15.2011.73
Fallimento. Rivendicazione di un importo versato all'amministrazione del fallimento dal cessionario dei beni della fallita. Cognizione dell'autorità di vigilanza
6 settembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2011.73
Data decisione, Autorità:
06.09.2011, CEF
Titolo:
Fallimento. Rivendicazione di un importo versato all'amministrazione del fallimento dal cessionario dei beni della fallita. Cognizione dell'autorità di vigilanza
RIVENDICAZIONE
art. 17 LEF
art. 197 LEF
art. 242 LEF
Incarto n.
15.2011.73
Lugano
6 settembre
2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 4 agosto 2011 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro la decisione di
rifiuto di distrarre dalla massa un importo di fr. 10'000.-- a favore della
ricorrente, emessa il 21 luglio 2011 nella procedura fallimentare aperta nei
confronti di
PI 1
procedura concernente anche:
1. PI 2, __________
2. arch. PI
3, __________
rappr. dall’avv. __________ Studio legale
RA 1, Lugano
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 7 gennaio 2011 è stato decretato il fallimento della società PI 1.
La liquidazione è stata continuata nelle forme della procedura sommaria (art.
231 LEF).
B. In
precedenza, e meglio il 10 dicembre 2010, la futura fallita, per il tramite del
suo direttore G__________, aveva concluso con l’acquirente PI 2 un contratto di
cessione dell’inventario dell’esercizio pubblico “__________” a __________, allora
gestito dalla cedente. Al punto 2 del contratto, l’importo e le modalità del
prezzo di vendita sono state definite come segue (v. fascicolo “Rivendicazioni”):
“2. Il prezzo viene fissato in CHF 120'000.—
(centoventimila), così suddivisi:
– CHF
100'000.-- (centomila) vengono versati seduta stante alla firma del presente contratto,
il quale vale come quietanza.
– CHF
10'000.-- (diecimila) verranno versati alla cedente entro 3 (tre) giorni
dall’assemblea straordinaria degli azionisti, che verrà indetta dalla società
cedente per ratifica del presente accordo.
– CHF 10'000.-- (diecimila) verranno versati
dall’acquirente quale buonuscita volontaria all’amministratrice della cedente, RI
1, la quale ha richiesto espressamente all’acquirente priorità al pagamento di
salari e oneri sociali dei dipendenti, ad esclusione della stessa signora RI 1.
L’acquirente richiede alla cedente, la quale accetta, l’adempimento di questa
prerogativa, affinché la signora RI 1 non debba esserne ritenuta responsabile.
Del versamento verrà data conferma alla cedente.”
C. I
tre suddetti importi sono stati registrati nell’inventario quali importi a
contanti di spettanza della fallita. Fr. 110'000.-- sono stati incassati subito
dall’Ufficio già il 14 gennaio 2011, mentre PI 2 ha versato gli ultimi fr. 10'000.-- in due quote di 8'000.-- e fr. 2'000.-- l’11 marzo,
rispettivamente il 1° aprile 2011.
D. Con
scritto 21 gennaio 2011, l’ex amministratrice unica RI 1 ha insinuato un credito di fr. 18'259,05 per salari non percepiti da maggio a dicembre 2010. Il
credito è stato accettato dall’Ufficio, che l’ha collocato in terza classe. La graduatoria,
depositata il 30 maggio 2011, è passata in giudicato.
E. Con
istanza 17 giugno 2011, RI 1, a norma dell’art. 242 LEF, ha richiesto la restituzione
a suo favore della somma di fr. 10'000.-- prevista dal contratto di cessione
quale “buonuscita”.
F. Con
decisione 21 luglio 2011, l’CO 1 ha respinto l’istanza, considerando che dovesse
assegnare ai creditori le classi e i rispettivi privilegi che loro competono a
norma della LEF, e ciò a prescindere da qualsiasi accordo contrattuale
precedentemente intervenuto tra le parti. L’Ufficio ha d’altronde ritenuto che RI
1 avesse esaurito le proprie pretese nell’ambito della liquidazione con la sua
insinuazione del 21 gennaio 2011.
G. Con
il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio, considerando che
il prezzo di vendita dell’inventario sia in realtà di fr. 110'000.--, gli
ultimi fr. 10'000.-- essendo dovuti a lei quale “buonuscita”. A suo dire,
l’importo, di sua proprietà, non sarebbe pertanto dovuto essere inventariato
nel fallimento della fallita, tanto più che all’apertura del fallimento esso
era depositato presso lo studio legale presso il quale era stato sottoscritto
il contratto. Inoltre, l’insinuazione delle sue pretese salariali non può costituire
rinuncia all’indennità di fr. 10'000.--, siccome sono due pretese distinte di
natura diversa (l’una vertente sui salari non pagati e l’altra su un’indennità
di buonuscita). Secondo la ricorrente, non si potrebbe subordinare il suo
diritto alla buonuscita al pagamento integrale delle pretese salariali degli
altri dipendenti, già per il fatto che lei non è parte al contratto.
