15.2011.70
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivis
5 luglio 2011Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2011.70
Data decisione, Autorità:
05.07.2011, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivis
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 5 cpv. 3 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2011.70
Lugano
5 luglio 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 20
giugno 2011 dell’ IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
ES 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
CC 1
composta oltre che dall’escusso di
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
nelle diverse esecuzioni di cui ai vari gruppi di
pignoramento promosse contro l’escusso da
PI 4, __________
(rappr. dall’RA 1, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A.Nelle varie procedure esecutive
promosse nei confronti diES 1, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta, oltre
che dall’escusso, di PI 1 e PI 3. Nel verbale di pignoramento
l’Ufficio ha omesso di indicare il valore di stima della quota spettante
all’escusso nella comunione ereditaria.
B. Avendo
dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 12 maggio 2011 l’Ufficio
ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione
ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 31 maggio 2011. All’udienza, alla quale erano assenti i creditori e PI 2, nessuna conciliazione è
stata raggiunta.
Il
31 maggio 2011 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). In tale occasione l’Ufficio ha
determinato il valore della quota pignorata a ES 1 in Fr. 30'000.00 / 38'000.00.
Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
20 giugno 2011 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo
di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici
incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1 PI 3.
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso del 16.66% nella
comunione assomma a fr. 30'000.00 / 38’000.00 (cfr. scritto 31 maggio 2011 trasmesso a tutti gli interessati).
Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti
interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria
e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve
conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS
281.
), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9
cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici
incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria di un
valore commerciale complessivo di fr. 360'000.00 è costituita dalla part. n. __________
RFD di __________ e dalla PPP n. __________RFD __________ gravata da oneri
ipotecari di fr. 130'000.00 (cfr. scritto 31 maggio 2011). Per questo motivo
l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il
valore di fr. 30'000.00 / 38’000.00. Questi dati non sono stati contestati
dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso lo scritto del 31 maggio 2011. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia
sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in
concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola
quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della
comunione ereditaria, uno dei quali gravato da diritti di pegno immobiliare.
5.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a ES 1 nella divisione
della comunione relitta composta di ES 1. __________
2. Non si prelevano spese, né
si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster