15.2011.75
Pignoramento di un conto banario sul quale vengono versate prestazioni AI, AGI e PC. Limitazione del pignoramento all'importo che si può considerare risparmiato
23 dicembre 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2011.75
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, CEF
Titolo:
Pignoramento di un conto banario sul quale vengono versate prestazioni AI, AGI e PC. Limitazione del pignoramento all'importo che si può considerare risparmiato
MINIMO DI ESISTENZA
art. 112 cpv. 2 let. b COST
art. 92 cpv. 1 cf. 9a LEF
art. 93 LEF
art. 2 cpv. 1 LPC
Incarto n.
15.2011.75
Lugano
23 dicembre
2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 18 agosto 2011 di
RI 1
rappr. dal tutore RA 1
patrocinata dall PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
eseguito il 3 agosto 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
della ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il
27 giugno 2011, l’CO 1, in esecuzione del pignoramento diretto contro RI 1, ha proceduto all’interrogatorio del suo tutore (nonché marito), RA 1, il quale ha dichiarato che
l’escussa non possedeva alcun bene pignorabile. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha
pignorato il conto dell’escussa aperto presso __________, inviando alla banca
la relativa notifica. Il 30 giugno, la banca ha comunicato all’Ufficio che il
saldo del conto pignorato ammontava a fr. 6'756,05.
B. Il
1° luglio, l’Ufficio ha chiesto alla banca di versargli l’importo di fr.
5'210.--, pari al saldo dell’esecuzione, compresi gli interessi e le spese
esecutive, ciò che è avvenuto il 4 luglio. Il verbale di pignoramento, relativo
al suddetto importo, è stato notificato alle parti il 5 luglio.
C. Con
ricorso del 18 agosto, l’escussa, in via principale, chiede l’annullamento del
pignoramento e la restituzione dell’intero importo di fr. 5'210.--, e in via
subordinata la limitazione del pignoramento a fr. 1'084,05 e la restituzione
della rimanenza. Secondo la ricorrente l’importo di fr. 6'756,05 depositato sul
conto pignorato il 4 luglio 2011, in quanto composto per fr. 5'672.-- della
rendita dell’assicurazione invalidità (AI), delle prestazioni complementari
(PC) e dell’assegno per grandi invalidi (AGI), bonificati il 6 giugno 2011, è,
in tale misura, assolutamente impignorabile a norma dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF. A mente della ricorrente sarebbe escluso considerare la somma di fr.
5'672.-- quale risparmio pignorabile, siccome dovrebbe rimanerle a disposizione
per far fronte a tutte le spese per le quali questa rendita è appunto versata;
anche il saldo di fr. 1'084,05 sarebbe impignorabile, in quanto necessario per
coprire delle fatture pendenti concernenti delle spese mediche e dei costi di
assistenza dell’escussa.
D. Delle
osservazioni 26 agosto dell’escutente e 9 settembre 2011 dell’CO 1 si dirà. Per
quanto necessario ai fini del giudizio nei successivi considerandi.
E. In
conformità delle ordinanze 14 settembre e 3 ottobre 2011 del Vicepresidente e
del Presidente della Camera, la ricorrente, con scritti 30 settembre e 14
ottobre 2011, ha prodotto una serie di giustificativi supplementari relativi
alle spese da essa sostenute per il mese di giugno 2011, determinate in fr.
10'306,31 (fr. 9'660,11 + 646.20), che ha asserito essere state anticipate dal
marito a concorrenza di fr. 9'865,86 (fr. 9'660,11 + 205,75).
F. Con
osservazioni 26 ottobre 2011, l’escutente si è determinata su ogni spesa allegata
dalla ricorrente, ritenendo che non si riferissero al mese di giugno 2011 in quanto pagate dopo il bonifico delle rendite per il mese di luglio 2011 o prima di giugno,
grazie al prestito del marito, ad oggi non ancora rimborsato dall’escussa.
G. Il 2
dicembre 2011, la ricorrente, in adempimento dell’ordinanza 17 novembre 2011
del Presidente della Camera, si è determinata sui redditi e la sostanza
indicati nel foglio di calcolo della prestazione complementare AVS/AI per il
2011 da essa stessa prodotto con il ricorso, sostenendo che riporterebbe una
situazione non aggiornata dei suoi attivi. Ha anche prodotto documentazione a
dimostrazione dell’asserita inesistenza degli importi constatati nel foglio di
calcolo. La controparte non ha presentato osservazioni in merito.
Considerato
in
diritto:
1. Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. La prova su questo
punto spetta all’organo esecutivo (cfr. DTF 114 III 51, 105
III 43). Nel caso concreto, appare quindi infondata la censura d’intempestività
del ricorso sollevata dall’escutente, siccome il verbale di pignoramento è
stato spedito con invio semplice, sicché risulta impossibile dimostrare che
l’escussa l’abbia ricevuto prima dell’8 agosto 2011.
Considerandi
2.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche
la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio. Redditi impignorabili (giusta
gli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha
utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali
tali redditi gli erano stati lasciati), sono illimitatamente pignorabili (DTF
115.
III 48, cons. 1b; 59 III 116; CEF 29 agosto 2008, inc. 15.08.64, c. 7,
massimata in RtiD I-2009, 730 seg.; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco
2005, n. 17 ad art. 93).
3.
Nel
caso di specie, non è contestato, e comunque risulta chiaramente dalla legge
(art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), che la rendita mensile di fr. 5'672.-- (composta
della rendita dell’assicurazione invalidità [AI], delle prestazioni
complementari [PC] e dell’assegno per grandi invalidi [AGI]) è assolutamente
impignorabile. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva però come il medesimo
giorno del pignoramento siano stati versati sul conto dell’escussa ulteriori
fr. 5'672.-- (cfr. doc. 1) corrispondenti alla rendita successiva a quella
pignorata, ciò che significherebbe che la somma di fr. 6'756,05, già presente
sul conto quel giorno, sarebbe stata risparmiata dall’escussa e risulterebbe
illimitatamente pignorabile.
3.1
In
realtà, essendo tali rendite versate in modo anticipato (cfr. doc. I), la
rendita pignorata, bonificata sul conto il 6 giugno (doc. L), si riferisce al
mese di giugno 2011, mentre quella bonificata il 5 luglio concerne il mese di
luglio. Di conseguenza, la rendita di giugno potrebbe essere considerata
risparmiata – e quindi illimitatamente pignorabile – solo se le spese
indispensabili, riferite al mese di giugno, che la rendita è destinata a coprire
risultassero già pagate. L’Ufficio non ha però fornito informazioni in tal
senso né vi sono indicazioni nel ricorso in merito, motivo per cui la Camera ha
impartito un termine alla ricorrente per produrre la lista dettagliata delle
spese, riferite al mese di giugno 2011, che ritiene debbano essere pagate con
la rendita di fr. 5'672.-- bonificata sul suo conto il 6 giugno 2011, nonché di
eventuali ulteriori spese che considera indispensabili ai sensi dell’art. 93
LEF, oltre che, per ogni singola spesa, una dichiarazione del creditore che ne
confermasse l’esistenza attuale e l’importo (ordinanza 14 settembre 2011).
3.2
L’escussa
pretende che la rendita per giugno 2011, ancora presente sul suo conto al
momento del pignoramento del 27 giugno 2011, avrebbe dovuto, unitamente alle
sue risorse personali, servire a pagare le fatture elencate nel conteggio
presentato il 30 settembre 2011 (per un totale di fr. 9'660,11), poi completato
con il conteggio del 14 ottobre 2011 (per ulteriori fr. 646,20); tali spese,
che sarebbero state saldate grazie a un prestito del marito nonché curatore
dell’escussa, sarebbero da aggiungere al minimo vitale di base. Poiché
l’importo totale di tali spese (fr. 10'306,31) supera abbondantemente il saldo
del conto al momento del pignoramento (fr. 6'756,05), quest’ultimo risulterebbe
impignorabile, in quanto necessario al rimborso delle spese di giugno
anticipate dal marito.
3.3
Contrariamente
a quanto sostiene la resistente, non è determinante per l’esito del ricorso il
momento in cui le asserite spese sono state pagate (dal marito) bensì la loro
natura – ovvero se sono da considerare comprese nelle spese che la rendita AI/PC/AGI
è destinata a coprire, rispettivamente se sono indispensabili giusta l’art. 93
LEF – e il periodo (giugno 2011) a cui si riferiscono. Da questa prospettiva, occorrerebbe
dedurre dalla fattura per la chinesiterapia le prestazioni fornite nel mese di
maggio, e anzi verificarne l’ammissibilità di principio, siccome essa potrebbe
essere rimborsabile dalla cassa malati, mentre se non lo è, dovrebbe
verosimilmente essere considerata esclusa dalla cerchia delle spese da coprire
con la rendita come pure dalle spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF.
