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Decisione

15.2011.51

Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre

23 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.51

Data decisione, Autorità:

23.05.2011, CEF

Titolo:

Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre

FORO ORDINARIO

art. 46 LEF

Incarto n.

15.2011.51

Lugano

23 maggio

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 22 aprile 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del

precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da

PI 1

viste le

osservazioni 9 maggio 2011 dell’Ufficio;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che, il

1° marzo 2011, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato, secondo

le indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione, in via __________ a __________;

che l’atto

è stato consegnato al padre dell’escussa, il quale non ha interposto opposizione;

che con

il ricorso in esame, RI 1 contesta la validità della notifica, facendo valere

di essere domiciliata in Italia, di essere maggiorenne e di non aver

autorizzato suo padre a ritirare l’atto esecutivo in questione;

che l’Ufficio

ritiene che il centro degli interessi dell’escussa sia situato a __________,

dove la stessa lavora presso il bar __________ grazie a un permesso di lavoro

quale frontaliera;

che per determinarne il domicilio giusta l’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto il

foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46 LEF, deve essere stabilito il

luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in

modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue

relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,

n. 40 ad art. 46);

che normalmente

il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero

e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33

ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute

le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la

professione (Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF

14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2);

che per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo

dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op.

cit., n. 49 ad art. 46), mentre

per una persona che vive da sola il foro esecutivo può essere situato laddove lavora,

qualora ci viva anche per la maggior parte del suo tempo (cfr. LGVE 1983 I n.

36, citata da Schmid, op. cit., n. 48 ad art. 46; in materia

fiscale: DTF 125 I 56 segg., cons. 2);

che

l’Ufficio si è fondata su quest’ultima giurisprudenza per notificare il

precetto esecutivo a __________;

che lo

stesso è tuttavia stato consegnato al padre dell’escussa al proprio domicilio e

non presso il suo luogo di lavoro o di soggiorno settimanale;

che dalle

informazioni assunte dalla Camera presso il controllo abitanti di __________ si

evince che l’escussa ha risieduto nel comune presso i genitori a beneficio di

un permesso di dimora B CE/ AELS dal 3 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, data

alla quale le è poi stato rilasciato un permesso per confinante G CE/AELS, per

consentirle di svolgere l’attività di cameriera presso il Bar __________ a __________,

dal momento che si era trasferita a __________ (VA) in Italia;

che al

momento della notifica del precetto esecutivo, il 1° marzo 2011, l’escussa non

risiedeva più presso i genitori;

che

l’Ufficio non allega che RI 1 avesse in precedenza esplicitamente autorizzato

il padre a ritirare atti esecutivi per suo conto;

che

appare d’altronde superfluo verificare se il precetto avrebbe potuto o potrebbe

essere notificato in un altro luogo a __________, siccome è assodato che

l’escussa non risiede né lavora più in quel comune;

che il

ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, è annullato il precetto esecutivo n. __________.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– RI

1, __________ (I), per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento

(AR);

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1, __________, per il tramite dell’Ufficio________________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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