15.2011.63
Esecuzione del sequestro. Atto ricorsuale inammissibile in quanto non rivolto contro di un organo di esecuzione
12 luglio 2011Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2011.63
Data decisione, Autorità:
12.07.2011, CEF
Titolo:
Esecuzione del sequestro. Atto ricorsuale inammissibile in quanto non rivolto contro di un organo di esecuzione
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
PROCEDURA DI RICORSO
art. 960 CC
art. 962 CC
art. 272 LEF
art. 274 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2011.63
Lugano
12 luglio
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 maggio 2011 di
1. RI 1
2. RI 2
(entrambi patrocinati dall’ PA 1)
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro
decretato ad istanza dei ricorrenti il 3 maggio 2011 dal Pretore del Distretto __________
contro
PI 1
(patrocinato dall’ PA 2)
viste
le osservazioni:
- 27
maggio 2011 dell’Ufficio dei registri del Distretto di __________, __________;
- 3
giugno 2011 di PI 1, __________;
- 7
giugno 2011 dell’CO 1, __________;
vista altresì la replica 8 giugno 2011 di RI 1 e RI
2, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il Pretore del Distretto di __________ con decreto 3 maggio 2011 ha sequestrato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, fino a concorrenza di un credito di
fr. 390'000.00 oltre accessori:
- “la
PPP no __________ quota di 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________,
di proprietà del signor PI 1 (__________). In esecuzione del decreto di
sequestro è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di procedere all’immediato
e completo blocco del registro fondiario (restrizione completa della facoltà di
disporre) relativamente al foglio PPP __________, quota 626/1000 del fondo base
part. __________ RFD di __________”.
B.
Lo stesso giorno l’CO 1 ha chiesto
all’Ufficio dei registri di annotare sulla PPP n. __________ RFD di __________
l’avvenuto sequestro, riportando nella realtiva istanza l’ordine di sequestro
impartito dal Pretore.
C.
Il 4 maggio 2011 l’Ufficio ha eseguito il
sequestro, sequestrando la “PPP n. __________ di 626/1000 di comproprietà
del fondo part. __________ con diritto esclusivo sull’appartamento n. 1” indicando che “la
domanda di annotazione di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960
CC) è stata inoltrata in data 3 maggio 2011 presso l’Ufficio dei registri RFD
di __________ in __________”.
D. Con
ricorso 20 maggio 2011 RI 1 e RI 2 chiedono, in esecuzione a quanto contenuto
nel decreto di sequestro, di far ordine all’Ufficiale dei registri di __________
per il tramite dell’Ufficio di esecuzione di procedere all’immediato e completo
blocco del registro fondiario.
I
ricorrenti rimproverano all’Ufficio di aver proceduto alla notifica del
sequestro all’Ufficiale dei registri, limitandosi a verbalizzare l’avvenuta
presentazione della domanda di annotazione di una restrizione della facoltà di
disporre, senza accertarsi dell’effettiva annotazione del provvedimento, in realtà
poi non avvenuta. Infatti il provvedimento di sequestro si troverebbe accodato,
con altre sei richieste di annotazione della facoltà di disporre, alla
richiesta di iscrizione della compravendita della PPP pendente dal 21 maggio
2010. I creditori rilevano che in occasione di una precedente richiesta di
annotazione della restrizione della facoltà di disporre l’Ufficiale dei
registri di __________ ha indicato che “le iscrizioni a giornale vengono
portate a mastro secondo il principio della cronologia (art. 25 cpv. 2 RFF), e
pertanto che l’annotazione della restrizione potrà avvenire unicamente e solo
al momento in cui l’istanza di compravendita venisse respinta. Se per contro
l’istanza di compravendita, al termine dell’iter LAFE, fosse portata a mastro,
l’annotazione della restrizione verrà respinta”. Questa posizione
dell’Ufficiale dei registri sarebbe incomprensibile e l’Ufficio di esecuzione
si sarebbe adagiato alla stessa: limitandosi a trasmettere la richiesta di
restrizione all’ufficio dei registri anziché eseguire il sequestro attraverso
l’esecuzione dell’ordine emanato dal Pretore, l’Ufficio sarebbe venuto meno ai
compiti impostigli dalla legge.
E. Con
osservazioni 27 maggio 2011, rimandando ad un suo precedente scritto del 6
maggio 2011 trasmesso al patrocinatore dei ricorrenti, l’Ufficio dei registri
di __________, dopo aver evidenziato che un sequestro ha per il debitore i
medesimi effetti di un pignoramento, vietandogli di disporre dei beni
sequestrati senza il consenso dell’Ufficiale (DTF 113 III 34 consid. 1a p. 36),
rileva che, trattandosi di una limitazione della facoltà di disporre del debitore,
il sequestro di un fondo potrebbe essere menzionato nel registro fondiario solo
quando il fondo è di proprietà del debitore. Nel caso di specie la
compravendita della PPP n. __________ è stata iscritta a giornale il 21 maggio
2010 ma il trapasso di proprietà non è ancora stato iscritto a registro perché
la necessaria procedura LAFE è tutt’ora pendente. Orbene per l’art. 972 CC,
secondo cui “i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall’iscrizione
nel libro mastro” (cpv. 1) ma “il loro effetto risale al giorno
dell’iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i
documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di
iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile“
(cpv. 2), qualora l’acquirente ottenesse l’autorizzazione LAFE (o il non
assoggettamento alla stessa) egli diverrebbe proprietario del fondo a far tempo
dall’iscrizione a giornale dell’istanza di trapasso di proprietà, avvenuta il
21 maggio 2010, precludendo quindi la possibilità che il successivo sequestro
venga menzionato nel registro fondiario.
