15.2011.74
Continuazione dell'esecuzione. Sentenza di merito pronunciata fuori cantone che respinge l'opposizione in via definitiva. Attestazione di esecutività
19 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2011.74
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, CEF
Ricorso:
TF,5A_683/2011, 17.11.2011
Titolo:
Continuazione dell'esecuzione. Sentenza di merito pronunciata fuori cantone che respinge l'opposizione in via definitiva. Attestazione di esecutività
PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE
art. 336 CPC
art. 79 cpv. 2 LEF
art. 88 LEF
Incarto n.
15.2011.74
Lugano
19 settembre
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 agosto 2011 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 2 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti della ricorrente da:
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
viste le
osservazioni 18 agosto dell’escutente e 30 agosto 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (ad
es.: Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6
ad art. 160), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2);
che per
questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’opposizione, la via
del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente allega che la sentenza 16
maggio 2011 del Tribunale distrettuale di Moesa (inc. n. __________) invocata
quale titolo per la continuazione dell’esecuzione sarebbe nulla, in quanto non
è stata emessa al foro contrattuale, che secondo il contratto d’affitto sarebbe
Lugano;
che, a
ricezione della sentenza in questione, la ricorrente avrebbe trasmesso tutto
l’incarto al suo patrocinatore, avv. PA 1, per gli interventi necessari (si
sottintende l’inoltro di un appello per carenza di competenza territoriale), ma
non sarebbe in grado di allegare la relativa documentazione, essendo l’avv. PA
1 assente per ferie;
che, non
potendosi escludere che, nell’intervallo tra l’inoltro dell’atto ricorsuale
(l’8 agosto 2011) e la scadenza del termine di ricorso (avvenuta il 15 agosto
2011), la ricorrente avesse integrato il proprio ricorso grazie all’intervento
del suo patrocinatore, allo stesso è stato concesso effetto sospensivo con
ordinanza del 17 agosto 2011 in attesa di un’eventuale conferma da parte dell’avv.
PA 1 in merito all’asserito patrocinio;
che nel
frattempo non è però giunta alcuna conferma né alcuna integrazione del ricorso;
che la
ricorrente ha prodotto la procura a favore dell’avv. PA 1 solo il 12 settembre
su sollecitazione 2 settembre di questa Camera;
che in
queste condizioni, v’è da ritenere che la ricorrente non è riuscita a
dimostrare di aver impugnato la sentenza del Tribunale distrettuale di Moesa;
che la
stessa risulta del resto esecutiva, come si evince dall’attestazione di esecutività
ai sensi dell’art. 336 CP figurante a tergo dell’ultima pagina della decisione,
sicché costituisce un valido titolo per la continuazione dell’esecuzione a
norma dell’art. 88 LEF (cfr. in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2010: D. Staehelin,
n. 33 ad art. 79, e Lebrecht, n.
14 ad art. 88);
che
essendo l’art. 79 cpv. 2 vLEF stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2011, l’CO
1 non era tenuto ad impartire alla ricorrente un termine di dieci giorni per
eventualmente eccepire di non essere stata regolarmente citata o legalmente rappresentata;
che per
il resto la comminatoria di fallimento in esame è conforme alle norme di diritto
esecutivo;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17, 20a, 88, 166 LEF;
61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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