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Decisione

15.2011.64

Pignoramento di reddito. Tempestività del ricorso. Cessione del diritto alla prestazioni di previdenza

15 giugno 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro RI 1 dal PI 1 e

dallo PI 1, il 28° marzo 2011 l’CO 1 ha determinato in fr. 320.00 mensili

l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:

Introiti:

Debitore fr. 2'740.00

67%

Contr.

coniuge fr. 1'345.00 33%

Totale

mensile fr. 4'085.00

Minimo d’esistenza:

Minimo

base fr. 1’700.00

Riscaldamento fr. 200.00

Locazione fr. 1’175.00

Trasferte fr. 100.00

Cure

mediche fr. 200.00

Occhiali

e assicurazioni fr. 236.00

Totale

deduzioni fr. 3'611.00 68% = fr. 2'420.00

Eccedenza mensile

pignorabile fr. 320.00

B. Con

ricorso 21 maggio 2011 RI 1 ha argomentato che il pignoramento della rendita

LPP deve essere modificato, atteso che egli e la moglie hanno sottoscritto una

convenzione matrimoniale di separazione dei beni in data 6 agosto 1993, in base alla quale alla moglie spetterebbe il 50% del capitale pensionistico e quindi anche il

50% della rendita.

C. Delle

osservazioni 7 giugno 2011 dell’CO 1, chiedente la reiezione del ricorso, si

dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nelle sue osservazioni, l’Ufficio ritiene che il

ricorso in esame sia tardivo. La censura è irrilevante. Il

ricorso 21 maggio 2011 di RI 1 verte sul pignoramento effettuato il 28 marzo

2011.

dall'CO 1, il cui verbale è stato notificato al ricorrente 4 maggio 2011

(cfr. ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera effettuata

dall’Ufficio). Di principio pertanto, ritenuto che il termine di ricorso di 10

giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto il 21 maggio 2011, lo

stesso sarebbe intempestivo. Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale

dell'escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la cui nullità deve essere

rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr.

art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11;

Cometta/Möckli, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza,

vertendo il gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell'escusso,

questa Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso è stato inoltrato

oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

4.

Il ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto del

contratto di separazione di beni concluso nel 1993, secondo cui la metà dell’avere

della LPP spetterebbe a sua moglie. In due precedenti decisioni che riguardano

altre esecuzioni (CEF 19 settembre 2007, inc. 15.07.69, cons. 4 e CEF 14

gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 3), la Camera ha già avuto modo di precisare

che, giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle

prestazioni di previdenza professionale non può essere ceduto prima

dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo reputate nulle (cpv. 3) e

che RI 1 figurava comunque sia come assicurato che come beneficiario

dell’assicurazione in questione. Il ricorrente non prende minimamente posizione

su tali argomenti né dimostra di essere titolare solo della metà della rendita,

ad esempio con la produzione di un’attestazione confermativa dell’istituto di

previdenza. È comunque sempre possibile per la moglie del ricorrente rivendicare

la propria (asserita) pretesa in conformità dell’art. 106 LEF.

5.

Da quanto precede discende che il

ricorso è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 93 LEF; 39 cpv. 1 e 3 LPP; 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

- RI

1, __________;

- RA

2, __________;

- RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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