15.2011.76
Annotazione di una restrizione del diritto di disporre di un fondo prima del pignoramento dello stesso. Motivi d'urgenza. Notifica al rappresentante convenzionale dell’escusso
22 settembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2011.76
Data decisione, Autorità:
22.09.2011, CEF
Titolo:
Annotazione di una restrizione del diritto di disporre di un fondo prima del pignoramento dello stesso. Motivi d'urgenza. Notifica al rappresentante convenzionale dell’escusso
MISURE CAUTELARI
art. 101 LEF
art. 15 cpv. 3 RFF
Incarto n.
15.2011.76
Lugano
22 settembre
2011
CJ/fb/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 agosto 2011 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’annotazione a
registro fondiario delle restrizioni del diritto di disporre 29 luglio e 22 agosto
2011 derivanti dai pignoramenti eseguiti nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI 1
patrocinato dall’ PA 2
viste le
osservazioni 1° settembre di PI 1 e 6 settembre 2011 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. PI 1
procede in via esecutiva nei confronti di RI 1 per l’incasso di una pretesa di
fr. 760'063,24, oltre interessi e spese, che è tuttora oggetto di un’azione
creditoria in procedura ordinaria promossa il 4 maggio 2010 presso la Pretura
di Locarno-Campagna (doc. C).
B. Il
28 luglio 2011, la procedente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione,
indicando nelle osservazioni (sotto il titolo “URGENTE”), quali beni da
pignorare, in particolare i fondi part. n. __________ di __________ e la PPP n.
__________ del fondo base part. n. __________ di __________, nonché altri averi
della debitrice, che secondo la procedente si stava adoperando per celare parti
del suo patrimonio.
C. L’CO
1, il giorno successivo, ha fatto annotare a registro fondiario una restrizione
del diritto di disporre dei fondi menzionati e ha poi fissato il pignoramento
per il 5 agosto 2011 (doc. F);
D. Il 3
agosto 2011, il patrocinatore dell’escussa ha chiesto la posticipazione del
pignoramento, in considerazione della sua assenza dal 5 al 16 agosto 2011, e
parallelamente ha promosso azione in sospensione cautelare dell’esecuzione
(art. 85a cpv. 2 LEF);
E. Il
giorno successivo il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna
ha ordinato la sospensione supercautelare dell’esecuzione (inc. __________,
doc. H);
F. L’CO
1, l’8 agosto, ha quindi chiesto la cancellazione delle restrizioni della
facoltà di disporre, che è stata iscritta a registro fondiario solo il 24
agosto 2011;
G. Il
12 agosto, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha, in
parziale accoglimento dell’istanza cautelare, fatto ordine all’Ufficio di
sospendere l’esecuzione ad avvenuto pignoramento (doc. I);
H. Il
22 agosto 2011, l’Ufficio ha quindi, da una parte, nuovamente chiesto
l’annotazione delle restrizioni della facoltà di disporre, e dall’altra ha
convocato l’escussa per il 26 agosto in vista dell’allestimento del verbale di
pignoramento;
Fatti
I. Con
il ricorso in esame, l’escussa chiede la cancellazione delle restrizioni della
facoltà di disporre annotate il 29 luglio 2011, lamentando il fatto che sia il
precetto esecutivo sia il (primo) verbale di pignoramento sono stati notificati
all’escussa stessa anziché al suo patrocinatore; si duole poi della mancata
comunicazione dell’intenzione dell’Ufficio di annotare le restrizioni
impugnate, ciò che non le avrebbe consentito di essere sentita in merito.
D’altronde,
la ricorrente contesta anche le restrizioni annotate il 22 agosto 2011, in quanto pure esse non le sono state comunicate e riguardano la stessa pretesa per cui sono
state annotate le restrizioni del 29 luglio.
K. Sulle
osservazioni della resistente e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai
fini del giudizio, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (ad es.: Cometta/Möckli,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n.
14.
ad art. 18, n. 40 ad art. 17, con rif.).
1.1
Nel
caso concreto, l’interesse a ricorrere dell’escussa (e quindi la sua
legittimazione), che l’escutente contesta, appare invero dato, siccome l’avviso
di pignoramento non determina da solo il divieto di disporre (cfr. Foëx, Commentaire
romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 90, con rif.; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 18 ad
art. 90), dal momento che la restrizione del diritto di disporre scatta,
secondo il Tribunale federale (cfr. DTF 130 III 663 s., cons. 1.2), solo con la
comunicazione del pignoramento all’escusso.
1.2
Nella
sentenza citata dall’escutente (CEF 15.01 59 del 6 luglio 2001), questa Camera
si è invero scostata dalla giurisprudenza federale, per motivi sostanziali che
appaiono tuttora validi e che trovano conferma nel testo della legge (cfr. Foëx, op. cit., n. 17-18 ad art. 96). Nel
caso di specie, non è tuttavia necessario riesaminare la questione, dal momento
che il ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, va comunque
respinto nel merito, con il rilievo che anche il Tribunale federale ammette la
facoltà per l’ufficio d’esecuzione, in caso di urgenza, di adottare a titolo
supercautelare misure conservative che limitino la facoltà dell’escusso di
disporre dei propri beni (cfr. DTF 115 III 44 s., cons.
2; 107 III 70-1, cons. 2; STF 7B.186/2001
dell’8 ottobre 2001, cons. 5c; cfr. pure: Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. III, Losanna 2001, n. 7 ad art. 162 e n. 9 ad art. 163; Cometta, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 162).
2.
In
effetti, la prima censura si rivela priva di oggetto, siccome le restrizioni annotate
il 29 luglio sono state cancellate il 24 agosto 2011. Gli estratti prodotti
dalla ricorrente quali doc. A e B, che risalgono al 23 agosto, sono a questo
riguardo superati, come dimostrano gli estratti del 30 agosto (doc. 5) e del 2
settembre 2011 allegati alle osservazioni della resistente, rispettivamente
dell’Ufficio.
2.1
A titolo abbondanziale, si osserva del resto come gli uffici di esecuzione
siano autorizzati a notificare atti esecutivi al rappresentante convenzionale
dell’escusso solo se quest'ultimo gli ha conferito un'esplicita procura in tal
senso e ne ha informato l'ufficio di esecuzione (CEF 1° febbraio 2010, inc.
15.09
, RtiD I-2011 743 s. n. 48c, cons. 6b). Ora, una simile autorizzazione
non risulta né dallo scritto 12 luglio 2011 prodotto dalla ricorrente quale
doc. D, in cui l’avv. PA 1 non chiede di ricevere in futuro tutti gli atti
esecutivi in relazione con l’esecuzione n. __________, né dalla procura 25
maggio 2011 (doc. K), la quale non conferisce esplicitamente al patrocinatore
la facoltà di ricevere atti esecutivi.
2.2
D’altronde,
giusta l’art. 15 cpv. 3 RFF, in casi d'urgenza
la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre (cpv. 1
lett. a) può essere presentata prima dell’allestimento del verbale di
pignoramento, e quindi prima dell’interrogatorio dell’escusso (cfr. supra ad
cons. 1.2 e Lebrecht, op. cit., n. 13 ad art. 101). Nel caso concreto, gli indizi
di distrazione di beni esposti dall’escutente in sede di continuazione
dell’esecuzione giustificavano l’immediata annotazione delle
restrizioni contestate (cfr. scritto 6 aprile 2011 della __________,
acquisito agli atti della causa di merito pendente presso la Pretura
di Locarno-Campagna).
3.
Per
quanto riguarda la seconda censura, si constata come l’CO 1, sulla base della
decisione cautelare 12 agosto 2011 della Pretura di Locarno-Campagna, che ha
sospeso l’esecuzione “ad avvenuto pignoramento”, abbia correttamente chiesto
la reiterata ed immediata annotazione delle restrizioni, a prescindere dal
tempo impiegato dall’Ufficio del registro fondiario – il cui operato sfugge al
potere di vigilanza di questa Camera – per dare seguito alle sue richieste. In
effetti, erano sicuramente dati i presupposti per un’annotazione immediata ai
sensi dell’art. 15 cpv. 3 RFF, siccome, oltre ai motivi già indicati (supra ad
2.
), sussistevano altri indizi in merito a rischi di distrazione – donazione a
favore del figlio di cui al doc. 2, domande di rinvio del pignoramento di cui
ai scritti 3 e 24 agosto 2011 (cfr. incarto dell’Ufficio e doc. 6) –, non da
ultimo l’iscrizione in sesto rango di due cartelle ipotecarie di fr. 800'000.--
e fr. 500'000.--, avvenuta il 20 agosto 2011 sul fondo n. __________ di __________
(doc. 5). Va infine evidenziato che, comunque sia, la ricorrente ha potuto fare
valere tutte le sue ragioni nell’ambito del ricorso in esame.
4.
Il
ricorso va pertanto integralmente respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 101 LEF; 15 cpv. 3 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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