Lexipedia

Decisione

15.2011.46

Realizzazione di oggetti d'arte o d'antiquariato

20 gennaio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 novembre 2007 il Segretario assessore della Pretura di __________

ha decretato il sequestro per un credito di fr.

227'793.66 vantato da __________ nei confronti di RI 1 “presso il Punto Franco

(6830 Chiasso) di tutti i quadri di proprietà di RI 1, in particolare un quadro di Raffaello Sanzio”. Lo stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto, sequestrando 121 quadri ad eccezione del quadro di Raffaello Sanzio

menzionato nel decreto, in quanto non presente presso il Punto Franco di

Chiasso.

B. Il

17 dicembre 2007 l’Ufficio ha emesso, a convalida del sequestro, il precetto

esecutivo n. __________. Lo stesso giorno ha trasmesso

al Tribunale di __________ il precetto per la notifica a RI 1.

C. L’11

marzo 2008 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 31

marzo 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per l’11 aprile 2008,

giorno in cui ha pignorato i beni sequestrati in precedenza. Lo stesso giorno

l’CO 1 ha pubblicato sul FUC n. __________ il verbale di pignoramento.

D. Con

ricorso del 21 aprile 2008 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e in

via subordinata la restituzione del termine per interporre opposizione al

precetto esecutivo, in quanto il precetto non gli sarebbe stato regolarmente

notificato e quindi avrebbe avuto conoscenza dell’esecuzione solo a seguito

della pubblicazione del pignoramento.

E. Con pronunciato

29 settembre 2008 questa Camera ha respinto sia il

ricorso che l’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione.

Adito

dall’escusso, con sentenza del 5 novembre 2009, il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile il rimedio da questo presentato contro tale giudizio

(5A_706/2008).

F. Il 14

ottobre 2008 il creditore ha chiesto la vendita dei beni pignorati. Con avvisi

d’incanto del __________ 2011 l’Ufficio ha fissato per __________ 2011 la

vendita di 15 quadri e per il __________ 2011 la vendita di ulteriori 15 dipinti

di proprietà dell’escusso.

G. Con

ricorso 29 aprile 2011 RI 1 ha chiesto di annullare l’incanto previsto per il __________

rispettivamente il __________ __________ 2011 e di far ordine all’Ufficio di

procedere alla realizzazione dei 30 quadri del ricorrente per il tramite di

una casa d’aste svizzera.

Il

ricorrente rileva di aver inoltrato presso il competente Tribunale di Verona

un’azione mediante la quale egli ha contestato la nota professionale dell’avv. PI

1 chiedendo di accertare l’effettivo importo dovutogli e di aver chiesto alla

Pretura di __________ la provvisoria sospensione dell’esecuzione ex art. 85a

cpv. 2 LEF in attesa dell’esito del procedimento in Italia.

Nel caso

concreto i beni da realizzare sono rappresentati da 30 quadri di grande valore

patrimoniale e artistico che, come constatato dal perito __________ nel suo

rapporto del 30 novembre 2010, necessitano di una vendita con l’intermediazione

di una casa d’aste svizzera. Questo perché un incanto pubblico non

rappresenterebbe il miglior modo di procedere per ottenere il ricavato più alto

possibile. Infatti ritenuta la limitatezza del mercato d’arte locale solamente

la vendita attraverso una casa d’aste svizzera, con le necessarie conoscenze,

l’indispensabile pubblicità e una vasta esperienza, potrebbe garantire di

ottenere il ricavato più alto possibile.

Lo stesso

Ufficio con lettera del 26 gennaio 2011 avrebbe comunicato al ricorrente che

per poter valorizzare gli oggetti messi all’incanto e quindi coprire il debito

con la vendita del minor numero di quadri era sua intenzione affidare il

mandato ad una casa d’aste privata. Malgrado ciò l’Ufficio avrebbe poi deciso,

improvvisamente e inaspettatamente, di procedere alla vendita mediante incanto

pubblico.

H. Con

osservazioni 13 maggio 2011 l’avv. PI 1 ha postulato di respingere il gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

I. Pure

l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la LEF non prevederebbe

esplicitamente la possibilità di delegare a persone private la realizzazione

degli attivi compresi in una procedura esecutiva. In DTF 115 III 54 il

Tribunale avrebbe apparentemente risolto negativamente la questione, decidendo

che una delega a privati sarebbe possibile solo qualora, per circostanze

speciali, una vendita ai pubblici apparirebbe del tutto inadeguata. In linea di

massima inoltre la tariffa federale (OTLEF) si applicherebbe anche alla

remunerazione degli atti esecutivi compiuti da terzi.

Il perito

contattato dall’Ufficio con scritto del 30 novembre 2011, dopo aver evidenziato

che le opere visionate potessero coprire ampiamente il debito di fr.

227'000.00, avrebbe ritenuto che la vendita tramite incanto pubblico da parte

dell’UEF fosse vantaggioso dal profilo delle spese ma non ottimale per il

proprietario visto l’esiguo mercato d’arte locale. La vendita tramite la casa

d’aste avrebbe posto però tutta una serie di problemi. Innanzitutto il piede

d’asta del 33%-50% della stima. Sarebbe inoltre occorsa una liberatoria da

parte del debitore per vendere le opere anche qualora il debito fosse già

coperto dopo le prime vendite: i dipinti infatti non avrebbero più potuto

essere svincolati dalla procedura al momento dell’accordo con la casa d’aste.

