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Decisione

15.2011.75

Pignoramento di un conto banario sul quale vengono versate prestazioni AI, AGI e PC. Limitazione del pignoramento all'importo che si può considerare risparmiato

23 dicembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

27 giugno 2011, l’CO 1, in esecuzione del pignoramento diretto contro RI 1, ha proceduto all’interro­gatorio del suo tutore (nonché marito), RA 1, il quale ha dichiarato che

l’escussa non possedeva alcun bene pignorabile. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha

pignorato il conto dell’escussa aperto presso __________, inviando alla banca

la relativa notifica. Il 30 giugno, la banca ha comunicato all’Uffi­cio che il

saldo del conto pignorato ammontava a fr. 6'756,05.

B. Il

1° luglio, l’Ufficio ha chiesto alla banca di versargli l’importo di fr.

5'210.--, pari al saldo dell’esecuzione, compresi gli interessi e le spese

esecutive, ciò che è avvenuto il 4 luglio. Il verbale di pignoramento, relativo

al suddetto importo, è stato notificato alle parti il 5 luglio.

C. Con

ricorso del 18 agosto, l’escussa, in via principale, chiede l’annullamento del

pignoramento e la restituzione dell’intero importo di fr. 5'210.--, e in via

subordinata la limitazione del pignoramento a fr. 1'084,05 e la restituzione

della rimanenza. Secondo la ricorrente l’importo di fr. 6'756,05 depositato sul

conto pignorato il 4 luglio 2011, in quanto composto per fr. 5'672.-- della

rendita dell’assicurazione invalidità (AI), delle prestazioni complementari

(PC) e dell’assegno per grandi invalidi (AGI), bonificati il 6 giugno 2011, è,

in tale misura, assolutamente impignorabile a norma dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF. A mente della ricorrente sarebbe escluso considerare la somma di fr.

5'672.-- quale risparmio pignorabile, siccome dovrebbe rimanerle a disposizione

per far fronte a tutte le spese per le quali questa rendita è appunto versata;

anche il saldo di fr. 1'084,05 sarebbe impignorabile, in quanto necessario per

coprire delle fatture pendenti concernenti delle spese mediche e dei costi di

assistenza dell’escussa.

D. Delle

osservazioni 26 agosto dell’escutente e 9 settembre 2011 dell’CO 1 si dirà. Per

quanto necessario ai fini del giudizio nei successivi considerandi.

E. In

conformità delle ordinanze 14 settembre e 3 ottobre 2011 del Vicepresidente e

del Presidente della Camera, la ricorrente, con scritti 30 settembre e 14

ottobre 2011, ha prodotto una serie di giustificativi supplementari relativi

alle spese da essa sostenute per il mese di giugno 2011, determinate in fr.

10'306,31 (fr. 9'660,11 + 646.20), che ha asserito essere state anticipate dal

marito a concorrenza di fr. 9'865,86 (fr. 9'660,11 + 205,75).

F. Con

osservazioni 26 ottobre 2011, l’escutente si è determinata su ogni spesa allegata

dalla ricorrente, ritenendo che non si riferissero al mese di giugno 2011 in quanto pagate dopo il bonifico delle rendite per il mese di luglio 2011 o prima di giugno,

grazie al prestito del marito, ad oggi non ancora rimborsato dall’escus­sa.

G. Il 2

dicembre 2011, la ricorrente, in adempimento dell’ordinanza 17 novembre 2011

del Presidente della Camera, si è determinata sui redditi e la sostanza

indicati nel foglio di calcolo della prestazione complementare AVS/AI per il

2011 da essa stessa prodotto con il ricorso, sostenendo che riporterebbe una

situazione non aggiornata dei suoi attivi. Ha anche prodotto documentazione a

dimostrazione dell’asserita inesistenza degli importi constatati nel foglio di

calcolo. La controparte non ha presentato osservazioni in merito.

Considerato

in

diritto:

1. Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. La prova su questo

punto spetta all’organo esecutivo (cfr. DTF 114 III 51, 105

III 43). Nel caso concreto, appare quindi infondata la censura d’intempestività

del ricorso sollevata dall’es­cutente, siccome il verbale di pignoramento è

stato spedito con invio semplice, sicché risulta impossibile dimostrare che

l’escus­sa l’abbia ricevuto prima dell’8 agosto 2011.

