Lexipedia

Decisione

15.2011.65

Foro ordinario dell'esecuzione. Domicilio di un escusso che per motivi professionali è frequentemente in giro per il mondo. Foro eletto nel luogo di pagamento indicato in una cambiale avallata dall'es

14 settembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. In base alle indicazioni contenute nella domanda di esecuzione

presentata il17 maggio 2011 da PI 1, l’CO 1, il 1° maggio 2011, dopo aver in un

primo tempo rifiutato di dare seguito alla domanda, ritenendo che l’escutendo

non fosse domiciliato a Lugano (cfr. doc. 14), ha emesso il precetto esecutivo

n. __________ (doc. A) nei confronti di RI 1, indicato come domiciliato a Lugano,

per l’incasso di fr. 26'629'051,30 oltre interessi e spese. Quale causa del

credito sono state menzionate 6 cambiali, emesse a Ginevra il 25 marzo 2009 da

W__________ LP, __________, pagabili a Lugano e garantite con avallo da RI 1.

B. Il 6

giugno 2011, il precetto esecutivo è stato notificato personalmente ad RI 1,

che ha interposto immediata opposizione, al suo indirizzo di Lugano (A__________).

C. Il

15 giugno 2011, RI 1 ha presentato ricorso contro il summenzionato precetto esecutivo,

allegando una violazione dell’art. 46 cpv. 1 LEF. Egli sostiene infatti di

essere domiciliato in Francia, a N__________, e di venire a Lugano solo

“saltuariamente, allorquando rientra dai suoi viaggi d’affari che lo portano

frequentemente in giro per il mondo, per ricongiungersi alla moglie M__________,

la quale risulta invece dimorante in Ticino da alcuni anni a questa parte”,

presso l’appartamento nella A__________, locato al di lei nome. Il carattere

occasionale della presenza dell’escusso a Lugano sarebbe confermata dall’atte­stazione

11 giugno 2011 della direzione del G__________, che gestisce i servizi offerti

da A__________. In assenza di un domicilio a Lugano non vi sarebbe alcun foro

esecutivo ordinario a norma dell’art. 46 cpv. 1 LEF. RI 1 contesta d’altronde

l’esistenza di un foro speciale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF. L’indicazione

“Payable by B__________ Lugano” sulle cambiali non equivarrebbe per

nulla alla designazione di Lugano quale luogo di pagamento – e conseguentemente

come elezione di domicilio a norma dell’art. 50 cpv. 2 LEF – ma designerebbe B__________

Lugano quale trattario. In virtù degli art. 992 cpv. 3 e 1097 cpv. 3 CO, l’unico

chiaro luogo di pagamento sarebbe quello di emissione (Ginevra). In ogni caso,

il luogo di pagamento sarebbe inopponibile all’escusso, che ha sottoscritto gli

effetti cambiari in qualità di semplice avallante.

D. Nelle

sue osservazioni al ricorso, l’escutente chiede la reiezione del ricorso,

facendo valere che la competenza dell’CO 1 sarebbe data sia nel caso in cui il

domicilio effettivo di RI 1 fosse a Lugano (art. 46 cpv. 1 LEF) sia nella

denegata ipotesi in cui fosse situato all’estero, in quanto il luogo di pagamento

delle cambiali è comunque a Lugano (art. 50 cpv. 2 LEF). Per quanto attiene

alla prima ipotesi, l’escutente contesta che gli elementi forniti dall’escusso

(autocertificazione di domicilio, fatture di elettricità e di telefono riferite

all’alloggio di N__________, luogo di ritrovo con i figli, domiciliati nel

Regno Unito, durante le principali festività) dimostrino ch’egli risiede

stabilmente in Francia. Determinante sarebbe piuttosto il luogo di domicilio

della moglie. In ogni caso, non vi è dubbio che il luogo di pagamento delle

cambiali sia Lugano, come confermato in ultimo luogo dal Tribunale federale in

una sentenza del 30 agosto 2010 (doc. 8), ciò che, secondo la giurisprudenza, è

sufficiente a radicare un foro esecutivo speciale giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF

anche nei confronti degli avallanti. La notifica del precetto esecutivo, seppur

non avvenuta all’asserito domicilio estero dell’escusso, sarebbe comunque da

considerare efficace, dal momento ch’egli è venuto a conoscenza dell’atto e ha

avuto modo d’interporre opposizione.

E. L’CO

1, nelle proprie osservazioni, postula la reiezione del ricorso, ritenendo

corretta l’emissione del precetto esecutivo al foro speciale dell’art. 50 cpv.

2 LEF.

F. Sulla

replica e la duplica presentate dalle parti si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei successivi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

La

tempestività del ricorso non è contestata ed è comunque manifesta: il ricorso è

stato inoltrato il 15 giugno 2011, ovvero meno di 10 giorni dopo la notifica

del precetto esecutivo, avvenuta il 6 giugno. Sono pure tempestive le

osservazioni dell’escutente, inoltrate il 7 luglio 2011, mentre il ricorso le è

stato comunicato il 27 giugno (cfr. doc. 2 e art. 10 cpv. 1 LPAmm, per il rinvio

dell’art. 5 cpv. 1 LPR). Non vi sono contestazioni per quanto concerne la

replica e la duplica. La produzione del doc. L con la replica è però

inammissibile, siccome tale atto avrebbe già potuto essere prodotto con il

reclamo (cfr. ordinanza 19 luglio 2011); si tratta ad ogni modo di un documento

irrilevante per il giudizio, dal momento che per la determinazione del luogo di

pagamento conta solo il testo delle cambiali, peraltro chiarissimo (cfr. infra

ad 3).

2.

Giusta

l’art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore dev’essere escusso al suo domicilio, nozione

che fa riferimento a quella omonima dell’art. 23 cpv. 1

CC.

2.1

Per

determinare il foro ordinario d'esecuzione occorre quindi stabilire il luogo

dove il debitore risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo

oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue

relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,

n. 40 ad art. 46). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si

alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali

(Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46), ovvero il

luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il

luogo dove viene svolta la professione (Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF

14.

maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2). Per un

debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la

famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 46).

2.2

Nel

caso concreto, in applicazione di questi principi, il domicilio del ricorrente

– e pertanto il foro esecutivo ordinario – risulta situato a Lugano, dove la

moglie risiede ed è domiciliata da diversi anni, e con la quale l’escusso si

ricongiunge al rientro dai suoi viaggi d’affari che lo portano frequentemente

in giro per il mondo. Il fatto che le sue permanenze a Lugano possano essere saltuarie

(cfr. doc. F) non è rilevante, perché secondo le proprie affermazioni egli è spesso

assente per viaggi d’affari in tutto il mondo. È per contro determinante che il

suo punto di riferimento sia presso la moglie a Lugano. Tale evidenza non è

sovvertita dai documenti prodotti con il ricorso. L’autocertificazione di cui

al doc. C, rilasciata il 14 giugno 2011, quindi un giorno prima dell’inoltro

del ricorso e otto dopo la notifica del precetto esecutivo a Lugano, non ha

valore probatorio, dovendosi assimilare ad una semplice dichiarazione di parte.

Il passaporto (doc. B) fornisce un’indicazione di tipo amministrativo che in sé

non è decisiva (Schmid, op. cit., n. 36 ad art. 46), ma

soprattutto è del tutto inattuale, giacché il documento

è stato rilasciato il 16 ottobre 2001. Le fatture di telefono (doc. D) e di

elettricità (doc. E), oltre che riferirsi in gran parte a spese di abbonamento,

non possono attestare chi effettivamente risiede nell’alloggio di N__________

né per quanto tempo, ciò che il ricorrente avrebbe dovuto chiarire producendo testimonianze

scritte in merito alle sue effettive permanenze in Francia. Il fatto poi che i

figli, comunque maggiorenni e indipendenti, siano domiciliati nel Regno Unito

non avvalora per niente le allegazioni dell’escusso, specie se si considera che

le allegate riunioni famigliari in Francia non sono state documentate. Infine, non

è neppure determinante l’indicazione dell’ufficio controllo abitanti di Lugano,

riferita dall’escutente nelle osservazioni (p. 5 ad 11/a), secondo cui

l’appartamento di Lugano verrebbe utilizzato dall’escusso quale residenza secondaria,

mentre il suo domicilio si troverebbe a N__________: come già menzionato, le

attestazioni amministrative hanno valore indiziario e diventano rilevanti solo

se corroborate da altri indizi oggettivi di stesso segno. Nella fattispecie, il

ricorrente non ha però nemmeno allegato le ragioni che giustificherebbero di

considerare N__________ come il centro delle sue relazioni

personali e dei suoi interessi, mentre tale circostanza risulta evidente per

quanto riguarda Lugano, dove risiede ed è domiciliata sua moglie. Già per questi motivi, il ricorso va respinto.

3.

A

titolo abbondanziale, occorre d’altronde ricordare che dottrina e

giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il luogo di pagamento indicato in

una cambiale è sufficiente a fondare un foro speciale d’esecuzione a norma

dell’art. 50 cpv. 2 LEF (DTF 119 III 56-7, cons. 2f; 89 III 4; 86 III 82-3, cons. 2; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 ad art. 50; Schüp­bach, Commentaire romand de la

LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 50), non

solo nei confronti dell’emittente (traente) e dell’accettante (trattario), ma

anche nei confronti degli altri obbligati, compreso l’avallante (DTF 89 III 4; Schmid, op.

cit., n. 37 ad art. 50). Ora, la

dicitura “Payable by BSI Lugano” sulle cambiali invocate dall’escutente

quale titolo di credito indica senza alcun dubbio un luogo di pagamento, come

esplicitamente confermato dal Tribunale federale nella sua sentenza del 30 agosto

2010.

(doc. 8, pag. 9 i.f.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i

titoli cambiari sono del tutto chiari, anche sulla questione del luogo di

pagamento: sono cambiali ai sensi dell’art. 991 CO, tratte sulla stessa traente

(W__________ LP), all’ordine di O__________ SA presso B__________ Lugano (con a

tergo una girata a favore di __________, che ha poi ceduto i titoli all’escuten­te).

L’interpretazione del ricorrente, secondo cui le cambiali sarebbero invece

tratte su B__________, travisa completamente il senso della sentenza federale

ed è comunque del tutto insostenibile, dato che i titoli sono sottoscritti da W__________

LP e contengono il mandato a sé stesso (“we pay”), in conformità

dell’art. 993 cpv. 2 CO, di pagare l’importo indicato a O__________ SA. Si

giungerebbe del resto allo stesso risultato pur volendo seguire la ricorrente e

far riferimento all’art. 992 cpv. 3 CO, a tenore del quale, in mancanza

d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario (B__________

secondo il ricorrente) si reputa luogo del pagamento (Lugano nella

fattispecie). Non è d’altronde necessario esaminare se, qualora l’escusso fosse

stato ritenuto domiciliato in Francia, la notifica avrebbe potuto essere fatta

presso l’apparta­mento di Lugano, perché l’escusso, nel ricorso, si è limitato

a contestare il foro e non le modalità di notifica, ciò che ha confermato in

sede di replica (p. 6-7 ad 7). In ogni caso, il precetto esecutivo è giunto

nelle mani dell’escusso, che ha avuto modo d’interporre opposizione. Non si

potrebbe quindi giustificare una nuova notifica (DTF 128 III 103; CEF del 14 gennaio

2004, inc. 15.03.200, RtiD II-2004 725-6 n. 77c), stante il divieto del

formalismo eccessivo (DTF 112 III 84-5 cons. 2/b).

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 46 cpv. 1, 50 cpv. 2

LEF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

avv. PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster