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Decisione

15.2011.76

Annotazione di una restrizione del diritto di disporre di un fondo prima del pignoramento dello stesso. Motivi d'urgenza. Notifica al rappresentante convenzionale dell’escusso

22 settembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

il ricorso in esame, l’escussa chiede la cancellazione delle restrizioni della

facoltà di disporre annotate il 29 luglio 2011, lamentando il fatto che sia il

precetto esecutivo sia il (primo) verbale di pignoramento sono stati notificati

all’escussa stessa anziché al suo patrocinatore; si duole poi della mancata

comunicazione dell’intenzione dell’Ufficio di annotare le restrizioni

impugnate, ciò che non le avrebbe consentito di essere sentita in merito.

D’altronde,

la ricorrente contesta anche le restrizioni annotate il 22 agosto 2011, in quanto pure esse non le sono state comunicate e riguardano la stessa pretesa per cui sono

state annotate le restrizioni del 29 luglio.

K. Sulle

osservazioni della resistente e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un

fallimento (ad es.: Cometta/Möckli,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n.

14.

ad art. 18, n. 40 ad art. 17, con rif.).

1.1

Nel

caso concreto, l’interesse a ricorrere dell’escussa (e quindi la sua

legittimazione), che l’escutente contesta, appare invero dato, siccome l’avviso

di pignoramento non determina da solo il divieto di disporre (cfr. Foëx, Commentaire

romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 90, con rif.; Lebrecht,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 18 ad

art. 90), dal momento che la restrizione del diritto di disporre scatta,

secondo il Tribunale federale (cfr. DTF 130 III 663 s., cons. 1.2), solo con la

comunicazione del pignoramento all’e­scusso.

1.2

Nella

sentenza citata dall’escutente (CEF 15.01 59 del 6 luglio 2001), questa Camera

si è invero scostata dalla giurisprudenza federale, per motivi sostanziali che

appaiono tuttora validi e che trovano conferma nel testo della legge (cfr. Foëx, op. cit., n. 17-18 ad art. 96). Nel

caso di specie, non è tuttavia necessario riesaminare la questione, dal momento

che il ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, va comunque

respinto nel merito, con il rilievo che anche il Tribunale federale ammette la

facoltà per l’ufficio d’esecuzione, in caso di urgenza, di adottare a titolo

supercautelare misure conservative che limitino la facoltà dell’e­scusso di

disporre dei propri beni (cfr. DTF 115 III 44 s., cons.

2; 107 III 70-1, cons. 2; STF 7B.186/2001

dell’8 ottobre 2001, cons. 5c; cfr. pure: Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. III, Losanna 2001, n. 7 ad art. 162 e n. 9 ad art. 163; Cometta, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 162).

2.

In

effetti, la prima censura si rivela priva di oggetto, siccome le restrizioni annotate

il 29 luglio sono state cancellate il 24 agosto 2011. Gli estratti prodotti

dalla ricorrente quali doc. A e B, che risalgono al 23 agosto, sono a questo

riguardo superati, come dimostrano gli estratti del 30 agosto (doc. 5) e del 2

settembre 2011 allegati alle osservazioni della resistente, rispettivamente

dell’Ufficio.

2.1

A titolo abbondanziale, si osserva del resto come gli uffici di esecuzione

siano autorizzati a notificare atti esecutivi al rappresentante convenzionale

dell’escusso solo se quest'ultimo gli ha conferito un'esplicita procura in tal

senso e ne ha informato l'ufficio di esecuzione (CEF 1° febbraio 2010, inc.

15.09

, RtiD I-2011 743 s. n. 48c, cons. 6b). Ora, una simile autorizzazione

non risulta né dallo scritto 12 luglio 2011 prodotto dalla ricorrente quale

doc. D, in cui l’avv. PA 1 non chiede di ricevere in futuro tutti gli atti

esecutivi in relazione con l’esecuzione n. __________, né dalla procura 25

maggio 2011 (doc. K), la quale non conferisce esplicitamente al patrocinatore

la facoltà di ricevere atti esecutivi.

2.2

D’altronde,

giusta l’art. 15 cpv. 3 RFF, in casi d'urgenza

la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre (cpv. 1

lett. a) può essere presentata prima dell’allestimento del verbale di

pignoramento, e quindi prima dell’interrogatorio dell’e­scusso (cfr. supra ad

cons. 1.2 e Lebrecht, op. cit., n. 13 ad art. 101). Nel caso concreto, gli indizi

di distrazione di beni esposti dall’escutente in sede di continuazione

dell’esecuzione giustificavano l’immediata annotazione delle

restrizioni contestate (cfr. scritto 6 aprile 2011 della __________,

acquisito agli atti della causa di merito pendente presso la Pretura

di Locarno-Campagna).

3.

Per

quanto riguarda la seconda censura, si constata come l’CO 1, sulla base della

decisione cautelare 12 agosto 2011 della Pretura di Locarno-Campagna, che ha

sospeso l’esecuzio­ne “ad avvenuto pignoramento”, abbia correttamente chiesto

la reiterata ed immediata annotazione delle restrizioni, a prescindere dal

tempo impiegato dall’Ufficio del registro fondiario – il cui operato sfugge al

potere di vigilanza di questa Camera – per dare seguito alle sue richieste. In

effetti, erano sicuramente dati i presupposti per un’annotazione immediata ai

sensi dell’art. 15 cpv. 3 RFF, siccome, oltre ai motivi già indicati (supra ad

2.

), sussistevano altri indizi in merito a rischi di distrazione – donazione a

favore del figlio di cui al doc. 2, domande di rinvio del pignoramento di cui

ai scritti 3 e 24 agosto 2011 (cfr. incarto dell’Ufficio e doc. 6) –, non da

ultimo l’iscrizione in sesto rango di due cartelle ipotecarie di fr. 800'000.--

e fr. 500'000.--, avvenuta il 20 agosto 2011 sul fondo n. __________ di __________

(doc. 5). Va infine evidenziato che, comunque sia, la ricorrente ha potuto fare

valere tutte le sue ragioni nell’ambito del ricorso in esame.

4.

Il

ricorso va pertanto integralmente respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 101 LEF; 15 cpv. 3 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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