15.2011.48
Esecuzione in via di pignoramento. Realizzazione di un fondo. Ripartizione. Spese di realizzazione e di riparto
6 maggio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2011.48
Data decisione, Autorità:
06.05.2011, CEF
Titolo:
Esecuzione in via di pignoramento. Realizzazione di un fondo. Ripartizione. Spese di realizzazione e di riparto
SPESE ESECUTIVE
art. 144 cpv. 3 LEF
art. 112 cpv. 3 RFF
Incarto n.
15.2011.48
Lugano
6 maggio 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 1° aprile 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la richiesta 21
marzo 2011, con cui è stato chiesto al ricorrente il pagamento delle spese
scoperte sorte in seguito all’incanto del fondo mapp. n. __________ nelle
esecuzioni dirette nei confronti di
PI 1, __________
procedure che
concernono anche i creditori:
1. PI 2
rappr. dall’RA 1
2. PI 3
viste le osservazioni 3 maggio 2011 dell’CO 1;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.Il RI 1 procede contro PI 1 per
l’incasso di nove crediti per circa fr. 19'000.--. In seguito al deposito delle
domande di realizzazione del fondo mapp. n. __________ (di proprietà
dell’escussa), il RI 1 ha anticipato fr. 3'000.-- a garanzia delle spese di
realizzazione. Ha poi notificato altri crediti garantiti da ipoteche legali per
complessivi fr. 4'616,25 gravanti il fondo in questione, la cui realizzazione è
avvenuta il 25 gennaio 2011 per fr. 166'777,80. Il piede d’asta era stato determinato
in fr. 165'777,80, tenuto conto delle ipoteche legali del RI 1 e del Cantone
(fr. 5'302,80) e delle ipoteche legali notificate dalla PI 3 (per fr.
160'475.--).
2.Il 21 marzo 2011, l’Ufficio ha
depositato lo stato di riparto, che, nella sua prima parte, si presenta come
segue:
Ricavo
incanto 25.01.2011 fr. 166'777.80 di cui:
in
contanti a UEF (saldo prezzo delibera) fr. 166'777.80
Totale fr. 166'777.80
Da
RI 1
Anticipo
spese di realizzazione fr. 3'000.00
Da
__________
Acconto
spese realizzazione fr. 10'000.00
Totale fr. 179'777.80
Fatti
A. Ipoteche legali
1. Uff.
esazione e condoni, Bellinzona fr. 686.55
Considerandi
2.
RI
1.
fr. 4'616.25
B.
Ipoteche convenzionali
3.
PI 3, __________
Capitale
+ int. e spese fr. 158'434.95
./.
in contanti fr. 158'434.95 fr. 158'434.95
Scoperto fr. 0.00
4.
Ufficio
circondariale di tassazione
Tassa
utile immobiliare provvisoria fr. 4'534.45
5.
__________,
__________
Retrocessione
eccedenza spese fr. 8'010.00
6.
RI
1, __________
Saldo
spese da pagare fr. 1'705.90
7.
Allo
Stato per spese e competenze fr. 3'211.50
-
da imputare sul prezzo di delibera fr. 1'990.00
TOTALI
A PAREGGIO fr. 181'483.70 fr. 181'483.70
Con
scritto separato datato 4 marzo 2011, ma spedito anch’esso il 21 marzo,
l’Ufficio ha inoltre notificato al Comune che avrebbe trattenuto fr. 1'705,90
sul riparto di fr. 4'616,25 dovutogli per i crediti garantiti da ipoteca
legale, quale eccedenza di spese non coperta dall’anticipo versato a suo tempo,
e ciò secondo il seguente conteggio:
Spese da imputare sul prezzo di delibera CHF 3'211.50
./. vostro anticipo spese CHF 3'000.00
Totale parziale CHF 211.50
+ Tassa utile immobiliare massima dovuta CHF 4'534.45
Totale parziale CHF 4'745.95
./. diff. PI 3* CHF 2'040.05
./. diff. tra piede d’asta e prezzo delibera CHF 1'000.00
Saldo spese a vostro carico CHF 1'705.90
* il conteggio finale allestito dalla PI 3
risulta inferiore rispetto all’importo notificato nell’elenco oneri.
3.
Con
il ricorso in esame, il RI 1 contesta la decisione, chiedendone l’annullamento
e il rimborso dell’anticipo di fr. 3'000.--, in quanto le spese di
amministrazione, di realizzazione e di ripartizione del fondo andrebbero
prelevate direttamente sul ricavo dell’asta in conformità dell’art. 144 cpv. 3
LEF.
3.1
Siccome
gli importi contestati figurano tra gli attivi nello stato di riparto del 21
marzo 2011, le richieste ricorsuali costituiscono in realtà una contestazione
di tale atto. Essendo lo stesso, come la decisione 4 marzo, giunto al ricorrente
il 22 marzo 2011 (secondo l’attestazione Track & Trace), il ricorso,
inoltrato il 1° aprile 2011, è da considerare tempestivo per entrambi i punti.