F. Delle
osservazioni 3 giugno 2011 di PI 1 e 7 giugno 2011 dell’CO 1, chiedenti la
reiezione del ricorso, come pure della replica 8 giugno 2011 di RI 1 e RI 2, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza
di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271
cpv. 1 n. 1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il
sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi
addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza
dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice
incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o
impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale
procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del
decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle
norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF
all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II,
Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a
ed., Berna 2008, § 51 n. 76, p. 473-474).
2.
Con il gravame i ricorrenti contestano l'esecuzione del sequestro ad
opera dell’CO 1. Essi rimproverano all’Ufficio di essersi limitato a
verbalizzare l’avvenuta presentazione all’Ufficio dei registri della domanda di
annotazione di una restrizione della facoltà di disporre, senza poi accertarsi
dell’effettiva annotazione del provvedimento, in realtà non avvenuta.
Come emerge dal
decreto, il Pretore del Distretto di __________ ha sequestrato la PPP no __________
quota di 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________ ordinando
all’Ufficiale dei registri di __________ di procedere all’immediato e completo
blocco del registro fondiario. Siffatto decreto è stato
immediatamente eseguito dall’CO 1, il quale lo stesso giorno ha chiesto
l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre
ex art. 960 cpv. 1 n.2 CC, indicando nella richiesta i contenuti della decisione di sequestro del Pretore. Ne consegue che l’Ufficio ha eseguito il
sequestro esattamente come da ordine impartitogli dal Giudice: il suo operato è
stato quindi corretto.
3.
In concreto però
non vi è stata l’annotazione nel registro fondiario perché l’Ufficio dei
registri ha ritento che il sequestro di un fondo può essere menzionato solo
quando il fondo è di proprietà del debitore. Nel caso di specie la
compravendita della PPP n. __________ sarebbe stata iscritta a giornale il 21
maggio 2010 ma il trapasso di proprietà non sarebbe ancora stato iscritto perché
la necessaria procedura LAFE sarebbe tutt’ora pendente. Orbene, sempre a mente
dell’ufficiale dei registri del Distretto di __________, per l’art. 972 CC
qualora l’acquirente ottenesse l’autorizzazione LAFE (o il non assoggettamento
alla stessa) egli diverrebbe proprietario del fondo a far tempo dall’iscrizione
a giornale dell’istanza di trapasso di proprietà, precludendo quindi la
possibilità che il successivo sequestro venga menzionato nel registro
fondiario. Con il ricorso RI 1 e RI 2 postulano, anche se per il tramite dell’CO
1, di far ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di procedere
all’immediato e completo blocco del registro fondiario. Orbene per l’art. 17
cpv. 1 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o di fallimento. Con provvedimento
impugnabile va inteso un determinato comportamento di un organo di esecuzione e
fallimento in applicazione della LEF e del diritto esecutivo federale in genere.
Il ricorso all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea
2010, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.). Nel
caso in esame con l’atto ricorsuale RI 1 e RI 2 si addentrano in elucubrazioni
riferite a presunta violazione delle proprie incombenze da parte dell’Ufficio
dei registri mediante l’omissione dell’espletamento di un atto dovuto. Ne
consegue che l’atto ricorsuale risulta inammissibile in quanto rivolto contro
l’operato dell’Ufficio dei registri e non contro l’operato di un organo di
esecuzione e fallimento.
4.
A titolo abbondanziale e senza voler entrare nel merito di questioni
che non competono a questa Camera, ad un sommario esame della fattispecie
parrebbe che l’Ufficiale dei registri di Lugano abbia operato correttamente.
Infatti l'annotazione ex art. 960 CC non ha effetto costitutivo ma impedisce
l'acquisizione in buona fede da parte di un terzo di diritti reali sul fondo
(cfr. Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea 2010, n. 39 ad art. 96
LEF e Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea 2010, n. 6 ad art. 101
LEF). Il sequestro non impedisce il trasferimento della proprietà (cfr. art.
961a CC). Secondo il chiaro tenore dell'art. 960 cpv. 2 CC, mediante
l'annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre – come quella connessa
ad un pignoramento (art. 960 cpv. 1 n. 2 CC) o un sequestro per il rinvio
dell'art. 275 LEF all'art. 96 cpv. 2 LEF (cfr. Schmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed.,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 18 ad art. 960; Gilliéron, , Commentaire de la LP,
Losanna 1999, n. 12 ad art. 101; Lebrecht, op. cit., n. 72 ad art. 101; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3. ed., Berna 1997, n.
773) – diventano efficaci (solo) in confronto ai diritti posteriormente
acquisiti. Pertanto, (solo) se l'escusso o il debitore sequestrato aliena il
proprio immobile dopo l'annotazione del pignoramento o del sequestro l'immobile
potrà nondimeno essere realizzato a favore dei creditori aventi ottenuto
l'annotazione, nei limiti dell'importo del loro credito indicato a registro
fondiario, senza riguardo al diritto di proprietà del terzo acquirente (cfr. Schmid, op. cit., n. 12 s. ad art. 960;
Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 68 e 70 ad § 22; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 101;
vol. IV, Losanna 2003, n. 82 e 106 ad art. 275; Lebrecht, op. cit., n. 7 ad art. 101). Orbene, nel caso di specie la richiesta di
iscrizione del trapasso di proprietà è stata presentata a registro fondiario
anteriormente al decreto di sequestro, circostanza che permette quindi
l’acquisizione in buona fede da parte del terzo acquirente della PPP no __________ RFD __________.
5.
Da
quanto precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art.
61.
cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 LEF; 272, 274, 275 LEF; 960, 972 CC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF;
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
-
__________ PA 1;
-
__________. PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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