Considerandi

2.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III

13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere

tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche

la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio. Redditi impignorabili (giusta

gli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha

utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali

tali redditi gli erano stati lasciati), sono illimitatamente pignorabili (DTF

115.

III 48, cons. 1b; 59 III 116; CEF 29 agosto 2008, inc. 15.08.64, c. 7,

massimata in RtiD I-2009, 730 seg.; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco

2005, n. 17 ad art. 93).

3.

Nel

caso di specie, non è contestato, e comunque risulta chiaramente dalla legge

(art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), che la rendita mensile di fr. 5'672.-- (composta

della rendita dell’assicurazione invalidità [AI], delle prestazioni

complementari [PC] e dell’asse­gno per grandi invalidi [AGI]) è assolutamente

impignorabile. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva però come il medesimo

giorno del pignoramento siano stati versati sul conto dell’escussa ulteriori

fr. 5'672.-- (cfr. doc. 1) corrispondenti alla rendita successiva a quella

pignorata, ciò che significherebbe che la somma di fr. 6'756,05, già presente

sul conto quel giorno, sarebbe stata risparmiata dall’escussa e risulterebbe

illimitatamente pignorabile.

3.1

In

realtà, essendo tali rendite versate in modo anticipato (cfr. doc. I), la

rendita pignorata, bonificata sul conto il 6 giugno (doc. L), si riferisce al

mese di giugno 2011, mentre quella bonificata il 5 luglio concerne il mese di

luglio. Di conseguenza, la rendita di giugno potrebbe essere considerata

risparmiata – e quindi illimitatamente pignorabile – solo se le spese

indispensabili, riferite al mese di giugno, che la rendita è destinata a coprire

risultassero già pagate. L’Ufficio non ha però fornito informazioni in tal

senso né vi sono indicazioni nel ricorso in merito, motivo per cui la Camera ha

impartito un termine alla ricorrente per produrre la lista dettagliata delle

spese, riferite al mese di giugno 2011, che ritiene debbano essere pagate con

la rendita di fr. 5'672.-- bonificata sul suo conto il 6 giugno 2011, nonché di

eventuali ulteriori spese che considera indispensabili ai sensi dell’art. 93

LEF, oltre che, per ogni singola spesa, una dichiarazione del creditore che ne

confermasse l’esistenza attuale e l’importo (ordinanza 14 settembre 2011).

3.2

L’escussa

pretende che la rendita per giugno 2011, ancora presente sul suo conto al

momento del pignoramento del 27 giugno 2011, avrebbe dovuto, unitamente alle

sue risorse personali, servire a pagare le fatture elencate nel conteggio

presentato il 30 settembre 2011 (per un totale di fr. 9'660,11), poi completato

con il conteggio del 14 ottobre 2011 (per ulteriori fr. 646,20); tali spese,

che sarebbero state saldate grazie a un prestito del marito nonché curatore

dell’escussa, sarebbero da aggiungere al minimo vitale di base. Poiché

l’importo totale di tali spese (fr. 10'306,31) supera abbondantemente il saldo

del conto al momento del pignoramento (fr. 6'756,05), quest’ultimo risulterebbe

impignorabile, in quanto necessario al rimborso delle spese di giugno

anticipate dal marito.

3.3

Contrariamente

a quanto sostiene la resistente, non è determinante per l’esito del ricorso il

momento in cui le asserite spese sono state pagate (dal marito) bensì la loro

natura – ovvero se sono da considerare comprese nelle spese che la rendita AI/PC/AGI

è destinata a coprire, rispettivamente se sono indispensabili giusta l’art. 93

LEF – e il periodo (giugno 2011) a cui si riferiscono. Da questa prospettiva, occorrerebbe

dedurre dalla fattura per la chinesiterapia le prestazioni fornite nel mese di

maggio, e anzi verificarne l’ammissibilità di principio, siccome essa potrebbe

essere rimborsabile dalla cassa malati, mentre se non lo è, dovrebbe

verosimilmente essere considerata esclusa dalla cerchia delle spese da coprire

con la rendita come pure dalle spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF.

Inoltre, la deduzione dei contributi sociali dovuti per lo stipendio della

badante è già compresa negli acconti versati alla Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG e all’Ufficio delle imposte alla fonte. Non è comunque necessario

risolvere queste questioni, dal momento che il resto delle spese supera l’importo

(di fr. 5'672.--) della rendita bonificato sul suo conto il 6 giugno 2011.

