15.2011.68
Asta di crediti. Oggetto inserito per errore nel bando d'asta
5 luglio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.68
Data decisione, Autorità:
05.07.2011, CEF
Titolo:
Asta di crediti. Oggetto inserito per errore nel bando d'asta
PUBBLICO INCANTO
art. 257 LEF
Incarto n.
15.2011.68
Lugano
5 luglio 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 giugno 2011 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato di
CO 1
nella sua qualità
di amministratore speciale del fallimento di
PI 1
viste le
osservazioni 22 giugno 2011 dell’amministratore speciale;
richiamata
l’ordinanza 21 giugno 2011 con la quale il Presidente della Camera ha concesso
effetto sospensivo al ricorso, con facoltà per l’amministratore speciale di
procedere all’asta delle pretese della massa contro gli organi della fallita in
caso di adesione delle parti (ricorrente, altri ricorrenti e creditori presenti
all’asta);
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
pubblicazione del 7 giugno 2011 sul Foglio Ufficiale cantonale n. 45/2011,
l’amministratore speciale del fallimento di PI 1 ha comunicato che avrebbe
proceduto il 21 giugno all’asta pubblica del “diritto di agire verso gli organi
della fallita PI 1 (CO art. 754/art. 757)” nonché al “diritto di spettanza
della Massa fallimentare: PI 1”;
che la
ricorrente, creditrice nel fallimento, chiede di dichiarare nulla,
rispettivamente di annullare il provvedimento dell’amministratore speciale di
realizzare il secondo oggetto (“diritto di spettanza della Massa fallimentare: PI
1”) e di conseguenza anche l’asta pubblica;
che
l’amministratore speciale del fallimento, con scritto 17 giugno 2011 (doc. 2
allegato alle osservazioni), ha aderito al ricorso nella misura in cui si
limitava al secondo oggetto posto all’asta e ha proposto alla ricorrente di
limitare l’asta del 21 giugno al primo oggetto (“diritto di agire verso gli
organi della fallita”);
che il 20
giugno, la ricorrente ha ribadito che il ricorso verteva unicamente sul secondo
oggetto e ha accettato la tenuta dell’asta prevista per il primo oggetto, a condizione
che l’oggetto dell’asta fosse stato precisato all’apertura onde evitare malintesi
(doc. 4 allegato alle osservazioni);
che dopo
informazione degli astanti sul ricorso, sull’ordinanza 21 giugno 2011 e sui
summenzionati scritti 17 e 20 giugno, la pretesa della massa contro gli organi
della fallita è stata effettivamente aggiudicata il 21 giugno per fr. 350.--;
che come
risulta dallo scritto del 17 giugno, l’inserimento del secondo oggetto nella
pubblicazione impugnata procede da una manifesta svista;
che in
queste condizioni, il ricorso va pertanto accolto, limitatamente alla domanda
tendente all’annullamento del bando d’asta per quanto concerne il secondo
oggetto messo in vendita;
che non
può invece essere annullata un’asta che non ha avuto luogo, ritenuto che l’asta
del 21 giugno, comunque avvenuta dopo il deposito del ricorso, è stata limitata
alle pretese della massa contro gli organi della fallita, la cui realizzazione
non era oggetto del ricorso in esame;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 256, 257 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, l’avviso d’incanto pubblicato il 7 giugno 2011 sul Foglio
Ufficiale cantonale n. 45/2011 è annullato nella limitata misura in cui verte
sul “diritto di spettanza della Massa fallimentare: PI 1”.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all’avv. PA 1, __________;
Comunicazione
a CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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