15.2011.51
Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre
23 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.51
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, CEF
Titolo:
Foro dell'esecuzione. Escusso frontaliero che lavora in Ticino nella località in cui vivono i genitori. Nullità della notifica del precetto esecutivo nelle mani del padre
FORO ORDINARIO
art. 46 LEF
Incarto n.
15.2011.51
Lugano
23 maggio
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 aprile 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del
precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da
PI 1
viste le
osservazioni 9 maggio 2011 dell’Ufficio;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che, il
1° marzo 2011, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato, secondo
le indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione, in via __________ a __________;
che l’atto
è stato consegnato al padre dell’escussa, il quale non ha interposto opposizione;
che con
il ricorso in esame, RI 1 contesta la validità della notifica, facendo valere
di essere domiciliata in Italia, di essere maggiorenne e di non aver
autorizzato suo padre a ritirare l’atto esecutivo in questione;
che l’Ufficio
ritiene che il centro degli interessi dell’escussa sia situato a __________,
dove la stessa lavora presso il bar __________ grazie a un permesso di lavoro
quale frontaliera;
che per determinarne il domicilio giusta l’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto il
foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46 LEF, deve essere stabilito il
luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in
modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue
relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,
n. 40 ad art. 46);
che normalmente
il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero
e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33
ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute
le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la
professione (Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF
14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2);
che per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo
dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op.
cit., n. 49 ad art. 46), mentre
per una persona che vive da sola il foro esecutivo può essere situato laddove lavora,
qualora ci viva anche per la maggior parte del suo tempo (cfr. LGVE 1983 I n.
36, citata da Schmid, op. cit., n. 48 ad art. 46; in materia
fiscale: DTF 125 I 56 segg., cons. 2);
che
l’Ufficio si è fondata su quest’ultima giurisprudenza per notificare il
precetto esecutivo a __________;
che lo
stesso è tuttavia stato consegnato al padre dell’escussa al proprio domicilio e
non presso il suo luogo di lavoro o di soggiorno settimanale;
che dalle
informazioni assunte dalla Camera presso il controllo abitanti di __________ si
evince che l’escussa ha risieduto nel comune presso i genitori a beneficio di
un permesso di dimora B CE/ AELS dal 3 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, data
alla quale le è poi stato rilasciato un permesso per confinante G CE/AELS, per
consentirle di svolgere l’attività di cameriera presso il Bar __________ a __________,
dal momento che si era trasferita a __________ (VA) in Italia;
che al
momento della notifica del precetto esecutivo, il 1° marzo 2011, l’escussa non
risiedeva più presso i genitori;
che
l’Ufficio non allega che RI 1 avesse in precedenza esplicitamente autorizzato
il padre a ritirare atti esecutivi per suo conto;
che
appare d’altronde superfluo verificare se il precetto avrebbe potuto o potrebbe
essere notificato in un altro luogo a __________, siccome è assodato che
l’escussa non risiede né lavora più in quel comune;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullato il precetto esecutivo n. __________.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
– RI
1, __________ (I), per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento
(AR);
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________, per il tramite dell’Ufficio________________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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