15.2011.72
Foro esecutivo generale. Partenza dalla Svizzera. Soggiorno temporaneo per motivi di cura all'estero. Assenza di foro esecutivo in Svizzera
8 agosto 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.72
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, CEF
Titolo:
Foro esecutivo generale. Partenza dalla Svizzera. Soggiorno temporaneo per motivi di cura all'estero. Assenza di foro esecutivo in Svizzera
FORO ORDINARIO
art. 24 cpv. 2 CC
art. 46 cpv. 1 LEF
art. 48 LEF
Incarto n.
15.2011.72
Lugano
8 agosto 2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 luglio 2011 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il precetto
esecutivo n. __________ emesso nei confronti del ricorrente a domanda di
PI
1
patrocinato dall’avv. __________, Studio legale PA 2
viste la
comunicazione 25 luglio 2011 dell’escutente e le osservazioni 2 agosto 2011
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 28
febbraio 2011, la società PI 1 ha chiesto all’CO 1 di escutere RI 1 per
l’incasso di fr. 6'817'412,98 oltre interessi e spese;
che il
precetto esecutivo è stato spedito per posta il 3 marzo 2011 all’indirizzo indicato
dall’escutente, in __________;
che dopo
aver tentato invano un’ulteriore notifica tramite polizia, l’Ufficio, fondandosi
sull’indirizzo postale contenuto in un messaggio di posta elettronica ricevuto dallo
stesso escusso il 25 maggio 2011, ha spedito il precetto esecutivo per posta
alla volta di __________;
che con
il ricorso in esame l’escusso chiede l’annullamento dell’esecuzione n. __________,
sostenendo l’assenza di un foro esecutivo in Svizzera a norma dell’art. 46 LEF;
che
infatti, a suo dire, da dicembre 2010 egli risiederebbe stabilmente a __________
in Spagna, luogo in cui è stato vittima di un infarto cardiaco, che l’ha
impedito fino ad oggi di viaggiare;
ch’egli
avrebbe del resto definitivamente abbandonato il suo domicilio di __________ da
fine settembre 2010, data alla quale ha disdetto il contratto di locazione che
lo legava all’Hotel __________ di __________;
che dal
canto suo l’Ufficio evidenzia come l’escusso, secondo una comunicazione del Controllo
abitanti di __________, risulti tuttora dimorante in siffatto comune, a
beneficio di un permesso di dimora B valido fino al 31 luglio 2012;
che per determinare il foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46
cpv. 1 LEF, occorre stabilire dove si trova il domicilio dell’escusso a norma
dell’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto deve essere stabilito il luogo dove esso
risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e
riconoscibile per terzi, ovvero dove egli ha il centro delle sue relazioni
personali e dei suoi interessi (CEF 23 maggio 2011, inc. 15.11.51; Schmid, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,
n. 40 ad art. 46, con rif.);
che normalmente
il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero
e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33
ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute
le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la
professione (CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2; Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46);
che nel
caso concreto non è contestato che almeno fino a fine settembre 2010 l’escusso
era domiciliato ad __________ ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF presso l’Hotel __________
in via __________ (doc. 4 e 5 allegati al ricorso);
che il
fatto ch’egli abbia poi viaggiato per lavoro non è in sé determinante né lo è la
sua permanenza a __________, dato che un soggiorno
temporaneo per motivi di cura non crea un domicilio né ne modifica uno
esistente (cfr. art. 26 CC; DTF 89 III 9; Schmid, op. cit., n. 51
ad art. 46; Bolliger/Jeanneret, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 7 ad art. 46);
che,
tuttavia, si evince dallo scritto 13 ottobre 2010 dell’Hotel __________ (doc.
5) che l’escusso, prima di recarsi a __________, aveva manifestato la sua
intenzione di lasciare il suo domicilio e, visto il contenuto dell’accordo,
l’aveva anche effettivamente fatto;
che del
resto né la procedente né l’ufficio d’esecuzione pretendono che l’escusso e/o i
suoi effetti personali si trovano ancora presso l’Hotel __________;
che
d’altronde la finzione dell’art. 24 cpv. 1 CC, secondo cui il domicilio di una
persona continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro,
non vale per il foro esecutivo generale, prevalendo in tale ipotesi il foro
speciale del soggiorno a norma dell’art. 48 LEF (cfr. DTF 119 III 55 cons. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 17 ad art. 46; Bolliger/
Jeanneret, op. cit., n. 5 ad art. 46);
che nel
caso concreto, il luogo di soggiorno attuale dell’escusso risulta essere __________,
come risulta dalla documentazione prodotta con il ricorso e dal fatto che il
precetto esecutivo è stato ritirato proprio in tal luogo;
che le
informazioni fornite dal Controllo abitanti di __________ sono indizi che nella
fattispecie non sono determinanti, siccome è appurato che l’escusso ha
definitivamente lasciato l’Hotel __________;
che, in
assenza di un foro esecutivo in Svizzera, il precetto esecutivo dev’essere annullato;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza, l’esecuzione n. __________ dell’ufficio di esecuzione e falimenti è
annullata.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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