Inoltre, la deduzione dei contributi sociali dovuti per lo stipendio della
badante è già compresa negli acconti versati alla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG e all’Ufficio delle imposte alla fonte. Non è comunque necessario
risolvere queste questioni, dal momento che il resto delle spese supera l’importo
(di fr. 5'672.--) della rendita bonificato sul suo conto il 6 giugno 2011.
Poiché l’escussa non ha prelevato alcunché dal proprio conto tra la data di
tale bonifico e il pignoramento del 27 giugno, e ritenuto che, in questa sede,
non risulta che l’escussa abbia percepito altri redditi (cfr. dichiarazione 1°
dicembre 2011 e gli altri documenti allegati allo scritto 2 dicembre 2011), si
deve considerare ch’essa ha dimostrato che la rendita di giugno non era stata
risparmiata al momento del suo pignoramento, sicché risulta impignorabile. Il ricorso
va pertanto accolto in questa misura.
3.4
Per
quanto concerne la rimanenza di fr. 1'084,05 presente sul conto il 27 giugno, occorre
verificare se oltre alle spese coperte dalla rendita ve ne siano altre, o le
stesse in una misura più estesa, da considerare impignorabili giusta l’art. 93
LEF, oppure se, come allegato dalla ricorrente, l’intero importo (fr.
10'306,31) pagato dal marito per il suo mantenimento durante il mese di giugno sia
da aggiungere al minimo vitale di base. Ora, la rendita AI e l’AGI, pari in casu
a fr. 1’160.-- e fr. 1'856.--, doc. B e L), come pure le PC (di fr. 2’656.--), sono
destinate a coprire il fabbisogno vitale o esistenziale dell’assicurato (art.
112.
cpv. 2 lett. b Cost. e 2 cpv. 1 LPC). È quindi ovvio che esse coprono anche
il minimo di esistenza di base dell’escusso giusta l’art. 93 LEF: anzi, la
ricorrente risulta favorita rispetto a debitori che non ricevono prestazioni
complementari, siccome il “fabbisogno per persone non collocate in istituto” riconosciutole,
pari a fr. 2'381,25 al mese (fr. 28'575.-- all’anno, doc. I), è superiore al
minimo di esistenza stabilito dalla Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata
alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.
68/2009 del 28 agosto 2009, ad I), che per una persona sola ammonta a fr.
1'200.-- e per una coppia a fr. 1'700.--. Secondo la stessa logica, si deve
ammettere che anche le spese supplementari che lo Stato ritiene siano da
coprire con le PC e gli AGI (costi per l’abitazione, premi della cassa malati,
spese mediche e farmaceutiche, spese infermieristiche a domicilio, ecc.) sono, e
nella stessa misura, indispensabili a norma dell’art. 93 LEF. In altre parole, si
può esigere dai beneficiari di PC e AGI che adattino il proprio tenore di vita
alle prestazioni che ricevono. In particolare, le spese infermieristiche a
domicilio computabili nel calcolo del minimo di esistenza non possono superare
l’importo corrispondente preso in considerazione nel calcolo delle PC, pari
nella fattispecie a fr. 4'286,10 al mese (fr. 51'433.-- all’anno, doc. I). Di
conseguenza, si può ritenere che il minimo di esistenza della ricorrente non superi
l’importo delle sue rendite (fr. 5'672.--) – anzi, è
addirittura inferiore, perché, come visto, il minimo di base ai sensi dell’art.
93.
LEF è inferiore al fabbisogno di base calcolato secondo i parametri della
LPC. Il pignoramento va quindi confermato limitatamente all’importo di fr.
1’084,05, che risulta essere l’importo residuo (non consumato) della sostanza
indicata nel foglio di calcolo delle PC (doc. I).
3.5
A
scanso di equivoci occorre ancora precisare che il fatto che il tutore
dell’escussa abbia impiegato in passato redditi della sua assistita per il
pagamento di spese non indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF né comprese
nelle spese da coprire con le rendite mensili dell’assicurazione invalidità (si
pensi in particolare alle spese di rifacimento del bagno, pari a fr. 30'000.--)
giustificherebbe tutt’al più un’azione o un’eccezione revocatoria giusta gli
art. 285 segg. LEF (qualora il controvalore fosse ancora disponibile, cfr. CEF
31.
marzo 2008, inc. 15.08.7, cons. 8), ma non il pignoramento di redditi
indispensabili al sostentamento attuale dell’escussa.
4.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 21 LPR, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, il pignoramento 3 agosto 2011 del saldo del conto di RI 1 presso
il __________ è limitato a fr. 1’084,05.
1.2
Il
saldo, pari a fr. 5'672.--, è retrocesso alla ricorrente.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – Studio legale PA 1;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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