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Decisione

15.2011.72

Foro esecutivo generale. Partenza dalla Svizzera. Soggiorno temporaneo per motivi di cura all'estero. Assenza di foro esecutivo in Svizzera

8 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.72

Data decisione, Autorità:

08.08.2011, CEF

Titolo:

Foro esecutivo generale. Partenza dalla Svizzera. Soggiorno temporaneo per motivi di cura all'estero. Assenza di foro esecutivo in Svizzera

FORO ORDINARIO

art. 24 cpv. 2 CC

art. 46 cpv. 1 LEF

art. 48 LEF

Incarto n.

15.2011.72

Lugano

8 agosto 2011

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 luglio 2011 di

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il precetto

esecutivo n. __________ emesso nei confronti del ricorrente a domanda di

PI

1

patrocinato dall’avv. __________, Studio legale PA 2

viste la

comunicazione 25 luglio 2011 dell’escutente e le osservazioni 2 agosto 2011

dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 28

febbraio 2011, la società PI 1 ha chiesto all’CO 1 di escutere RI 1 per

l’incasso di fr. 6'817'412,98 oltre interessi e spese;

che il

precetto esecutivo è stato spedito per posta il 3 marzo 2011 all’indirizzo indicato

dall’escutente, in __________;

che dopo

aver tentato invano un’ulteriore notifica tramite polizia, l’Ufficio, fondandosi

sull’indirizzo postale contenuto in un messaggio di posta elettronica ricevuto dallo

stesso escusso il 25 maggio 2011, ha spedito il precetto esecutivo per posta

alla volta di __________;

che con

il ricorso in esame l’escusso chiede l’annullamento dell’esecuzione n. __________,

sostenendo l’assenza di un foro esecutivo in Svizzera a norma dell’art. 46 LEF;

che

infatti, a suo dire, da dicembre 2010 egli risiederebbe stabilmente a __________

in Spagna, luogo in cui è stato vittima di un infarto cardiaco, che l’ha

impedito fino ad oggi di viaggiare;

ch’egli

avrebbe del resto definitivamente abbandonato il suo domicilio di __________ da

fine settembre 2010, data alla quale ha disdetto il contratto di locazione che

lo legava all’Hotel __________ di __________;

che dal

canto suo l’Ufficio evidenzia come l’escusso, secondo una comunicazione del Controllo

abitanti di __________, risulti tuttora dimorante in siffatto comune, a

beneficio di un permesso di dimora B valido fino al 31 luglio 2012;

che per determinare il foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46

cpv. 1 LEF, occorre stabilire dove si trova il domicilio dell’escusso a norma

dell’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto deve essere stabilito il luogo dove esso

risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e

riconoscibile per terzi, ovvero dove egli ha il centro delle sue relazioni

personali e dei suoi interessi (CEF 23 maggio 2011, inc. 15.11.51; Schmid, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18,

n. 40 ad art. 46, con rif.);

che normalmente

il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero

e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33

ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute

le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la

professione (CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2; Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46);

che nel

caso concreto non è contestato che almeno fino a fine settembre 2010 l’escusso

era domiciliato ad __________ ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 LEF presso l’Hotel __________

in via __________ (doc. 4 e 5 allegati al ricorso);

che il

fatto ch’egli abbia poi viaggiato per lavoro non è in sé determinante né lo è la

sua permanenza a __________, dato che un soggiorno

temporaneo per motivi di cura non crea un domicilio né ne modifica uno

esistente (cfr. art. 26 CC; DTF 89 III 9; Schmid, op. cit., n. 51

ad art. 46; Bolliger/Jeanneret, Kurzkom­mentar SchKG, Basilea 2009, n. 7 ad art. 46);

che,

tuttavia, si evince dallo scritto 13 ottobre 2010 dell’Hotel __________ (doc.

5) che l’escusso, prima di recarsi a __________, aveva manifestato la sua

intenzione di lasciare il suo domicilio e, visto il contenuto dell’accordo,

l’aveva anche effettivamente fatto;

che del

resto né la procedente né l’ufficio d’esecuzione pretendono che l’escusso e/o i

suoi effetti personali si trovano ancora presso l’Hotel __________;

che

d’altronde la finzione dell’art. 24 cpv. 1 CC, secondo cui il domicilio di una

persona continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro,

non vale per il foro esecutivo generale, prevalendo in tale ipotesi il foro

speciale del soggiorno a norma dell’art. 48 LEF (cfr. DTF 119 III 55 cons. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 17 ad art. 46; Bolliger/

Jeanneret, op. cit., n. 5 ad art. 46);

che nel

caso concreto, il luogo di soggiorno attuale dell’escusso risulta essere __________,

come risulta dalla documentazione prodotta con il ricorso e dal fatto che il

precetto esecutivo è stato ritirato proprio in tal luogo;

che le

informazioni fornite dal Controllo abitanti di __________ sono indizi che nella

fattispecie non sono determinanti, siccome è appurato che l’escusso ha

definitivamente lasciato l’Hotel __________;

che, in

assenza di un foro esecutivo in Svizzera, il precetto esecutivo dev’essere annullato;

che il

ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, l’esecuzione n. __________ dell’ufficio di esecuzione e falimenti è

annullata.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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