15.2011.49
Pignoramento redditi da invalido. Minimo di esistenza. Spese manutenzione automobile
23 maggio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.49
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, CEF
Ricorso:
TF,5A_367/2011, 09.06.2011
Titolo:
Pignoramento redditi da invalido. Minimo di esistenza. Spese manutenzione automobile
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2011.49
Lugano
23 maggio
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 aprile 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento e
il calcolo del minimo di esistenza eseguiti nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse contro la ricorrente da
1. PI 1
rappr. da RA 1
Considerandi
2.
PI 2
rappr. dall’RA 2
viste le
osservazioni 3 maggio 2011 dell’CO 1 ;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che le
osservazioni presentate da RA 1 a nome di PI 1 sono irricevibili, siccome quella
società non rientra tra le persone abilitate a rappresentare una parte nella
procedura di ricorso ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);
che non è
poi necessario assegnare alla procedente un termine per ratificare le osservazioni,
dal momento che il ricorso va respinto senza alcun riferimento alle medesime;
che
infatti la sentenza prodotta dalla ricorrente, con cui il Pretore del Distretto
di Bellinzona, il 13 gennaio 2011, ha respinto l’istanza di rigetto
dell’opposizione presentata da PI 1 (inc. EF.__________), non riguarda le
esecuzioni oggetto dell’impugnativa (n. __________ e __________), bensì
l’esecuzione n. __________;
che
dall’incarto dell’Ufficio risulta che l’opposizione interposta dalla ricorrente
contro l’esecuzione n. __________ (di PI 1) è stata rigettata in via
provvisoria il 2 agosto 2010 (sentenza del Pretore del Distretto di Bellinzona,
inc. __________) mentre la ricorrente ha ritirato l’opposizione interposta
contro il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dallo PI 2 (cfr.
decreto di stralcio 30 dicembre 2010 della Segretaria assessore della Pretura
di Bellinzona, inc. EF.__________) e comunque ha esplicitamente dichiarato nel
ricorso di non opporsi a questa seconda esecuzione;
che la
ricorrente non ha dimostrato, per quanto concerne la prima esecuzione, di aver
promosso azione di disconoscimento di debito, sicché la prima censura ricorsuale
va respinta;
che con
la seconda censura, la ricorrente chiede che l’eccedenza mensile pignorabile
venga ridotta da fr. 1'100.-- ad un massimo di fr. 900.--;
che il 3
marzo 2011, l’Ufficio ha stabilito il minimo di esistenza dell’escussa in fr.
3'775.-- secondo il seguente conteggio:
Introiti
debitrice fr. 4'875.--
Minimo
base fr. 1'200.--
Locazione
fr. 1'240.--
Riscaldamento fr. 60.--
AVS fr. 117.--
Cassa
malati fr. 433.--
Prestito fr. 400.--
Spese
mediche fr. 225.--
Spese
dentista fr. 100.--
Totale fr. 3'775.--
che il
fatto che il conto dell’escussa sia in passivo e che si siano accumulate
diverse fatture scoperte non è determinante dal punto di vista del calcolo del
suo minimo d’esistenza, dal momento che possono essere considerate soltanto le
spese “assolutamente necessarie” ai sensi dell’art. 93 LEF;
che al
riguardo le spese riconoscibili sono elencate nella Tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale
cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che dagli
si evince che l’Ufficio ha applicato correttamente detta Tabella, e anzi ha
anche incluso un importo di fr. 400.-- per il rimborso di un prestito bancario
che verosimilmente non rientra tra le spese indispensabili giusta l’art. 93
LEF;
che la
questione non va però vagliata oltre, stante il divieto di riformare la
decisione impugnata in modo sfavorevole alla ricorrente stabilito all’art. 22 LPR;
che
secondo un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso, le spese fisse
e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile giusta l’art. 92
n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della
sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.
171.
ss., p. 51);
che
secondo la giurisprudenza (STF 21 settembre 2004 [7B.161/2004], cons. 5), l'automobile
di un invalido può anche costituire un bene impignorabile quando egli non può,
senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare
un mezzo di trasporto più economico e che senza tale veicolo non potrebbe
seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti
con il mondo esterno ed altre persone;
che se
l'automobile è un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo
devono essere incluse nel suo minimo di esistenza;
che nel
caso concreto, la ricorrente risulta essere invalida (percepisce una rendita
AI) e sostiene di aver bisogno dell’automobile, in quanto vive da sola e non
ha “negozi di alimentari abbastanza vicini per poter caricare pesi consistenti
(es. bibite) fino a casa da sola (+ motivi di salute / lussazione a una spalla)
ecc. ...”;
che
l’Ufficio non si è determinato su questo punto nelle sue osservazioni;
che in
adempimento dell’ordinanza 6 maggio 2011 di questa Camera, l’Ufficio ha
nuovamente sentito la ricorrente il 10 maggio e il 13 maggio ha comunicato di
ritenere l’automobile non indispensabile, in quanto l’escussa abita a 5 minuti
dal centro di Bellinzona e può quindi fare la spesa a piedi, come può usare i
mezzi pubblici per recarsi in visita dal fratello;
che pur
avendone avuto la possibilità la ricorrente non ha dimostrato di necessitare di
un’automobile per motivi medici o per ovviare a difficoltà straordinarie;
che al
contrario l’Ufficio ha accertato ch’essa sia in grado di provvedere in modo indipendente
ai propri bisogni;
che non
lavorando l’escussa può del resto limitare il peso della spesa aumentandone la
frequenza;
che il
suo veicolo non essendole indispensabile anche le spese connesse al suo uso,
comprese le spese di manutenzione, non possono essere computate nel minimo di
esistenza;
che non
si può dedurre alcunché dai documenti prodotti in occasione dell’audizione del
10.
maggio, nella misura in cui si riferiscono a spese che l’Ufficio a già preso
in considerazione (affitto, premi della cassa malati, contributi AVS, spese
mediche e dentistiche, queste ultime in una misura che appare del resto superiore
a quanto indicato nella documentazione) o che non sono indispensabili ai sensi
dell’art. 93 LEF (ad es. appunto le spese della AMAG);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI
1, __________;
– RA
1, __________;
– RA
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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