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Decisione

15.2011.49

Pignoramento redditi da invalido. Minimo di esistenza. Spese manutenzione automobile

23 maggio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.49

Data decisione, Autorità:

23.05.2011, CEF

Ricorso:

TF,5A_367/2011, 09.06.2011

Titolo:

Pignoramento redditi da invalido. Minimo di esistenza. Spese manutenzione automobile

MINIMO DI ESISTENZA

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2011.49

Lugano

23 maggio

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 14 aprile 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento e

il calcolo del minimo di esistenza eseguiti nelle esecuzioni n. __________ e __________

promosse contro la ricorrente da

1. PI 1

rappr. da RA 1

Considerandi

2.

PI 2

rappr. dall’RA 2

viste le

osservazioni 3 maggio 2011 dell’CO 1 ;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che le

osservazioni presentate da RA 1 a nome di PI 1 sono irricevibili, siccome quella

società non rientra tra le persone abilitate a rappresentare una parte nella

procedura di ricorso ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);

che non è

poi necessario assegnare alla procedente un termine per ratificare le osservazioni,

dal momento che il ricorso va respinto senza alcun riferimento alle medesime;

che

infatti la sentenza prodotta dalla ricorrente, con cui il Pretore del Distretto

di Bellinzona, il 13 gennaio 2011, ha respinto l’istan­za di rigetto

dell’opposizione presentata da PI 1 (inc. EF.__________), non riguarda le

esecuzioni oggetto dell’impu­gna­tiva (n. __________ e __________), bensì

l’esecuzione n. __________;

che

dall’incarto dell’Ufficio risulta che l’opposizione interposta dalla ricorrente

contro l’esecuzione n. __________ (di PI 1) è stata rigettata in via

provvisoria il 2 agosto 2010 (sentenza del Pretore del Distretto di Bellinzona,

inc. __________) mentre la ricorrente ha ritirato l’opposizione interposta

contro il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dallo PI 2 (cfr.

decreto di stralcio 30 dicembre 2010 della Segretaria assessore della Pretura

di Bellinzona, inc. EF.__________) e comunque ha esplicitamente dichiarato nel

ricorso di non opporsi a questa seconda esecuzione;

che la

ricorrente non ha dimostrato, per quanto concerne la prima esecuzione, di aver

promosso azione di disconoscimento di debito, sicché la prima censura ricorsuale

va respinta;

che con

la seconda censura, la ricorrente chiede che l’ecce­denza mensile pignorabile

venga ridotta da fr. 1'100.-- ad un massimo di fr. 900.--;

che il 3

marzo 2011, l’Ufficio ha stabilito il minimo di esistenza dell’escussa in fr.

3'775.-- secondo il seguente conteggio:

Introiti

debitrice fr. 4'875.--

Minimo

base fr. 1'200.--

Locazione

fr. 1'240.--

Riscaldamento fr. 60.--

AVS fr. 117.--

Cassa

malati fr. 433.--

Prestito fr. 400.--

Spese

mediche fr. 225.--

Spese

dentista fr. 100.--

Totale fr. 3'775.--

che il

fatto che il conto dell’escussa sia in passivo e che si siano accumulate

diverse fatture scoperte non è determinante dal punto di vista del calcolo del

suo minimo d’esistenza, dal momento che possono essere considerate soltanto le

spese “assolutamente necessarie” ai sensi dell’art. 93 LEF;

che al

riguardo le spese riconoscibili sono elencate nella Tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale

cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che dagli

si evince che l’Ufficio ha applicato correttamente detta Tabella, e anzi ha

anche incluso un importo di fr. 400.-- per il rimborso di un prestito bancario

che verosimilmente non rientra tra le spese indispensabili giusta l’art. 93

LEF;

che la

questione non va però vagliata oltre, stante il divieto di riformare la

decisione impugnata in modo sfavorevole alla ricorrente stabilito all’art. 22 LPR;

che

secondo un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso, le spese fisse

e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile giusta l’art. 92

n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della

sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Pic­ci­ril­li, Il

pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.

171.

ss., p. 51);

che

secondo la giurisprudenza (STF 21 settembre 2004 [7B.161/2004], cons. 5), l'automobile

di un invalido può anche costituire un bene impignorabile quando egli non può,

senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare

un mezzo di trasporto più economico e che senza tale veicolo non potrebbe

seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti

con il mondo esterno ed altre persone;

che se

l'automobile è un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo

devono essere incluse nel suo minimo di esistenza;

che nel

caso concreto, la ricorrente risulta essere invalida (percepisce una rendita

AI) e sostiene di aver bisogno dell’automo­bile, in quanto vive da sola e non

ha “negozi di alimentari abbastanza vicini per poter caricare pesi consistenti

(es. bibite) fino a casa da sola (+ motivi di salute / lussazione a una spalla)

ecc. ...”;

che

l’Ufficio non si è determinato su questo punto nelle sue osservazioni;

che in

adempimento dell’ordinanza 6 maggio 2011 di questa Camera, l’Ufficio ha

nuovamente sentito la ricorrente il 10 maggio e il 13 maggio ha comunicato di

ritenere l’automobile non indispensabile, in quanto l’escussa abita a 5 minuti

dal centro di Bellinzona e può quindi fare la spesa a piedi, come può usare i

mezzi pubblici per recarsi in visita dal fratello;

che pur

avendone avuto la possibilità la ricorrente non ha dimostrato di necessitare di

un’automobile per motivi medici o per ovviare a difficoltà straordinarie;

che al

contrario l’Ufficio ha accertato ch’essa sia in grado di provvedere in modo indipendente

ai propri bisogni;

che non

lavorando l’escussa può del resto limitare il peso della spesa aumentandone la

frequenza;

che il

suo veicolo non essendole indispensabile anche le spese connesse al suo uso,

comprese le spese di manutenzione, non possono essere computate nel minimo di

esistenza;

che non

si può dedurre alcunché dai documenti prodotti in occasione dell’audizione del

10.

maggio, nella misura in cui si riferiscono a spese che l’Ufficio a già preso

in considerazione (affitto, premi della cassa malati, contributi AVS, spese

mediche e dentistiche, queste ultime in una misura che appare del resto superiore

a quanto indicato nella documentazione) o che non sono indispensabili ai sensi

dell’art. 93 LEF (ad es. appunto le spese della AMAG);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– RI

1, __________;

– RA

1, __________;

– RA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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