Poiché l’escussa non ha prelevato alcunché dal proprio conto tra la data di

tale bonifico e il pignoramento del 27 giugno, e ritenuto che, in questa sede,

non risulta che l’escussa abbia percepito altri redditi (cfr. dichiarazione 1°

dicembre 2011 e gli altri documenti allegati allo scritto 2 dicembre 2011), si

deve considerare ch’essa ha dimostrato che la rendita di giugno non era stata

risparmiata al momento del suo pignoramento, sicché risulta impignorabile. Il ricorso

va pertanto accolto in questa misura.

3.4

Per

quanto concerne la rimanenza di fr. 1'084,05 presente sul conto il 27 giugno, occorre

verificare se oltre alle spese coperte dalla rendita ve ne siano altre, o le

stesse in una misura più estesa, da considerare impignorabili giusta l’art. 93

LEF, oppure se, come allegato dalla ricorrente, l’intero importo (fr.

10'306,31) pagato dal marito per il suo mantenimento durante il mese di giugno sia

da aggiungere al minimo vitale di base. Ora, la rendita AI e l’AGI, pari in casu

a fr. 1’160.-- e fr. 1'856.--, doc. B e L), come pure le PC (di fr. 2’656.--), sono

destinate a coprire il fabbisogno vitale o esistenziale dell’assicurato (art.

112.

cpv. 2 lett. b Cost. e 2 cpv. 1 LPC). È quindi ovvio che esse coprono anche

il minimo di esistenza di base dell’escusso giusta l’art. 93 LEF: anzi, la

ricorrente risulta favorita rispetto a debitori che non ricevono prestazioni

complementari, siccome il “fabbisogno per persone non collocate in istituto” riconosciutole,

pari a fr. 2'381,25 al mese (fr. 28'575.-- all’anno, doc. I), è superiore al

minimo di esistenza stabilito dalla Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata

alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.

68/2009 del 28 agosto 2009, ad I), che per una persona sola ammonta a fr.

1'200.-- e per una coppia a fr. 1'700.--. Secondo la stessa logica, si deve

ammettere che anche le spese supplementari che lo Stato ritiene siano da

coprire con le PC e gli AGI (costi per l’abita­zione, premi della cassa malati,

spese mediche e farmaceutiche, spese infermieristiche a domicilio, ecc.) sono, e

nella stessa misura, indispensabili a norma dell’art. 93 LEF. In altre parole, si

può esigere dai beneficiari di PC e AGI che adattino il proprio tenore di vita

alle prestazioni che ricevono. In particolare, le spese infermieristiche a

domicilio computabili nel calcolo del minimo di esistenza non possono superare

l’importo corrispondente preso in considerazione nel calcolo delle PC, pari

nella fattispecie a fr. 4'286,10 al mese (fr. 51'433.-- all’anno, doc. I). Di

conseguenza, si può ritenere che il minimo di esistenza della ricorrente non superi

l’importo delle sue rendite (fr. 5'672.--) – anzi, è

addirittura inferiore, perché, come visto, il minimo di base ai sensi dell’art.

93.

LEF è inferiore al fabbisogno di base calcolato secondo i parametri della

LPC. Il pignoramento va quindi confermato limitatamente all’importo di fr.

1’084,05, che risulta essere l’importo residuo (non consumato) della sostanza

indicata nel foglio di calcolo delle PC (doc. I).

3.5

A

scanso di equivoci occorre ancora precisare che il fatto che il tutore

dell’escussa abbia impiegato in passato redditi della sua assistita per il

pagamento di spese non indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF né comprese

nelle spese da coprire con le rendite mensili dell’assicurazione invalidità (si

pensi in particolare alle spese di rifacimento del bagno, pari a fr. 30'000.--)

giustificherebbe tutt’al più un’azione o un’eccezione revocatoria giusta gli

art. 285 segg. LEF (qualora il controvalore fosse ancora disponibile, cfr. CEF

31.

marzo 2008, inc. 15.08.7, cons. 8), ma non il pignoramento di redditi

indispensabili al sostentamento attuale dell’escussa.

4.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 21 LPR, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, il pignoramento 3 agosto 2011 del saldo del conto di RI 1 presso

il __________ è limitato a fr. 1’084,05.

1.2

Il

saldo, pari a fr. 5'672.--, è retrocesso alla ricorrente.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – Studio legale PA 1;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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