. 102 RFF
Incarto n.
15.2011.44
Lugano
29 aprile
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 aprile 2011 di
RI 1
(rappr. dal RA 1 __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri
riferito alla particella n. __________
RFD di __________ allestito nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente contro
PI 1
(rappr. da RA 2, __________)
procedura
interessante anche
1. PI 2
2. PI 6, __________ __________
(1 e 2 rappr. daRA 3)
3. PI 3
(rappr. dalla RA 4)
4. PI 4
5. PI 5
viste le osservazioni 21 aprile
2011 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________in via di realizzazione di un pegno immobiliare RI
1 procede contro la PI 1 per l’incasso del proprio credito, indicando quale
oggetto del diritto di pegno la particella n. __________ RFD di __________.
B. Avendo chiesto la creditrice ipotecaria la realizzazione del
pegno, con avviso d‘incanto, pubblicato sul FUCT n. __________/2011 dell’__________
__________ l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri __________
__________ 2011, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dall’__________
__________ 2011 e l’incanto della particella n. __________ RFD di __________
per il __________ __________ 2011.
C. L’11
aprile 2011 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alla menzionata
particella indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, sub 1 alla
voce ipoteche legali, i seguenti crediti:
A. Ufficio
esazione e condoni, 6501 Bellinzona
__________
Imposte
cantonali 2001/2002/2003/2004/
2005/2006 73'476.30
Interessi
8'415.55
__________
Imposte
cantonali 2001/2002/2003/2004/
2005/2006 7'357.50
Interessi 1'351.55
__________
Imposte
cantonali 2001/2002/2003/2004/
2005/2006 10'836.25
Interessi
2'630.90
__________
Imposta
cantonale 2011 (provvisoria) 259.20
B. Comune
di __________, Cassa comunale, Via __________, __________
__________
Imposta
comunale 2000 e interessi di
Ritardo
1997/1998/1999/2000 16'908.80
__________
Imposte
comunali dal 2001 al 2011 e
interessi
di ritardo dal 2001 al 2008 95'426.05
__________
Imposte
comunali dal 2001 al 2011 e
interessi
di ritardo dal 2001 al 2008 19'933.30
__________
Imposte
comunali dal 2001 al 2011 e
interessi
di ritardo dal 2001 al 2008 16'564.40
D. Con ricorso 18 aprile 2011 RI 1 si aggrava
contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a
favore dello PI 2 e del PI 3, perché i creditori non avrebbero prodotto alcun
elemento probatorio a sostegno delle proprie pretese. A mente della ricorrente
infatti mancherebbero i documenti necessari che permettano di determinare con
verosimiglianza il legame tra queste imposte e la particella n. __________ RFD
di __________. Inoltre per le imposte comunali e cantonali precedenti il 2006 il
termine di cinque anni di cui all’art. 252 cpv. 1 LT non sarebbe stato
rispettato, ragione per la quale anche per questo motivo i relativi crediti
dovrebbero essere stralciati dall’elenco oneri.
E. Delle
osservazioni 21 aprile 2011 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in
via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF)
tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima
proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui
di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).
2.
Per l’art. 140
cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni
presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo.
L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un
termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di
mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si
avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art.
37.
cpv. 2 in fine RFF).
Se la contestazione
verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura
di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa
concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al
giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2008, § 28 n. 39, p. 273).
L’art. 39 cpv. 1
primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a
norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF
(cfr. DTF 112 III 111).
3.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III
36.
consid. 4 pag. 39; Stöckli/
Duc, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 31 ad art. 138).
4.
L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli
oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati
insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la
produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio
e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione
nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere
rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il
fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale,
soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al
beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza
o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento
nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane
riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il
giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile,
ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre
1998.
citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
5.
L’art. 836 CC
consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri
rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi”
di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia
dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro
fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria
disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel
registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo
caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo,
mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per
l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).
6.
L’art. 183 LAC
riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il
beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo Stato e ai
Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte
le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con
l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli
altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Per l’art. 252 LT,
per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una
relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è
riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC
(cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua
validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca
legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).
6.1
Per
l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo
incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio
dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in
seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al
riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali più
vecchie [anni dal 2000 al 2006]), non giustificano una deroga al principio
secondo cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve
comunque iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà
per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.
7.
Il beneficio
dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i tipi di
imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una
“relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale non
specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
8.
Imposte
immobiliari comunali
La stretta relazione
con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare comunale delle persone
fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg. LT – come pure per
l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente all’art.
95.
e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in quanto
tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene calcolata,
cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I
535.
ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero,
edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164],
cons. 4).
9.
Imposte sul
reddito e sulla sostanza immobiliari
La dottrina e la
giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad
3.
; Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal
suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p.
231.
ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e
l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi
dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando
l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale,
ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali,
occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma
totale dell’imposta.
L’imposta sul reddito
delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può essere
garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile
(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese
di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla
sostanza immobiliare, dedotti i debiti che vi si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).
10.
Nel
caso di specie i crediti per le imposte cantonali
(imposte sul reddito) per gli anni dal 2001 al 2006 per __________, __________,
__________ e per l’anno 2011 per RA 2 (come emerge dall’insinuazione di credito
del 29 marzo 2011, importi varianti tra fr. 240.75 e fr. 17'253.20) e i crediti
per le imposte comunali insinuati dal PI 3 (imposte immobiliari e sul reddito)
per il 2000 per la PI 1 (di fr. 16'908.80 comprensivi degli interessi di
ritardo) e per gli anni dal 2001 al 2011 per __________, __________, __________
(importi complessivi varianti per gli undici anni tra fr. 16'564.40 e fr. 95'426.05
comprensivi degli interessi di ritardo) appaiono prima facie, nei limiti di
cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con
riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca
legale, siccome compresi nella normativa dedotta dai
combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.
Appare infatti
verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali
con il valore di stima peritale e ufficiale della particella oggetto
d'esecuzione.
Indipendentemente
dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano il fondo in oggetto, questi
crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio
della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a
registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale
contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla
loro esigibilità.
10.1
A
scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte fossero fondate
su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro
iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da
qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti
oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e
l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con
rif.); il credito fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che
anch’esso, trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla
tassazione. Il conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che
secondo la legge va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo
proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli,
op. cit., p. 545 s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per
l’iscrizione nell’elenco oneri del credito fiscale apparentemente garantito da
ipoteca legale. Del resto, gli altri creditori, in particolare il RI 1, hanno sempre
la facoltà, nel termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di
contestarne l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della
portata degli art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di
questa Camera), l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco
oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28;
Feuz, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art.
140).
11.
Ne consegue che
il ricorso è respinto. Diventa pertanto priva di oggetto la richiesta di
concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e
2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836
CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 61 cpv. 2 lett. a, 62
cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
-RA 1,
__________;
-RA 2,
__________;
-RA 3,
__________;
-RA 4,
__________;
-PI
4, __________;
-PI 5,
__________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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