Lexipedia

Decisione

15.2011.74

Continuazione dell'esecuzione. Sentenza di merito pronunciata fuori cantone che respinge l'opposizione in via definitiva. Attestazione di esecutività

19 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2011.74

Data decisione, Autorità:

19.09.2011, CEF

Ricorso:

TF,5A_683/2011, 17.11.2011

Titolo:

Continuazione dell'esecuzione. Sentenza di merito pronunciata fuori cantone che respinge l'opposizione in via definitiva. Attestazione di esecutività

PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE

art. 336 CPC

art. 79 cpv. 2 LEF

art. 88 LEF

Incarto n.

15.2011.74

Lugano

19 settembre

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 8 agosto 2011 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 2 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei

confronti della ricorrente da:

PI 1

patrocinata dall’ PA 2

viste le

osservazioni 18 agosto dell’escutente e 30 agosto 2011 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la

notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (ad

es.: Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6

ad art. 160), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2);

che per

questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’op­posizione, la via

del ricorso è invece preclusa;

che nel caso concreto la ricorrente allega che la sentenza 16

maggio 2011 del Tribunale distrettuale di Moesa (inc. n. __________) invocata

quale titolo per la continuazione dell’esecuzione sarebbe nulla, in quanto non

è stata emessa al foro contrattuale, che secondo il contratto d’affitto sarebbe

Lugano;

che, a

ricezione della sentenza in questione, la ricorrente avrebbe trasmesso tutto

l’incarto al suo patrocinatore, avv. PA 1, per gli interventi necessari (si

sottintende l’inoltro di un appello per carenza di competenza territoriale), ma

non sarebbe in grado di allegare la relativa documentazione, essendo l’avv. PA

1 assente per ferie;

che, non

potendosi escludere che, nell’intervallo tra l’inoltro dell’atto ricorsuale

(l’8 agosto 2011) e la scadenza del termine di ricorso (avvenuta il 15 agosto

2011), la ricorrente avesse integrato il proprio ricorso grazie all’intervento

del suo patrocinatore, allo stesso è stato concesso effetto sospensivo con

ordinanza del 17 agosto 2011 in attesa di un’eventuale conferma da parte dell’avv.

PA 1 in merito all’asserito patrocinio;

che nel

frattempo non è però giunta alcuna conferma né alcuna integrazione del ricorso;

che la

ricorrente ha prodotto la procura a favore dell’avv. PA 1 solo il 12 settembre

su sollecitazione 2 settembre di questa Camera;

che in

queste condizioni, v’è da ritenere che la ricorrente non è riuscita a

dimostrare di aver impugnato la sentenza del Tribunale distrettuale di Moesa;

che la

stessa risulta del resto esecutiva, come si evince dall’atte­stazione di esecutività

ai sensi dell’art. 336 CP figurante a tergo dell’ultima pagina della decisione,

sicché costituisce un valido titolo per la continuazione dell’esecuzione a

norma dell’art. 88 LEF (cfr. in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010: D. Staehelin,

n. 33 ad art. 79, e Lebrecht, n.

14 ad art. 88);

che

essendo l’art. 79 cpv. 2 vLEF stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2011, l’CO

1 non era tenuto ad impartire alla ricorrente un termine di dieci giorni per

eventualmente eccepire di non essere stata regolarmente citata o legalmente rappresentata;

che per

il resto la comminatoria di fallimento in esame è conforme alle norme di diritto

esecutivo;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 17, 20a, 88, 166 LEF;

61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster