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Decisione

15.2011.70

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivis

5 luglio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nelle varie procedure esecutive

promosse nei confronti diES 1, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta, oltre

che dall’escusso, di PI 1 e PI 3. Nel verbale di pignoramento

l’Ufficio ha omesso di indicare il valore di stima della quota spettante

all’escusso nella comunione ereditaria.

B. Avendo

dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 12 maggio 2011 l’Ufficio

ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione

ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 31 maggio 2011. All’udienza, alla quale erano assenti i creditori e PI 2, nessuna conciliazione è

stata raggiunta.

Il

31 maggio 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). In tale occasione l’Ufficio ha

determinato il valore della quota pignorata a ES 1 in Fr. 30'000.00 / 38'000.00.

Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

20 giugno 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1 PI 3.

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso del 16.66% nella

comunione assomma a fr. 30'000.00 / 38’000.00 (cfr. scritto 31 maggio 2011 trasmesso a tutti gli interessati).

Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti

interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria

e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve

conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS

281.

), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9

cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle

trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria di un

valore commerciale complessivo di fr. 360'000.00 è costituita dalla part. n. __________

RFD di __________ e dalla PPP n. __________RFD __________ gravata da oneri

ipotecari di fr. 130'000.00 (cfr. scritto 31 maggio 2011). Per questo motivo

l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il

valore di fr. 30'000.00 / 38’000.00. Questi dati non sono stati contestati

dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso lo scritto del 31 maggio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne

possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in

concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola

quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della

comunione ereditaria, uno dei quali gravato da diritti di pegno immobiliare.

5.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a ES 1 nella divisione

della comunione relitta composta di ES 1. __________

2. Non si prelevano spese, né

si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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