15.2011.54
Ricorso contro la revoca del pignoramento di un oggetto ritenuto appartenere ad un terzo. Carenza d'interesse e quindi di legittimità dell'escusso
26 maggio 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2011.54
Data decisione, Autorità:
26.05.2011, CEF
Titolo:
Ricorso contro la revoca del pignoramento di un oggetto ritenuto appartenere ad un terzo. Carenza d'interesse e quindi di legittimità dell'escusso
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2011.54
Lugano
26 maggio
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 11 maggio 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
26 aprile 2011 emesso nella procedura eseguita nei confronti della ricorrente a
favore dei gruppi n. __________, __________ e __________, che interessa anche
PI 1
viste le
osservazioni 11 maggio della comunione ereditaria e 13 maggio 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
25 marzo 2011 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto nelle esecuzioni
promosse nei confronti di RI 1 dai creditori dei gruppi n. __________, __________
e __________. Tra i beni da realizzare figurava una forno per verniciatura di
marca USI. La PI 1, proprietaria dell’immobile in cui l’escussa esercita la
sua attività, ha rivendicato il forno in questione. Il 23 marzo 2011, l’Ufficio
ha quindi notificato la rivendicazione alla debitrice e ai creditori. Nel
termine impartito solo l’escussa ha contestato il diritto vantato dalla PI 1,
alla quale è poi stato assegnato, il 6 aprile 2011, il termine di 20 giorni di
cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione di rivendicazione ai sensi
dell’art. 109 LEF.
B. Il
26 aprile 2011, l’Ufficio, dopo che la comunione ereditaria aveva prodotto un estratto
dal Registro di commercio da cui risulta che il forno in questione è iscritto a
sommarione del fondo di sua proprietà, ha revocato l’assegnazione di termine e
stralciato il forno dal pignoramento.
C. L’escussa
ricorre contro tale provvedimento, facendo valere che il forno è stato ceduto
all’asta ad un terzo, PI 2, il 10 giugno 2003, precisando che l’indicazione del
sommarione riguarderebbe il forno solo quale edificio (tettoia di copertura) e
non quale attrezzatura.
D. Nelle
sue osservazioni, la PI 1 conferma la propria pretesa, precisando che il forno
in questione non è stato realizzato nella procedura fallimentare diretta nei
confronti di C__________ SA (chiusa nel 2006). In conclusione, chiede come
l’ufficio d’esecuzione abbia potuto porre all’asta un oggetto che risulta
essere stato ceduto, senza il suo consenso, ad un terzo.
Considerato
Considerandi
1.
Legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 168 ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
3.3.1
ad art. 7 p. 122; Cometta/Möckli,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n.
14.
ad art. 18, n. 40 ad art. 17).
In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine
pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla
semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di
esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta
l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, op.
cit., p. 15 ad d; Gilliéron, op.
cit., n. 65 ad art. 17, con rif.).
2.
Nel
caso in esame, l’escussa non fa valere alcun interesse proprio né pratico
all’annullamento del provvedimento impugnato: infatti nell’asserire che il
forno sia di proprietà di un terzo, qualunque esso sia, ammette implicitamente
di non rivendicare alcun diritto proprio sull’oggetto. D’altronde, nella misura
in cui il provvedimento impugnato esclude il forno dal pignoramento essa non
potrebbe comunque recare alcun pregiudizio all’escussa. Vero è che al punto n.
1.
del dispositivo il forno “viene riconosciuto di proprietà del terzo PI 1”, ma,
oltre al fatto che la questione a sapere chi, tra la comunione ereditaria e PI
2, ne sia il vero proprietario è giuridicamente irrilevante per l’escussa,
l’infelice formulazione non ha in ogni caso rilevanza sulla questione di merito,
dal momento che l’Ufficio non ha potere giudiziario. Semmai un giudizio sulla
proprietà del forno andrà emesso dal tribunale civile competente all’infuori
delle procedure esecutive dirette nei confronti dell’escussa.
3.
A
scanso di equivoci, va precisato che il forno non è stato venduto all’asta
nelle procedure esecutive dirette nei confronti di RI 1, visto che con la
decisione impugnata l’Ufficio l’ha appunto escluso dal pignoramento. Nella
misura in cui la critica espressa dalla PI 1 nelle sue osservazioni dovesse
riferirsi all’aggiudicazione avvenuta nel 2003 (nell’ambito delle esecuzioni
dirette contro C__________ SA a favore dei gruppi n. __________ ecc.), occorre
rilevare come la stessa sia manifestamente tardiva (cfr. art. 132a cpv. 3 LEF).
4.
Il
ricorso è pertanto irricevibile.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Non è
necessario ordinare la notifica della presente sentenza ai creditori, siccome
essi hanno già in precedenza rinunciato a contestare la rivendicazione
formulata dalla PI 1.
Richiamati gli art.
17, 20a, 106 segg. LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________;
– PI
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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