3.2
Secondo
il Tribunale federale e la dottrina quasi unanime, i creditori pignoratizi (garantiti
da pegno) che non hanno promosso esecuzione sarebbero da considerare “creditori
interessati” ai sensi dell’art. 144 cpv. 3 LEF e dovrebbero quindi accettare
che le spese di realizzazione e di riparto, limitatamente al pegno, siano
prelevate in primo luogo sul ricavo lordo della realizzazione, in applicazione
analogica dell’art. 262 cpv. 2 LEF (DTF 89 III 76-77 cons. 2; Jaeger, SchKG-Kommentar, Zurigo 1900,
n. 4 e 5 ad art. 144; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
4a ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 144; Gilliéron,
n. 43 ad art. 144; Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 32 ad
art. 144; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 8 e
10.
ad § 29; Eduard Brand, Die
betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 187 ad 3.4; Stöckli/Possa,
Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 20 ad art. 144; Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 66 ad art. 144). D’altronde, la
Camera ha avuto modo di confermare il principio in una procedura ricorsuale già
allora inoltrata dal RI 1 (CEF 22 ottobre 2009, inc. 15.09.88, RtiD I-2010 807
segg. n. 59c, cons. 2.2), pur esprimendo perplessità in merito alla motivazione
giuridica addotta, che misconosce il principio di copertura stabilito all’art.
126.
LEF (cons. 2.3).
3.3
Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva che giusta l’art. 112 cpv.
3.
RFF, “prima che i creditori pignoratizi non siano soddisfatti completamente
e nella misura in cui i creditori partecipanti non li precedono in grado, il
ricavo della vendita del fondo costituito in pegno non può essere impiegato né
per coprire le spese d'esecuzione in via di pignoramento né per tacitare i
creditori partecipanti a quest'esecuzione”. Misconosce tuttavia che la norma è
inserita nel capitolo relativo alle esecuzioni in realizzazione di pegno (art.
85.
segg. RFF) e non disciplina quindi l’esecuzione (in via di pignoramento) oggetto
del ricorso. Il corrispondente art. 81 RFF, che elenca i principi di riparto
nell’esecuzione ordinaria, ricalca, in modo più dettagliato, l’art. 146 cpv. 2
LEF, senza però indicazioni sulla questione delle spese esecutive.
3.4
Ciò
posto, la Camera non può che confermare la sua precedente decisione, che risulta
conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale e all’opinione della
dottrina maggioritaria. La decisione 4 marzo 2011 va quindi annullata e lo
stato di riparto riformato nel senso che le spese di
realizzazione del fondo devono essere poste a carico dei creditori ipotecari,
tenuto conto, nel riparto interno tra questi, della precedenza dei crediti
garantiti da un’ipoteca legale rispetto ai crediti garantiti da un diritto di
pegno convenzionale (cfr. art. 183 cpv. 2 LAC e DTF 84 II 101), e ciò nel seguente
modo (l’ultima parte rimanendo immutata):
Ricavo
incanto 25.01.2011 (saldo prezzo delibera) fr. 166'777.80
Da
RI 1
Anticipo
spese di realizzazione fr. 3'000.00
Da
__________ (aggiudicatario)
Acconto
spese realizzazione fr. 10'000.00
Totale fr. 179'777.80
A. Ipoteche legali
1.
Uff.
esazione e condoni, Bellinzona fr. 686.55
2.
Comune
di __________ fr. 4'616.25
B.
Ipoteche convenzionali
3.
Raiffeisen, __________
Capitale
+ int. e spese fr. 158'434.95
./.
in contanti fr. 153'729.05 fr. 153'729.05
Scoperto fr. 4'705.90
4.
Ufficio
circondariale di tassazione
Tassa
utile immobiliare provvisoria fr. 4'534.45
5.
__________,
__________
Retrocessione
eccedenza spese fr. 8'010.00
6.
Comune
di __________, __________
Retrocessione
anticipo fr. 3'000.00
7.
Allo
Stato per spese e competenze fr. 3'211.50
+
da imputare sul prezzo di delibera fr. 1'990.00
TOTALI
A PAREGGIO fr. 179'777.80 fr. 179'777.80
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 144 cpv. 3 LEF, art. 112
cpv. 3 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza è annullato il provvedimento 4 marzo 2011, con cui l’CO 1 ha chiesto
al RI 1 il pagamento delle spese scoperte nella realizzazione del fondo mapp. __________.
1.2
Lo
stato di riparto del 21 marzo 2011 è riformato nel modo indicato al
considerando 3.4.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
– RA 1, __________;
– PI 1, __________;
–
PI 3, __________
– RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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