H. Sulle
osservazioni dell’arch. PI 3, creditore correntista ed azionista della fallita,
si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.
I. L’CO
1 ha rinunciato a presentare osservazioni.
Considerandi
in diritto:
1.
Le
contestazioni relative all’appartenenza di un bene alla massa attiva (dal punto
di vista temporale e spaziale, cfr. art. 197 LEF) o alla sua pignorabilità
(art. 224 LEF) sono decise dall’ufficio dei fallimenti o, su ricorso a norma
degli art. 17 a 19 LEF, dalle autorità di vigilanza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 15
e 22 ad art. 197; Romy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 5 ad
art. 197; Handschin/Hunkeler, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 102 ad art.
197). Per contro i conflitti tra la massa e terzi in
merito alla proprietà di un bene o l’esistenza di un diritto di distrazione o
di disgiunzione sono questioni di merito, che competono al giudice (cfr. art.
242.
LEF; DTF 100 III 64, cons. 2; Gilliéron,
op. cit., n. 16-17 ad art. 197; Romy,
op. cit. loc. cit.; Handschin/Hunkeler, op. cit., n. 103-4 ad art. 197).
2.
Al
momento dell’apertura del fallimento, la società PI 1, in base al punto 2, terzo trattino, del contratto di cessione, vantava nei confronti di PI 2 il
diritto di esigere da quest’ultima il versamento di fr. 10'000.-- a tacitazione
dei crediti salariali degli altri dipendenti della cedente PI 1 (contratto per
terzi a norma dell’art. 112 CO), con conseguente liberazione
dell’amministratrice unica RI 1 dalla propria responsabilità per tali scoperti.
Invece la ricorrente, ancorché ammetta di non essere parte al contratto,
sostiene di essere lei stessa la creditrice di tale importo. Si tratta
all’evidenza di una censura di merito, che, come indicato sopra, rientra nella
competenza del giudice e non delle autorità di esecuzione forzata. In questo
senso, essa è irricevibile in questa sede.
3.
Fatto
sta che nell’intervallo PI 2 ha versato l’importo controverso, che ora è
depositato sul conto corrente postale dell’Ufficio (v. fascicolo “Inventario”).
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, tale importo non è mai stato
depositato presso terzi ma è stato pagato direttamente da PI 2 sul conto
dell’Ufficio. È comunque esclusa una sua rivendicazione secondo le norme del
diritto di proprietà, perché in gioco non c’è una somma in contanti
individualizzata bensì una semplice posizione creditoria dell’Ufficio nei
confronti della Posta (cfr. CEF 21 ottobre 2010, inc. 15.10.32/61, cons.
6). La ricorrente potrebbe quindi far valere contro la massa
tutt’al più una pretesa per indebito arricchimento ai sensi degli art. 62 segg.
CO, nell’ambito di un’azione giudiziaria (e non di un ricorso a norma dell’art.
17.
LEF).
4.
Certo,
l’amministrazione del fallimento dovrebbe restituire gli importi che gli
vengono versati da terzi a favore della massa qualora siano il frutto di un
errore manifesto (CEF 21 settembre 2006, inc. 15.06.29, RtiD I-2007 864
n. 68c, cons. 4). Ma non è il caso nella fattispecie. Risulta dallo stesso
testo del contratto di cessione che la somma di fr. 10'000.-- rivendicata dalla
ricorrente in realtà è destinata in via prioritaria agli altri dipendenti della
fallita fino a concorrenza delle loro pretese salariali scoperte e dei relativi
oneri sociali, che secondo la graduatoria superano ampiamente fr. 10'000.--
(per l’esattezza fr. 27'461,60, pari al totale della prima classe). Poco importa
quale sia potuta essere la volontà della ricorrente in merito, dal momento che
la stessa non è parte al contratto. D’altronde, avendo PI 2 rinunciato a
presentare osservazioni sul ricorso, si può ritenere che essa non considera di
aver versato la somma per errore. A prima vista, non vi sono pertanto validi
motivi per una sua restituzione né a PI 2 né tantomeno alla ricorrente, fermo
restando la possibilità per quest’ultima di far valere le sue ragioni in via giudiziaria
contro la massa o contro PI 2.
5.
È d’altronde il caso di ricordare che la procedura prevista
all'art. 242 LEF non è applicabile alle rivendicazioni vertenti su crediti non
incorporati in una cartavalore, secondo una giurisprudenza (DTF 128 III 388,
105.
III 14, 90 III 92, 87 III 16, 76 III 10 s., 70 III 36 ss.) invero discussa
in dottrina, ma seguita da questa Camera (summenzionata CEF 21 settembre 2006,
cons. 3.1). L’Ufficio non è di conseguenza tenuto a impartire alla ricorrente
un termine per promuovere azione contro la massa.
6.
La decisione dell’CO
1.
va pertanto confermata, ancorché per altri motivi. In queste condizioni non è
necessario determinarsi sulla motivazione addotta dall’Ufficio.
7.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 197, 242 LEF, art. 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
–
avv. RA 1, __________;
–
PI 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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