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Decisione

15.2011.53

Opposizione al precetto esecutivo. Onere della prova

19 agosto 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

procede in via esecutiva contro RI 1 per l’incasso di fr. 27'392,05 oltre

accessori. Il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 13 dicembre

2010 dall’impiegata postale TE 1 presso lo sportello dell’uf­ficio postale di

Quartino. Sull’esemplare per il creditore ritornato all’Ufficio d’esecuzione

non figura alcuna opposizione, motivo per cui la comminatoria di fallimento è

stata notificato all’escussa l’8 aprile 2011.

B. Con ricorso 18 aprile 2011 RI 1 chiede l’annullamen­to della

comminatoria di fallimento, asserendo di aver interposto opposizione

all’esecuzione in questione, come risulta dall’esem­plare del precetto

esecutivo in suo possesso (doc. A), opposizione che per un errore di

manipolazione della carta carbone non sarebbe stata riportata sull’esemplare

destinato al creditore.

C. Con

osservazioni del 10 maggio 2011, l’escutente ricorda in sostanza che l’onere

della prova in punto all’avvenuta notifica del precetto esecutivo spetta

all’escussa e ritiene irrilevante il fatto che sull’esemplare del debitore sia

indicata l’opposizione, la stessa potendo essere stata apposta anche

posteriormente, ossia dopo la regolare notifica.

D. L’CO

1 si è rimesso al giudizio della Camera, nella misura in cui le osservazioni

formulate dalla Posta non sono sufficientemente chiare per determinare se

l’escussa ha effettivamente interposto opposizione.

E. In occasione della sua audizione il 12 luglio 2011, l’impiegata

postale TE 1 ha dichiarato di non ricordarsi della

notifica del precetto esecutivo all’amministratrice dell’escussa, C__________,

e di non poter escludere che quest’ultima abbia fatto opposizione al momento in

cui le aveva consegnato il suo esemplare, precisando però che non le era mai

capitato che l’opposizione fatta sull’esemplare del debitore non fosse stata riportata

sull’esemplare per il creditore.

F. Sulle

conclusioni presentate da entrambe le parti si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Per

l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente

o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci

giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.

2.

L'opposizione

al precetto esecutivo non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto

che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà

d’interporre opposizione. L'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta

all'escusso (cfr. Bessenich, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 27 ad art. 74, con rif.; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 18 ad art. 74; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art.

76).

3.

Nella

fattispecie, l’escussa, a dimostrazione dell’asserita opposizione, ha prodotto

il proprio esemplare del precetto esecutivo (doc. A). Come rettamente osservato

dalla procedente, non si può però considerare che la ricorrente abbia così

portato la prova che gli spettava, poiché le indicazioni manoscritte nella rubrica

“Opposizione” figurante sull’esemplare del precetto esecutivo per il debitore sarebbero

anche potute essere apposte solo dopo la notifica: e ciò già perché manca, su

entrambi gli esemplari, la firma dell’impiegata postale nella casella

"opposizione". Infatti il modulo ufficiale, le cui indicazioni

l’escusso è presunto consultare (DTF 119 III 11 cons. 4b; Ruedin, op. cit., n. 7 ad art. 74), prevede

esplicitamente che la conformità dell'opposizione dev’esse­re certificata con

la sua firma dall'agente che procede alla notificazione, appunto per evitare

che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del momento

in cui l'opposizione è stata interposta. In un caso del genere, il dubbio va interpretato

a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso

(cfr. Bessenich, op. cit., n. 27

ad art. 74), tanto più considerato che, nel caso concreto, all’amministratrice

dell’escussa era ben nota l’esigenza dell’indicazione dell’opposizione su

entrambi gli esemplari, come risulta dalla testimonianza dell’impie­gata

postale TE 1 (“Comunque la signora __________ sa che l’opposi­zione deve

essere riportata su entrambi gli esemplari visto che quando la notifica avviene

a domicilio il postino, che non fa uso della carta carbone, fa segnare

l’opposizione su entrambi gli atti”); d’altronde, ella avrebbe dovuto

prestare particolare attenzione alla doppia trascrizione dell’opposizione proprio

per il disguido verificatosi in una precedente esecuzione (cfr. infra ad cons. 5).

4.

Nemmeno

il resto della testimonianza di TE 1 viene in soccorso della ricorrente. La

teste ha infatti dichiarato di non ricordarsi delle circostanze della notifica del

precetto esecutivo, ciò che è comprensibile a distanza di mesi dai fatti in

questione. Contrariamente a quanto affermato dall’escussa nell’atto di ricorso,

TE 1 non ha d’altronde dichiarato che l’asserita mancata trascrizione dell’opposizione

sull’esemplare per la creditrice fosse dovuta ad un errore di manipolazione

della carta carbone che solitamente inserisce tra i due esemplari, ma si è

limitata ad ipotizzare la mera possibilità di un simile errore, precisando

comunque che non le era mai capitato che l’opposizione fatta sull’esemplare del

debitore non fosse stata riportata su quello destinato al creditore.

Contrariamente anche a quanto esposto dall’escussa nelle proprie conclusioni, TE

1.

non ha del resto indicato siffatto possibile errore quale unica spiegazione

della discordanza tra i due esemplari, ma ha pure ipotizzato, alternativamente,

che “l’opposizione sia stata riportata ulteriormente”. Non si può quindi ritenere

che tale testimonianza dimostri il fatto che incombeva alla ricorrente di provare.

5.

Il

fatto che, in una precedente esecuzione diretta contro il marito (n. __________),

l’opposizione interposta da C__________ il 4 giugno 2010 presso lo sportello

dell’ufficio postale di Quartino non sia stata, per un disguido, riportata

sull’esemplare destinato al creditore non costituisce una prova diretta che la

stessa situazione si sia verificata nell’esecuzione in esame. Del resto, le due

procedure si distinguono per il fatto che, nel primo caso, l’impiegata postale

che aveva proceduto alla notifica – notasi bene: non era TE 1 – si era ricordata

dell’avvenuta opposizione, sicché l’CO 1 aveva potuto annullare l’avviso di

pignoramento (cfr. inc. CEF 15.2010.87).

6.

Va

infine ricordato che non vi è spazio, sulla questione in rassegna, per l'applicazione

del principio "in dubio pro debitore" che il Tribunale

federale e la dottrina hanno ammesso per la questione – diversa –

dell'interpretazione delle dichiarazioni dell'escusso (cfr. DTF 124 III 379; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 26 ad § 18;

critico: Bessenich, op. cit., n.

21.

ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha

infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione

della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova

dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che

l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che

l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio

esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la

scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato

dell'agente notificatore (CEF 19 gennaio 2005, inc. 15.04.189, RtD II-2005 776

n. 69c, cons. 1.1).

7.

Da

quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

– avv. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e

segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il

termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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