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Decisione

15.2011.63

Esecuzione del sequestro. Atto ricorsuale inammissibile in quanto non rivolto contro di un organo di esecuzione

12 luglio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il Pretore del Distretto di __________ con decreto 3 maggio 2011 ha sequestrato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, fino a concorrenza di un credito di

fr. 390'000.00 oltre accessori:

- “la

PPP no __________ quota di 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________,

di proprietà del signor PI 1 (__________). In esecuzione del decreto di

sequestro è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di procedere all’immediato

e completo blocco del registro fondiario (restrizione completa della facoltà di

disporre) relativamente al foglio PPP __________, quota 626/1000 del fondo base

part. __________ RFD di __________”.

B.

Lo stesso giorno l’CO 1 ha chiesto

all’Ufficio dei registri di annotare sulla PPP n. __________ RFD di __________

l’avvenuto sequestro, riportando nella realtiva istanza l’ordine di sequestro

impartito dal Pretore.

C.

Il 4 maggio 2011 l’Ufficio ha eseguito il

sequestro, sequestrando la “PPP n. __________ di 626/1000 di comproprietà

del fondo part. __________ con diritto esclusivo sull’appartamento n. 1” indicando che “la

domanda di annotazione di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960

CC) è stata inoltrata in data 3 maggio 2011 presso l’Ufficio dei registri RFD

di __________ in __________”.

D. Con

ricorso 20 maggio 2011 RI 1 e RI 2 chiedono, in esecuzione a quanto contenuto

nel decreto di sequestro, di far ordine all’Ufficiale dei registri di __________

per il tramite dell’Ufficio di esecuzione di procedere all’immediato e completo

blocco del registro fondiario.

I

ricorrenti rimproverano all’Ufficio di aver proceduto alla notifica del

sequestro all’Ufficiale dei registri, limitandosi a verbalizzare l’avvenuta

presentazione della domanda di annotazione di una restrizione della facoltà di

disporre, senza accertarsi dell’effettiva annotazione del provvedimento, in realtà

poi non avvenuta. Infatti il provvedimento di sequestro si troverebbe accodato,

con altre sei richieste di annotazione della facoltà di disporre, alla

richiesta di iscrizione della compravendita della PPP pendente dal 21 maggio

2010. I creditori rilevano che in occasione di una precedente richiesta di

annotazione della restrizione della facoltà di disporre l’Ufficiale dei

registri di __________ ha indicato che “le iscrizioni a giornale vengono

portate a mastro secondo il principio della cronologia (art. 25 cpv. 2 RFF), e

pertanto che l’annotazione della restrizione potrà avvenire unicamente e solo

al momento in cui l’istanza di compravendita venisse respinta. Se per contro

l’istanza di compravendita, al termine dell’iter LAFE, fosse portata a mastro,

l’annotazione della restrizione verrà respinta”. Questa posizione

dell’Ufficiale dei registri sarebbe incomprensibile e l’Ufficio di esecuzione

si sarebbe adagiato alla stessa: limitandosi a trasmettere la richiesta di

restrizione all’ufficio dei registri anziché eseguire il sequestro attraverso

l’esecuzione dell’ordine emanato dal Pretore, l’Ufficio sarebbe venuto meno ai

compiti impostigli dalla legge.

E. Con

osservazioni 27 maggio 2011, rimandando ad un suo precedente scritto del 6

maggio 2011 trasmesso al patrocinatore dei ricorrenti, l’Ufficio dei registri

di __________, dopo aver evidenziato che un sequestro ha per il debitore i

medesimi effetti di un pignoramento, vietandogli di disporre dei beni

sequestrati senza il consenso dell’Ufficiale (DTF 113 III 34 consid. 1a p. 36),

rileva che, trattandosi di una limitazione della facoltà di disporre del debitore,

il sequestro di un fondo potrebbe essere menzionato nel registro fondiario solo

quando il fondo è di proprietà del debitore. Nel caso di specie la

compravendita della PPP n. __________ è stata iscritta a giornale il 21 maggio

2010 ma il trapasso di proprietà non è ancora stato iscritto a registro perché

la necessaria procedura LAFE è tutt’ora pendente. Orbene per l’art. 972 CC,

secondo cui “i diritti reali nascono e ricevono grado e data dall’iscrizione

nel libro mastro” (cpv. 1) ma “il loro effetto risale al giorno

dell’iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i

documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di

iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile“

(cpv. 2), qualora l’acquirente ottenesse l’autorizzazione LAFE (o il non

assoggettamento alla stessa) egli diverrebbe proprietario del fondo a far tempo

dall’iscrizione a giornale dell’istanza di trapasso di proprietà, avvenuta il

21 maggio 2010, precludendo quindi la possibilità che il successivo sequestro

venga menzionato nel registro fondiario.

F. Delle

osservazioni 3 giugno 2011 di PI 1 e 7 giugno 2011 dell’CO 1, chiedenti la

reiezione del ricorso, come pure della replica 8 giugno 2011 di RI 1 e RI 2, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice

del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza

di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271

cpv. 1 n. 1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il

sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi

addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza

dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice

incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o

impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale

procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del

decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle

norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF

all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II,

Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a

ed., Berna 2008, § 51 n. 76, p. 473-474).

2.

Con il gravame i ricorrenti contestano l'esecuzione del sequestro ad

opera dell’CO 1. Essi rimproverano all’Ufficio di essersi limitato a

verbalizzare l’avvenuta presentazione all’Ufficio dei registri della domanda di

annotazione di una restrizione della facoltà di disporre, senza poi accertarsi

dell’effettiva annotazione del provvedimento, in realtà non avvenuta.

Come emerge dal

decreto, il Pretore del Distretto di __________ ha sequestrato la PPP no __________

quota di 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________ ordinando

all’Ufficiale dei registri di __________ di procedere all’immediato e completo

blocco del registro fondiario. Siffatto decreto è stato

immediatamente eseguito dall’CO 1, il quale lo stesso giorno ha chiesto

l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre

ex art. 960 cpv. 1 n.2 CC, indicando nella richiesta i contenuti della decisione di sequestro del Pretore. Ne consegue che l’Ufficio ha eseguito il

sequestro esattamente come da ordine impartitogli dal Giudice: il suo operato è

stato quindi corretto.

3.

In concreto però

non vi è stata l’annotazione nel registro fondiario perché l’Ufficio dei

registri ha ritento che il sequestro di un fondo può essere menzionato solo

quando il fondo è di proprietà del debitore. Nel caso di specie la

compravendita della PPP n. __________ sarebbe stata iscritta a giornale il 21

maggio 2010 ma il trapasso di proprietà non sarebbe ancora stato iscritto perché

la necessaria procedura LAFE sarebbe tutt’ora pendente. Orbene, sempre a mente

dell’ufficiale dei registri del Distretto di __________, per l’art. 972 CC

qualora l’acquirente ottenesse l’autorizzazione LAFE (o il non assoggettamento

alla stessa) egli diverrebbe proprietario del fondo a far tempo dall’iscrizione

a giornale dell’istanza di trapasso di proprietà, precludendo quindi la

possibilità che il successivo sequestro venga menzionato nel registro

fondiario. Con il ricorso RI 1 e RI 2 postulano, anche se per il tramite dell’CO

1, di far ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di procedere

all’immediato e completo blocco del registro fondiario. Orbene per l’art. 17

cpv. 1 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o di fallimento. Con provvedimento

impugnabile va inteso un determinato comportamento di un organo di esecuzione e

fallimento in applicazione della LEF e del diritto esecutivo federale in genere.

Il ricorso all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non

l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a

fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo

amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui

scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura

esecutiva (Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea

2010, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.). Nel

caso in esame con l’atto ricorsuale RI 1 e RI 2 si addentrano in elucubrazioni

riferite a presunta violazione delle proprie incombenze da parte dell’Ufficio

dei registri mediante l’omissione dell’espletamento di un atto dovuto. Ne

consegue che l’atto ricorsuale risulta inammissibile in quanto rivolto contro

l’operato dell’Ufficio dei registri e non contro l’operato di un organo di

esecuzione e fallimento.

4.

A titolo abbondanziale e senza voler entrare nel merito di questioni

che non competono a questa Camera, ad un sommario esame della fattispecie

parrebbe che l’Ufficiale dei registri di Lugano abbia operato correttamente.

Infatti l'annotazione ex art. 960 CC non ha effetto costitutivo ma impedisce

l'acquisizione in buona fede da parte di un terzo di diritti reali sul fondo

(cfr. Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea 2010, n. 39 ad art. 96

LEF e Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea 2010, n. 6 ad art. 101

LEF). Il sequestro non impedisce il trasferimento della proprietà (cfr. art.

961a CC). Secondo il chiaro tenore dell'art. 960 cpv. 2 CC, mediante

l'annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre – come quella connessa

ad un pignoramento (art. 960 cpv. 1 n. 2 CC) o un sequestro per il rinvio

dell'art. 275 LEF all'art. 96 cpv. 2 LEF (cfr. Schmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed.,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 18 ad art. 960; Gilliéron, , Commentaire de la LP,

Losanna 1999, n. 12 ad art. 101; Lebrecht, op. cit., n. 72 ad art. 101; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3. ed., Berna 1997, n.

773) – diventano efficaci (solo) in confronto ai diritti posteriormente

acquisiti. Pertanto, (solo) se l'escusso o il debitore sequestrato aliena il

proprio immobile dopo l'annotazione del pignoramento o del sequestro l'immobile

potrà nondimeno essere realizzato a favore dei creditori aventi ottenuto

l'annotazione, nei limiti dell'importo del loro credito indicato a registro

fondiario, senza riguardo al diritto di proprietà del terzo acquirente (cfr. Schmid, op. cit., n. 12 s. ad art. 960;

Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 68 e 70 ad § 22; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 101;

vol. IV, Losanna 2003, n. 82 e 106 ad art. 275; Lebrecht, op. cit., n. 7 ad art. 101). Orbene, nel caso di specie la richiesta di

iscrizione del trapasso di proprietà è stata presentata a registro fondiario

anteriormente al decreto di sequestro, circostanza che permette quindi

l’acquisizione in buona fede da parte del terzo acquirente della PPP no __________ RFD __________.

5.

Da

quanto precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art.

61.

cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 LEF; 272, 274, 275 LEF; 960, 972 CC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF;

pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

-

__________ PA 1;

-

__________. PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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