15.2011.64
Pignoramento di reddito. Tempestività del ricorso. Cessione del diritto alla prestazioni di previdenza
15 giugno 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2011.64
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, CEF
Titolo:
Pignoramento di reddito. Tempestività del ricorso. Cessione del diritto alla prestazioni di previdenza
ATTO DI PIGNORAMENTO
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 17 LEF
art. 22 LEF
art. 93 LEF
art. 39 cpv. 1 LPP
art. 39 cpv. 3 LPP
Incarto n.
15.2011.64
Lugano
15 giugno
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 maggio 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse
contro il ricorrente da
1. PI 1
rappr. da RA 2
es. n. __________
2. PI 2
rappr. da RA 1
es. n. __________
viste le osservazioni 7
giugno 2011 dell’CO 1 per il tramite ____________________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro RI 1 dal PI 1 e
dallo PI 1, il 28° marzo 2011 l’CO 1 ha determinato in fr. 320.00 mensili
l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 2'740.00
67%
Contr.
coniuge fr. 1'345.00 33%
Totale
mensile fr. 4'085.00
Minimo d’esistenza:
Minimo
base fr. 1’700.00
Riscaldamento fr. 200.00
Locazione fr. 1’175.00
Trasferte fr. 100.00
Cure
mediche fr. 200.00
Occhiali
e assicurazioni fr. 236.00
Totale
deduzioni fr. 3'611.00 68% = fr. 2'420.00
Eccedenza mensile
pignorabile fr. 320.00
B. Con
ricorso 21 maggio 2011 RI 1 ha argomentato che il pignoramento della rendita
LPP deve essere modificato, atteso che egli e la moglie hanno sottoscritto una
convenzione matrimoniale di separazione dei beni in data 6 agosto 1993, in base alla quale alla moglie spetterebbe il 50% del capitale pensionistico e quindi anche il
50% della rendita.
C. Delle
osservazioni 7 giugno 2011 dell’CO 1, chiedente la reiezione del ricorso, si
dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nelle sue osservazioni, l’Ufficio ritiene che il
ricorso in esame sia tardivo. La censura è irrilevante. Il
ricorso 21 maggio 2011 di RI 1 verte sul pignoramento effettuato il 28 marzo
2011.
dall'CO 1, il cui verbale è stato notificato al ricorrente 4 maggio 2011
(cfr. ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera effettuata
dall’Ufficio). Di principio pertanto, ritenuto che il termine di ricorso di 10
giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto il 21 maggio 2011, lo
stesso sarebbe intempestivo. Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale
dell'escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la cui nullità deve essere
rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr.
art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11;
Cometta/Möckli, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza,
vertendo il gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell'escusso,
questa Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso è stato inoltrato
oltre il termine di 10 giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
4.
Il ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto del
contratto di separazione di beni concluso nel 1993, secondo cui la metà dell’avere
della LPP spetterebbe a sua moglie. In due precedenti decisioni che riguardano
altre esecuzioni (CEF 19 settembre 2007, inc. 15.07.69, cons. 4 e CEF 14
gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 3), la Camera ha già avuto modo di precisare
che, giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle
prestazioni di previdenza professionale non può essere ceduto prima
dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo reputate nulle (cpv. 3) e
che RI 1 figurava comunque sia come assicurato che come beneficiario
dell’assicurazione in questione. Il ricorrente non prende minimamente posizione
su tali argomenti né dimostra di essere titolare solo della metà della rendita,
ad esempio con la produzione di un’attestazione confermativa dell’istituto di
previdenza. È comunque sempre possibile per la moglie del ricorrente rivendicare
la propria (asserita) pretesa in conformità dell’art. 106 LEF.
5.
Da quanto precede discende che il
ricorso è respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 93 LEF; 39 cpv. 1 e 3 LPP; 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
- RI
1, __________;
- RA
2, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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