Lexipedia

Decisione

15.2011.48

Esecuzione in via di pignoramento. Realizzazione di un fondo. Ripartizione. Spese di realizzazione e di riparto

6 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Ipoteche legali

1. Uff.

esazione e condoni, Bellinzona fr. 686.55

Considerandi

2.

RI

1.

fr. 4'616.25

B.

Ipoteche convenzionali

3.

PI 3, __________

Capitale

+ int. e spese fr. 158'434.95

./.

in contanti fr. 158'434.95 fr. 158'434.95

Scoperto fr. 0.00

4.

Ufficio

circondariale di tassazione

Tassa

utile immobiliare provvisoria fr. 4'534.45

5.

__________,

__________

Retrocessione

eccedenza spese fr. 8'010.00

6.

RI

1, __________

Saldo

spese da pagare fr. 1'705.90

7.

Allo

Stato per spese e competenze fr. 3'211.50

-

da imputare sul prezzo di delibera fr. 1'990.00

TOTALI

A PAREGGIO fr. 181'483.70 fr. 181'483.70

Con

scritto separato datato 4 marzo 2011, ma spedito anch’esso il 21 marzo,

l’Ufficio ha inoltre notificato al Comune che avrebbe trattenuto fr. 1'705,90

sul riparto di fr. 4'616,25 dovutogli per i crediti garantiti da ipoteca

legale, quale eccedenza di spese non coperta dall’anticipo versato a suo tempo,

e ciò secondo il seguente conteggio:

Spese da imputare sul prezzo di delibera CHF 3'211.50

./. vostro anticipo spese CHF 3'000.00

Totale parziale CHF 211.50

+ Tassa utile immobiliare massima dovuta CHF 4'534.45

Totale parziale CHF 4'745.95

./. diff. PI 3* CHF 2'040.05

./. diff. tra piede d’asta e prezzo delibera CHF 1'000.00

Saldo spese a vostro carico CHF 1'705.90

* il conteggio finale allestito dalla PI 3

risulta inferiore rispetto all’importo notificato nell’elenco oneri.

3.

Con

il ricorso in esame, il RI 1 contesta la decisione, chiedendone l’annullamento

e il rimborso dell’anticipo di fr. 3'000.--, in quanto le spese di

amministrazione, di realizzazione e di ripartizione del fondo andrebbero

prelevate direttamente sul ricavo dell’asta in conformità dell’art. 144 cpv. 3

LEF.

3.1

Siccome

gli importi contestati figurano tra gli attivi nello stato di riparto del 21

marzo 2011, le richieste ricorsuali costituiscono in realtà una contestazione

di tale atto. Essendo lo stesso, come la decisione 4 marzo, giunto al ricorrente

il 22 marzo 2011 (secondo l’attesta­zio­ne Track & Trace), il ricorso,

inoltrato il 1° aprile 2011, è da considerare tempestivo per entrambi i punti.

3.2

Secondo

il Tribunale federale e la dottrina quasi unanime, i creditori pignoratizi (garantiti

da pegno) che non hanno promosso esecuzione sarebbero da considerare “creditori

interessati” ai sensi dell’art. 144 cpv. 3 LEF e dovrebbero quindi accettare

che le spese di realizzazione e di riparto, limitatamente al pegno, siano

prelevate in primo luogo sul ricavo lordo della realizzazione, in applicazione

analogica dell’art. 262 cpv. 2 LEF (DTF 89 III 76-77 cons. 2; Jaeger, SchKG-Kommen­tar, Zurigo 1900,

n. 4 e 5 ad art. 144; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

4a ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 144; Gilliéron,

n. 43 ad art. 144; Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mo­naco 2005, n. 32 ad

art. 144; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 8 e

10.

ad § 29; Eduard Brand, Die

betreibungsrechtliche Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren,

Zurigo/Basi­lea/Ginevra 2008, p. 187 ad 3.4; Stöckli/Possa,

Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 20 ad art. 144; Schö­niger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 66 ad art. 144). D’altronde, la

Camera ha avuto modo di confermare il principio in una procedura ricorsuale già

allora inoltrata dal RI 1 (CEF 22 ottobre 2009, inc. 15.09.88, RtiD I-2010 807

segg. n. 59c, cons. 2.2), pur esprimendo perplessità in merito alla motivazione

giuridica addotta, che misconosce il principio di copertura stabilito all’art.

126.

LEF (cons. 2.3).

3.3

Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva che giusta l’art. 112 cpv.

3.

RFF, “prima che i creditori pignoratizi non siano soddisfatti completamente

e nella misura in cui i creditori partecipanti non li precedono in grado, il

ricavo della vendita del fondo costituito in pegno non può essere impiegato né

per coprire le spese d'esecuzione in via di pignoramento né per tacitare i

creditori partecipanti a quest'esecuzione”. Misconosce tuttavia che la norma è

inserita nel capitolo relativo alle esecuzioni in realizzazione di pegno (art.

85.

segg. RFF) e non disciplina quindi l’esecuzione (in via di pignoramento) oggetto

del ricorso. Il corrispondente art. 81 RFF, che elenca i principi di riparto

nell’esecuzione ordinaria, ricalca, in modo più dettagliato, l’art. 146 cpv. 2

LEF, senza però indicazioni sulla questione delle spese esecutive.

3.4

Ciò

posto, la Camera non può che confermare la sua precedente decisione, che risulta

conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale e all’opinione della

dottrina maggioritaria. La decisione 4 marzo 2011 va quindi annullata e lo

stato di riparto riformato nel senso che le spese di

realizzazione del fondo devono essere poste a carico dei creditori ipotecari,

tenuto conto, nel riparto interno tra questi, della precedenza dei crediti

garantiti da un’ipo­te­ca legale rispetto ai crediti garantiti da un diritto di

pegno convenzionale (cfr. art. 183 cpv. 2 LAC e DTF 84 II 101), e ciò nel seguente

modo (l’ultima parte rimanendo immutata):

Ricavo

incanto 25.01.2011 (saldo prezzo delibera) fr. 166'777.80

Da

RI 1

Anticipo

spese di realizzazione fr. 3'000.00

Da

__________ (aggiudicatario)

Acconto

spese realizzazione fr. 10'000.00

Totale fr. 179'777.80

A. Ipoteche legali

1.

Uff.

esazione e condoni, Bellinzona fr. 686.55

2.

Comune

di __________ fr. 4'616.25

B.

Ipoteche convenzionali

3.

Raiffeisen, __________

Capitale

+ int. e spese fr. 158'434.95

./.

in contanti fr. 153'729.05 fr. 153'729.05

Scoperto fr. 4'705.90

4.

Ufficio

circondariale di tassazione

Tassa

utile immobiliare provvisoria fr. 4'534.45

5.

__________,

__________

Retrocessione

eccedenza spese fr. 8'010.00

6.

Comune

di __________, __________

Retrocessione

anticipo fr. 3'000.00

7.

Allo

Stato per spese e competenze fr. 3'211.50

+

da imputare sul prezzo di delibera fr. 1'990.00

TOTALI

A PAREGGIO fr. 179'777.80 fr. 179'777.80

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 144 cpv. 3 LEF, art. 112

cpv. 3 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza è annullato il provvedimento 4 marzo 2011, con cui l’CO 1 ha chiesto

al RI 1 il pagamento delle spese scoperte nella realizzazione del fondo mapp. __________.

1.2

Lo

stato di riparto del 21 marzo 2011 è riformato nel modo indicato al

considerando 3.4.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

– RA 1, __________;

– PI 1, __________;

PI 3, __________

– RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster