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Decisione

15.2011.54

Ricorso contro la revoca del pignoramento di un oggetto ritenuto appartenere ad un terzo. Carenza d'interesse e quindi di legittimità dell'escusso

26 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

25 marzo 2011 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’in­canto nelle esecuzioni

promosse nei confronti di RI 1 dai creditori dei gruppi n. __________, __________

e __________. Tra i beni da realizzare figurava una forno per verniciatura di

marca USI. La PI 1, proprietaria dell’im­mobile in cui l’escussa esercita la

sua attività, ha rivendicato il forno in questione. Il 23 marzo 2011, l’Ufficio

ha quindi notificato la rivendicazione alla debitrice e ai creditori. Nel

termine impartito solo l’escussa ha contestato il diritto vantato dalla PI 1,

alla quale è poi stato assegnato, il 6 aprile 2011, il termine di 20 giorni di

cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione di rivendicazione ai sensi

dell’art. 109 LEF.

B. Il

26 aprile 2011, l’Ufficio, dopo che la comunione ereditaria aveva prodotto un estratto

dal Registro di commercio da cui risulta che il forno in questione è iscritto a

sommarione del fondo di sua proprietà, ha revocato l’assegnazione di termine e

stralciato il forno dal pignoramento.

C. L’escussa

ricorre contro tale provvedimento, facendo valere che il forno è stato ceduto

all’asta ad un terzo, PI 2, il 10 giugno 2003, precisando che l’indicazione del

sommarione riguarderebbe il forno solo quale edificio (tettoia di copertura) e

non quale attrezzatura.

D. Nelle

sue osservazioni, la PI 1 conferma la propria pretesa, precisando che il forno

in questione non è stato realizzato nella procedura fallimentare diretta nei

confronti di C__________ SA (chiusa nel 2006). In conclusione, chiede come

l’ufficio d’esecuzione abbia potuto porre all’asta un oggetto che risulta

essere stato ceduto, senza il suo consenso, ad un terzo.

Considerato

Considerandi

1.

Legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’ado­zione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’ambi­to di un’esecuzione o di un

fallimento (Gillié­ron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Gine­vra/Monaco 2000, n. 168 ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

3.3.1

ad art. 7 p. 122; Comet­ta/Möckli,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n.

14.

ad art. 18, n. 40 ad art. 17).

In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine

pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla

semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di

esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta

l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, op.

cit., p. 15 ad d; Gilliéron, op.

cit., n. 65 ad art. 17, con rif.).

2.

Nel

caso in esame, l’escussa non fa valere alcun interesse proprio né pratico

all’annullamento del provvedimento impugnato: infatti nell’asserire che il

forno sia di proprietà di un terzo, qualunque esso sia, ammette implicitamente

di non rivendicare alcun diritto proprio sull’oggetto. D’altronde, nella misura

in cui il provvedimento impugnato esclude il forno dal pignoramento essa non

potrebbe comunque recare alcun pregiudizio all’escussa. Vero è che al punto n.

1.

del dispositivo il forno “viene riconosciuto di proprietà del terzo PI 1”, ma,

oltre al fatto che la questione a sapere chi, tra la comunione ereditaria e PI

2, ne sia il vero proprietario è giuridicamente irrilevante per l’escussa,

l’infelice formulazione non ha in ogni caso rilevanza sulla questione di merito,

dal momento che l’Ufficio non ha potere giudiziario. Semmai un giudizio sulla

proprietà del forno andrà emesso dal tribunale civile competente all’infuori

delle procedure esecutive dirette nei confronti dell’e­scussa.

3.

A

scanso di equivoci, va precisato che il forno non è stato venduto all’asta

nelle procedure esecutive dirette nei confronti di RI 1, visto che con la

decisione impugnata l’Ufficio l’ha appunto escluso dal pignoramento. Nella

misura in cui la critica espressa dalla PI 1 nelle sue osservazioni dovesse

riferirsi all’aggiudicazione avvenuta nel 2003 (nell’ambito delle esecuzioni

dirette contro C__________ SA a favore dei gruppi n. __________ ecc.), occorre

rilevare come la stessa sia manifestamente tardiva (cfr. art. 132a cpv. 3 LEF).

4.

Il

ricorso è pertanto irricevibile.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Non è

necessario ordinare la notifica della presente sentenza ai creditori, siccome

essi hanno già in precedenza rinunciato a contestare la rivendicazione

formulata dalla PI 1.

Richiamati gli art.

17, 20a, 106 segg. LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________;

– PI

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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