Con quest’ultima vi sarebbero inoltre state spese aggiuntive di trasporto,

assicurazione, riproduzione e la percentuale della casa d’aste medesima. Il 26

gennaio 2011 l’Ufficio avrebbe pertanto scritto al debitore, informandolo della

necessità di una liberatoria e di una collaborazione da parte sua. Tale

richiesta sarebbe rimasta senza risposta. Per questo motivo esso avrebbe deciso

di procedere alla vendita a pubblico incanto.

L. Con

decisione 27 maggio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha sospeso provvisoriamente fino alla definizione giudiziale della causa di

merito presentata in Italia l’esecuzione n. __________. Con pronunciato del 4

ottobre 2011 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto

l’appello presentato dall’avv. PI 1 contro la sentenza del Pretore aggiunto e

ha revocato la decisione di sospensione provvisoria dell’esecuzione. Tale

giudizio è stato intimato all’escusso al suo domicilio a __________. La

relativa raccomandata è già stata ritornata al Tribunale d’appello in quanto

non ritirata dopo esserte rimasta in giacenza per un mese.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la

realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di

un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi,

non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di

realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG,

Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116).

2.

Il

cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che " la forma della pubblicazione del

bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati

dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è

richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Ratio della norma è di conseguire il maggior ricavo possibile,

nell’interesse dei creditori e del debitore. Nel caso

in cui vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione

deve avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere

informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta

unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III

86.

s.; Rutz/Rozh, Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. I, 2a edizione, Basilea 2010, n. 5 ad art. 125). La

realizzazione anche di oggetti d’arte incombe di principio all'autorità di

esecuzione: solo quando, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici

incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica di incaricare una ditta

specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).

3.

Decisivo è l’apprezzamento dell’ufficiale, la cui latitudine di

giudizio trova giustificazione nella sua migliore conoscenza della realtà

locale e nell’esperienza acquisita in tale funzione (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008,

§ 27 m. 24; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht.

vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 19 e § 30 m. 3).

4.

È quindi compito dell’organo d’esecuzione stabilire le modalità di

vendita, determinare le comunicazioni contenute nelle condizioni d’asta, che

possono essere rese note anche solo verbalmente in sede di asta pubblica (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 125) e

non devono fare oggetto di pubblicazione, stabilire dove debbano trovarsi i

beni oggetto di realizzazione al momento del pubblico incanto.

5.

Trattandosi di giudizio di opportunità, l’Autorità di ricorso si

impone uno stretto riserbo. Pur potendo sostituire il suo apprezzamento a

quello dell’ufficio che ha espresso l’atto impugnato, essa si scosterà dalla

decisione dell’Ufficio in sostanza solo quando lo esigano interessi superiori

di coordinamento (cfr. Cometta, La procedura di ricorso avanti le autorità cantonali di vigilanza

in materia di esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989, p. 47).

6.

Nel

caso di specie con avvisi del 15 aprile 2011, regolarmente pubblicati sul

foglio ufficiale cantonale, l’Ufficio ha fissato per il 16 maggio 2011 la

vendita di 15 quadri e per il 17 maggio 2011 la vendita ai pubblici incanti di

ulteriori 15 dipinti di proprietà dell’escusso. Il ricorrente allega quali

circostanze che giustificherebbero l’assegnazione del mandato vendita ad una

casa d’aste il fatto che i beni da realizzare sono rappresentati da quadri di

grande valore patrimoniale e artistico che necessiterebbero di una vendita con

l’intermediazione di una casa d’aste svizzera, atteso che un incanto pubblico

non rappresenterebbe il miglior modo di procedere per ottenere il ricavato più

alto possibile, vista la limitatezza del mercato d’arte locale. Tali motivi non

costituiscono circostanze eccezionali tali da imporre all’Ufficio di incaricare

della vendita una casa d’aste. Infatti le sole circostanze che gli oggetti

d’arte pignorati siano di valore non irrilevante e che il mercato locale possa

apparire limitato, non costituiscono motivo per far apparire la rinuncia alla

vendita da parte di una casa d’aste del tutto inadeguata. Tanto più che la

limitatezza del mercato locale potrebbe essere facilmente attenuata dall’Ufficio

e, in particolare, dal debitore stesso mediante la pubblicizzazione dell’asta

nei modi adeguati sia nella Svizzera interna che nella vicina Italia. Anzi nelle

predette circostanze l’assegnazione della vendita ad una casa d’aste verrebbe a

ledere il principio secondo cui la realizzazione debba essere operata

dall’Ufficio di esecuzione. La realizzazione tramite una casa d’aste non

dovrebbe poi causare costi di realizzazione superiori a quelli fissati dalla

OTLEF (DTF 103 III 45), circostanza che difficilmente si realizzerebbe

considerato che esse richiedono, oltre alla rifusione delle spese di trasporto,

assicurazione e riproduzione, una percentuale sulla vendita (cfr. scritto 30

novembre 2010 di __________). Solo con l’accordo dei creditori una violazione

di questo principio potrebbe entrare in considerazione (DTF 105 III 70f). Nella fattispecie il creditore però con le osservazioni al ricorso si è chiaramente opposto ad un

tale modo di procedere. Ne consegue che l’Ufficio, indicendo la vendita di

parte dei beni pignorati ai pubblici incanti, ha agito correttamente e nessun

rimprovero può essere sollevato nei suoi confronti.

7.

Da quanto precede discende che il ricorso

è respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 116 cpv. 1, 125 cpv. 2

LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- ____________________

PA 1, __________;

- ____________________

PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster