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Decisione

15.2011.67

Asta di crediti. Oggetto inserito per errore nel bando d'asta

5 luglio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.67

Data decisione, Autorità:

05.07.2011, CEF

Titolo:

Asta di crediti. Oggetto inserito per errore nel bando d'asta

PUBBLICO INCANTO

art. 257 LEF

Incarto n.

15.2011.67

Lugano

5 luglio 2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 16 giugno 2011 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato di

CO 1

nella sua qualità

di amministratore speciale del fallimento di

PI 1

viste le

osservazioni 22 giugno 2011 dell’amministratore speciale;

richiamata

l’ordinanza 21 giugno 2011 con la quale il Presidente della Camera ha concesso

effetto sospensivo al ricorso, con facoltà per l’amministratore speciale di

procedere all’asta delle pretese della massa contro gli organi della fallita in

caso di adesione delle parti (ricorrente, altri ricorrenti e creditori presenti

all’asta);

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con

pubblicazione del 7 giugno 2011 sul Foglio Ufficiale cantonale n. 45/2011,

l’amministratore speciale del fallimento di PI 1 ha comunicato che avrebbe

proceduto il 21 giugno all’asta pubblica del “diritto di agire verso gli organi

della fallita PI 1 (CO art. 754/art. 757)” nonché al “diritto di spettanza

della Massa fallimentare: PI 1”;

che la

ricorrente, creditrice nel fallimento, chiede di dichiarare nulla,

rispettivamente di annullare il provvedimento dell’ammini­stratore speciale di

realizzare il secondo oggetto (“diritto di spettanza della Massa fallimentare: PI

1”) e di conseguenza anche l’asta pubblica;

che

l’amministratore speciale del fallimento, con scritto 17 giugno 2011 (doc. 2

allegato alle osservazioni), ha aderito al ricorso nella misura in cui si

limitava al secondo oggetto posto all’asta e ha proposto alla ricorrente di

limitare l’asta del 21 giugno al primo oggetto (“diritto di agire verso gli

organi della fallita”);

che il 20

giugno, la ricorrente ha ribadito che il ricorso verteva unicamente sul secondo

oggetto e ha accettato la tenuta dell’asta prevista per il primo oggetto, a condizione

che l’oggetto dell’asta fosse stato precisato all’apertura onde evitare malintesi

(doc. 4 allegato alle osservazioni);

che dopo

informazione degli astanti sul ricorso, sull’ordinanza 21 giugno 2011 e sui

summenzionati scritti 17 e 20 giugno, la pretesa della massa contro gli organi

della fallita è stata effettivamente aggiudicata il 21 giugno per fr. 350.--;

che come

risulta dallo scritto del 17 giugno, l’inse­ri­mento del secondo oggetto nella

pubblicazione impugnata procede da una manifesta svista;

che in

queste condizioni, il ricorso va pertanto accolto, limitatamente alla domanda

tendente all’annullamento del bando d’asta per quanto concerne il secondo

oggetto messo in vendita;

che non

può invece essere annullata un’asta che non ha avuto luogo, ritenuto che l’asta

del 21 giugno, comunque avvenuta dopo il deposito del ricorso, è stata limitata

alle pretese della massa contro gli organi della fallita, la cui realizzazione

non era oggetto del ricorso in esame;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 256, 257 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, l’avviso d’incanto pubblicato il 7 giugno 2011 sul Foglio

Ufficiale cantonale n. 45/2011 è annullato nella limitata misura in cui verte

sul “diritto di spettanza della Massa fallimentare: PI 1”.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________;

Comunicazione

a CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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